Bonus Facciate: nuova maxi frode da 11 milioni per crediti fittizi
Crediti d’imposta inesistenti, immobili fantasma e riciclaggio dei proventi: la Guardia di Finanza svela un sistema fraudolento sul Bonus Facciate. Sequestri per 11 milioni, applicati anche a società operative
Oltre 11 milioni di euro sequestrati, frutto di una frode fiscale basata sull’utilizzo del c.d. Bonus Facciate. È tra le operazioni più rilevanti condotte in materia di frodi sui bonus edilizi, quella messa a punto dalla Guardia di Finanza di Prato, che ha colpito un sistema ramificato di generazione e cessione di crediti d’imposta fittizi, ottenuti simulando interventi mai eseguiti nell’ambito del Bonus Facciate.
Bonus Facciate: oltre 11 milioni di euro di crediti inesistenti
Il bonus che ad oggi ha il triste primato di agevolazione fiscale più utilizzata per ordire piani ai danni dello Stato, torna ancora una sotto i riflettori di un’indagine, avviata nel 2022, che ha ricostruito un articolato schema di truffa, con reimpiego illecito dei proventi in beni mobili, immobili e attività societarie.
Il sequestro, ha riguardato beni mobili e immobili per oltre 8,5 milioni di euro; tre unità immobiliari per circa 2 milioni di euro; tre società di capitali, sottoposte a sequestro impeditivo per un valore complessivo di 300mila euro.
La frode ruotava attorno alla creazione fittizia di crediti d’imposta legati al Bonus Facciate (art. 1, commi 219-224 della l. 160/2019, reso cedibile con l’art. 121 del Decreto Rilancio – d.l. 34/2020).
L'assenza di controlli sui crediti
Ricordiamo che la norma, oggi non più utilizzabile, ha previsto una detrazione del 90% per gli anni 2020 e 2021, e del 60% per l’anno 2022, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
Per l’agevolazione è stato possibile utilizzare il credito d’imposta mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, monetizzando il credito senza alcun meccanismo di controllo, almeno fino al 12 novembre 2021 - data di entrata in vigore del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157.
Quest’ultimo provvedimento ha disposto, a partire dal 12 novembre 2021, dei meccanismi di controllo sui crediti d’imposta e l’inserimento nel D.L. n. 34/2020 dell’art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) che ha attivato un sistema di verifiche su alcuni profili di rischio.
Fino a quella data, approntare dei sistemi fraudolenti non è stato particolarmente complicato, tenendo conto dell’entità delle truffe che finora sono state scoperte.
La truffa: crediti inesistenti e riciclaggio dei proventi
In questo caso, gli indagati - un imprenditore con precedenti per reati tributari e fallimentari, ideatore dello schema; un prestanome, intestatario delle società fittizie; una commercialista attiva tra Prato e Pistoia, incaricata della trasmissione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, nonché ex legale rappresentante di una delle imprese coinvolte - attestavano l’esecuzione di lavori mai eseguiti, in parte o integralmente, su immobili intestati a soggetti ignari o formalmente coinvolti tramite documentazione precompilata e atti fittizi.
I crediti, generati con comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate, venivano poi ceduti a terzi in buona fede, oppure monetizzati con la collaborazione di intermediari finanziari e professionisti. I proventi illeciti, stimati in diversi milioni di euro, sono stati reimpiegati in beni di lusso, immobili e veicoli di alta gamma, in un chiaro disegno di riciclaggio e reintroduzione nel sistema economico legale.
Tutti e tre gli indagati sono risultati diretti beneficiari delle somme fraudolentemente incassate; adesso gli si contestano i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Oltre alla confisca per equivalente del prezzo o profitto del reato, i crediti sono stati oggetto di sequestro preventivo.