Obbligo di BIM: il MIT su deroghe e limiti temporali

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce quando si applica la deroga all’obbligo di progettazione BIM prevista dall’art. 225-bis del Codice dei contratti pubblici: conta la data di programmazione, non il DOCFAP o la copertura finanziaria.

di Redazione tecnica - 20/05/2025

Un progetto approvato prima del 31 dicembre 2024 può ancora sottrarsi all’obbligo di progettazione in BIM? Qual è il termine di riferimento per considerare “avviato” un procedimento di programmazione? E può la redazione del DOCFAP da sola giustificare l’applicazione della deroga prevista dall’art. 225-bis del Codice dei contratti pubblici?

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Parere 13 maggio 2025, n. 3416. Un intervento di particolare interesse per le stazioni appaltanti che stanno predisponendo i nuovi strumenti di programmazione e progettazione, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) che ha recentemente modificato il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

La questione interpretativa: tra DOCFAP e programmazione triennale

Il quesito sottoposto al MIT parte da un caso concreto: un intervento pubblico dotato di copertura finanziaria deliberata nel 2024 e per il quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) nel mese di ottobre 2024. Tuttavia, l’inserimento nella programmazione triennale è stato previsto solo a partire dal triennio 2025-2027.

Alla luce di questi elementi, si chiede se la deroga all’obbligo di progettazione con metodi e strumenti BIM, prevista dall’art. 225-bis, comma 2 del Codice, possa comunque trovare applicazione, oppure se prevalga il principio del tempus regit actum, con riferimento esclusivo alla data della programmazione.

Il chiarimento del MIT: conta solo la data di avvio della programmazione

La risposta fornita dal Ministero è chiara e coerente con l’impostazione del nuovo Codice: ai fini dell’applicazione della deroga all’art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), il parametro decisivo è la data in cui il procedimento è stato inserito nella programmazione.

L’art. 225-bis, comma 2, dispone che:

Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7”.

Quindi, per beneficiare della deroga:

  • non basta che il DOCFAP sia stato approvato prima del 31 dicembre 2024;
  • non basta che la copertura finanziaria sia stata deliberata nello stesso anno;
  • è indispensabile che l’intervento sia stato inserito nella programmazione (ossia nella programmazione triennale o biennale, a seconda dei casi) prima del 31 dicembre 2024.

Solo in questo caso, infatti, si può dire che il procedimento sia stato “già avviato” ai sensi della norma transitoria.

Il riferimento all’Allegato I.7 del Codice rafforza la centralità della fase di programmazione, che rappresenta il momento fondativo dell’intervento pubblico. In particolare, l’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7 disciplina la redazione del DOCFAP come strumento volto a orientare le scelte programmatorie. Ma senza la formale iscrizione nella programmazione triennale, la sola esistenza del documento non è sufficiente.

Conclusioni

Il nuovo intervento del MIT offre un chiarimento tanto puntuale quanto rilevante per i tecnici della pubblica amministrazione: la deroga all’obbligo di progettazione BIM si applica solo se il procedimento è già formalmente inserito nella programmazione alla data del 31 dicembre 2024. Tutti gli altri elementi, per quanto significativi sotto il profilo dell’avanzamento progettuale (come la copertura finanziaria o l’approvazione del DOCFAP), non bastano da soli a cristallizzare la disciplina previgente.

Dal punto di vista operativo, ciò impone un’attenta verifica cronologica degli atti di programmazione e, soprattutto, una maggiore sinergia tra gli uffici tecnici e quelli deputati alla programmazione. L’inserimento tempestivo degli interventi nel piano triennale diventa oggi più che mai una leva fondamentale per governare consapevolmente l’impatto delle nuove tecnologie obbligatorie, come il BIM, evitando effetti retroattivi o scelte progettuali forzate.

In altre parole, il MIT richiama le stazioni appaltanti a una programmazione lungimirante, che anticipi e accompagni l’evoluzione normativa, anziché subirla. Solo così sarà possibile garantire coerenza tra fabbisogni, risorse, strumenti progettuali e adempimenti tecnologici, a vantaggio della qualità dell’opera pubblica e della certezza dell’azione amministrativa.

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