Esclusione per inaffidabilità e principio della fiducia: il TAR sui limiti del potere discrezionale

Il TAR Campania chiarisce i confini della discrezionalità amministrativa e il ruolo del principio della fiducia previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 28/05/2025

Fino a che punto può spingersi il potere discrezionale della stazione appaltante? E quale ruolo assume oggi il principio della fiducia nelle esclusioni per inaffidabilità?

La riforma del Codice dei contratti pubblici ha inciso in profondità sul sistema delle esclusioni per grave illecito professionale. Ma fino a che punto è legittima la valutazione sull’affidabilità di un operatore economico? E quali sono i limiti esterni che rendono legittimo l’esercizio di un potere che, se mal motivato, rischia di trasformarsi in arbitrio?

A fare chiarezza è il TAR Campania con la sentenza n. 3888 del 20 maggio 2025, che fornisce un’interpretazione interessante del principio della fiducia, oggi cardine della nuova disciplina, e al tempo stesso ribadisce l’esigenza di una motivazione effettiva e non apparente da parte della stazione appaltante.

Il principio della fiducia e la discrezionalità tecnica: non è una delega in bianco

Come noto, l’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contatti) riconosce alla fiducia un ruolo centrale, ponendola come fondamento del rapporto tra stazioni appaltanti e operatori economici. Il secondo comma valorizza esplicitamente l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici “con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”.

La sentenza del TAR Campania chiarisce che, proprio alla luce di tale principio, l’amministrazione può esercitare un potere valutativo ampio nel giudizio di inaffidabilità, anche rispetto a fatti non tipizzati. Tuttavia, tale potere non è assoluto: deve esercitarsi entro i limiti sostanziali e formali previsti dagli artt. 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del Codice, che prevedono una tassatività delle fattispecie rilevanti, dei mezzi di prova e degli oneri motivazionali.

Secondo il TAR, il richiamo al principio della fiducia è in astratto corretto e coerente con la funzione interpretativa che il legislatore gli ha affidato (art. 4 del Codice). Tuttavia, tale richiamo non può legittimare “automatismi espulsivi”, né eludere i vincoli di motivazione richiesti per l’esercizio legittimo del potere discrezionale.

L’esclusione per grave illecito professionale

Secondo i giudici di primo grado l’esclusione per grave illecito professionale presuppone ai sensi del Codice dei contratti:

  • una delle fattispecie tassative di cui all’art. 98, comma 3;
  • un adeguato mezzo di prova tra quelli previsti al successivo comma 6;
  • una motivazione che dimostri l’idoneità di quel fatto a incidere sull’affidabilità dell’operatore, anche in relazione al bene giuridico leso, all’entità del danno e al tempo trascorso.

In assenza delle suddette condizioni, la fiducia si trasforma in arbitrio e la discrezionalità in abuso.

Il caso concreto: carenza di motivazione e automatismi vietati

Nel caso esaminato, la CUC ha disposto l’esclusione senza motivare in modo adeguato su due elementi essenziali: quale bene giuridico fosse stato leso dalla condotta dell’operatore economico e quale fosse la gravità della lesione.

Omissione in evidente contrasto con l’art. 98 del Codice dei contratti, che:

  • al comma 7 impone alla stazione appaltante di motivare l’idoneità del fatto contestato a incidere sull’affidabilità dell’operatore;
  • al comma 8 richiede che il provvedimento di esclusione dia conto esplicito di tutte e tre le condizioni previste dal comma 2.

A ciò si aggiunge una violazione del principio di proporzionalità, richiamato anche dal Considerando 101 della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui le esclusioni per fattispecie non tipizzate devono essere adottate con particolare prudenza e solo in casi eccezionali.

Il TAR ha, dunque, ribadito che la valutazione della stazione appaltante non può prescindere da una ponderazione concreta dei fatti, guidata dal principio di proporzionalità e consapevole del fatto che molte delle circostanze segnalate nel DGUE non risultano annotate nel Casellario ANAC. Alla luce di queste carenze istruttorie e motivazionali, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dell’esclusione impugnata.

Conclusioni: discrezionalità sì, ma entro limiti chiari

Il nuovo intervento del TAR Campania rappresenta un chiarimento essenziale sul corretto esercizio del potere discrezionale in materia di esclusione per inaffidabilità, alla luce del nuovo principio della fiducia introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale principio valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ma richiede decisioni motivate, ponderate e coerenti con l’interesse pubblico. Non legittima automatismi, né può giustificare esclusioni fondate su valutazioni generiche o su provvedimenti altrui richiamati senza analisi autonoma.

Ogni esclusione per grave illecito professionale deve rispettare i presupposti di legge (art. 98, commi 3, 6, 7 e 8), fondarsi su una valutazione caso per caso e garantire il rispetto del principio di proporzionalità, soprattutto in presenza di fattispecie non tipizzate, come richiesto anche dal Considerando 101 della Direttiva 2014/24/UE.

Il principio della fiducia non è una licenza di arbitrarietà. Come ha chiarito il TAR Campania, esso rafforza la responsabilità della stazione appaltante, che deve assumere le proprie decisioni “tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica [...] nel modo più rispondente agli interessi della collettività”.

Per attuare davvero il principio del risultato servono valutazioni giuridicamente solide, motivate in modo trasparente, e un’amministrazione capace di decidere nel merito, senza rifugiarsi nella ripetizione di atti altrui o nel timore di esporsi. Solo così la fiducia potrà diventare uno strumento di semplificazione e non una formula di facciata.

© Riproduzione riservata