Caro materiali: il nuovo decreto del MIT in Gazzetta Ufficiale
Previste due nuove finestre temporali per l'accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche. Ecco quando presentare istanza e chi può farlo
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2025, n. 125, il Decreto del MIT 8 maggio 2025, recante le modalità operative e le condizioni di accesso del c.d. “Fondo prosecuzione Opere Pubbliche” di cui all’art. 26, comma 6 -quater del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), che prevede due nuove finestre temporali per l'accesso alle risorse a disposizione del MIT, al ricorrere di alcune condizioni.
Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche: il decreto in Gazzetta Ufficiale
Le disposizioni si applicano per i casi previsti dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del Decreto Aiuti e in particolare:
- agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente ai SAL su lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del Decreto Aiuti, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II dello stesso d.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del Decreto Aiuti;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del D.L. Aiuti, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20%agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Accesso al fondo: presentazione delle istanze
Per accedere al Fondo è necessario presentare richiesta tramite la piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it.
L’istanza comprende:
- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG) ;
- i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo del SAL rispetto all’importo determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal RUP;
- il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6 -bis quinto periodo del Decreto AIuti, e utilizzate ai fini del pagamento del SAL in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
- l’entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Quando presentare l'istanza
L’istanza va presentata durante le seguenti finestre temporali:
- I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
- II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025;
Il Ministero esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili:
- entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.
Nei decreti direttoriali sono indicate anche le istanze che non sono accolte e i motivi dell’esclusione.
Non saranno ritenute ammissibili le istanze riferite a periodi precedenti a quelli indicati.
Entro novanta giorni dall’adozione dei decreti, il Ministero assegnerà le risorse e le trasferirà alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall’art. 26, comma 6-quater, del Decreto Aiuti
Documenti Allegati
Decreto