Violazioni fiscali non definitivamente accertate: il TAR sulla soglia di gravità
È possibile confermare la legittimità di un’aggiudicazione anche in presenza di debiti dell'OE con il Fisco. Ecco a quali condizioni
L’efficacia dell’aggiudicazione in presenza di violazioni tributarie non definitivamente accertate può essere confermata, anche nel caso in cui i debiti siano a carico della mandante di un RTI, purché si rispettino i limiti previsti dal DM 28/09/2022, relativi alla c.d. "soglia di gravità".
Violazioni fiscali non definitivamente accertate: quando l'aggiudicazione è legittima?
A spiegarlo è il TAR Campania, con la sentenza del 29 maggio 2025, n. 995, in relazione a un contenzioso sull’aggiudicazione di un appalto integrato tramite procedura ristretta, disposta dalla stazione appaltante dopo aver completato le verifiche sul possesso dei requisiti.
In particolare, la PA aveva valutato le risultanze fiscali di una delle mandanti del RTI aggiudicatario, ritenendo che le violazioni tributarie risultanti non fossero definibili “gravi” ai sensi del DM 28 settembre 2022, anche in considerazione del fatto che:
- le somme dovute erano in corso di regolare rateizzazione;
- l’importo contestato non raggiungeva il 10% della quota di appalto assunta dalla mandante, come richiesto dalla normativa.
Soglie di gravità: i parametri del Decreto MEF
Spiega il giudice campano che la relazione del RUP e la determinazione di efficacia si sono fondate sull’applicazione puntuale del DM 28/09/2022, che all’art. 3 definisce i parametri per valutare la gravità delle violazioni non definitive.
La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo, al netto di sanzioni e interessi, pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, tale soglia è parametrata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
Nel caso in esame, la SA ha:
- verificato che le violazioni, singole e cumulate, non raggiungessero il limite del 10% della quota di appalto riferibile alla mandante;
- preso atto che le cartelle di pagamento erano oggetto di rateizzazione tempestiva, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973;
- confermato la regolarità fiscale sulla base delle certificazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Le conclusioni del TAR
Il caso riguarda una procedura affidata in vigenza del Codice Appalti di cui al d.Lgs. n. 50/2016, il cui art. 80, comma 4 prevede l’esclusione per violazioni fiscali gravi, accertate in via definitiva o meno.
Nella questione rileva anche il DM 28/09/2022 che definisce le condizioni di “gravità” delle violazioni non definitivamente accertate, introducendo soglie quantitative riferite:
- al valore dell’appalto (10%);
- alla quota assunta da ciascun operatore in caso di RTI o consorzio.
L’esclusione dell’OE non era quindi consentita, tenendo conto che la valutazione sulla gravità di una violazione tributaria non definitiva è vincolata al superamento della soglia del 10% prevista dal DM 28 settembre 2022 e che se è attiva una rateizzazione tempestiva, si considera mantenuta la continuità del requisito di regolarità fiscale
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI, la cui offerta era ammissibile in presenza di rateizzazione del pagamento e senza che l'importo superasse la soglia di gravità.
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Sentenza