Patente cantieri: l’INL sulle sanzioni per false dichiarazioni
In una nuova nota, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda quali siano le sanzioni previste nel caso in cui un'impresa risulti sprovvista della patente obbligatoria
Cosa succede se un lavoratore autonomo risulta essere invece un lavoratore dipendente di una ditta, per altro sprovvista di patente a crediti il cui obbligo è sancito dall’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008? Quali sanzioni vanno applicate e, soprattutto, a chi?
A fare chiarimenti sull’applicabilità della sanzione prevista dal comma 11 dell'art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), come novellato dall’art. 29, comma 19, del Decreto Legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, è la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 4 giugno 2025, n. 964.
Patente a crediti: chiarimenti da INL sulle sanzioni e sulle responsabilità
Nel caso in esame, da alcuni controlli è risultato che un lavoratore non abbia operato in qualità di autonomo, ma come lavoratore dipendente del committente (impresa affidataria).
Ne deriva, secondo l'INL, che vanno irrogate:
- le sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro;
- le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non solo: qualora si accerti che l’impresa affidataria, committente dell’artigiano fittizio, abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 27, comma 11.
Impresa senza patente: le sanzioni previste
Ricorda l’Ispettorato che l’art. 27, comma 11, introduce uno specifico regime sanzionatorio, consistente:
- nell’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis dello stesso TUSL;
- nell’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 36/2023) per un periodo di sei mesi, applicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.
Da questo punto di vista, secondo l’INL, non è possibile irrogare la sanzione al lavoratore “pseudo-autonomo”, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione di lavoratore autonomo.
In altri termini, non si può contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.
Verifica possesso patente: le responsabilità del committente
Infine, in riferimento all’obbligo del committente/ responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del d. Lgs. n. 81/2008, per l’INL non è possibile contestare al committente dei lavori (e quindi all’impresa affidataria) l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.
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Nota