DVR e requisiti tecnico-professionali negli appalti pubblici: interviene il TAR
DVR privo di firma valida: il TAR chiarisce quando l’esclusione è legittima. Requisiti tecnico-professionali, principio di tassatività e soccorso istruttorio nei contratti pubblici
Qual è il valore formale che deve avere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) negli appalti pubblici? In che misura la mancanza di una firma idonea può compromettere la partecipazione alla gara? Come si coordina tutto questo con il principio di tassatività delle cause di esclusione?
DVR e requisiti tecnico-professionali negli appalti pubblici: la sentenza del TAR Toscana
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 827 del 7 maggio 2025, tratta la gestione dei delicati controlli sui requisiti di partecipazione e di idoneità tecnico-professionale, con alcune chiare e preziose indicazioni per tutti gli operatori tecnici.
Nel caso esaminato dal TAR, l’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria della gara era stata invitata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, tra cui il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL).
Ricordiamo che ai sensi del citato art. 28, è previsto che il DVR:
- sia redatto in forma che consenta la data certa o attestata;
- sia sottoscritto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, dagli altri soggetti previsti (RSPP, RLS o medico competente).
Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma di un elemento sostanziale, rilevante anche ai fini della qualificazione dell’impresa.
La vicenda processuale
Nel corso della verifica, la stazione appaltante aveva rilevato che il DVR presentava firme apposte mediante semplice immagine digitale (mediante un “copia e incolla), senza garanzia né di paternità né di data certa. Le argomentazioni difensive dell’impresa — tra cui l’invio tramite PEC e la coincidenza visiva delle firme con quelle depositate — sono state ritenute irrilevanti:
- la PEC non supplisce al requisito della firma valida e certa;
- la corrispondenza visiva delle firme non consente di attribuire certezza giuridica al documento.
Alla luce di questo, l’Amministrazione ha disposto l’esclusione dell’impresa per carenza di uno dei requisiti di partecipazione.
DVR come requisito sostanziale
Il TAR ha preliminarmente confermato che l’assenza di un DVR validamente sottoscritto equivale alla mancanza di un requisito sostanziale di partecipazione. In simili circostanze, non opera il principio di tassatività delle cause di esclusione, che riguarda le sole irregolarità formali della documentazione (art. 10, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, c.d. Codice dei contratti).
I requisiti tecnico-professionali, invece, costituiscono presupposti sostanziali previsti dall’art. 10, comma 3, del Codice dei contratti, la cui mancanza legittima l’esclusione.
Il Collegio ha ribadito che l’apposizione di immagini di firme, prive di certificazione o di firma digitale qualificata, non conferisce validità giuridica al DVR. E nemmeno l’invio tramite PEC può supplire a questa mancanza, poiché la PEC attesta solo l’identità del mittente, non la paternità e la data certa del documento allegato.
Motivazione e soccorso istruttorio
Il TAR ha anche escluso qualsiasi illegittimità nella la motivazione del provvedimento di esclusione. Il provvedimento originario conteneva già l’indicazione essenziale della criticità del DVR, mentre gli atti successivi hanno fornito legittimamente precisazioni ulteriori, in risposta a specifica richiesta dell’impresa.
Quanto al soccorso istruttorio (art. 101 del Codice dei contratti), è stato ribadito il principio consolidato secondo il quale non può essere utilizzato per integrare ex post un requisito sostanziale mancante al momento della presentazione dell’offerta.
Considerazioni operative
Dal punto di vista operativo, l’intervento del TAR ribadisce la necessità, per tutte le imprese e i tecnici coinvolti negli appalti pubblici, di prestare la massima attenzione alla qualità formale dei documenti richiesti a comprova dei requisiti.
Nel caso del DVR, la conformità all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 non è un mero formalismo, ma un presidio essenziale di certezza giuridica.
Va sottolineato che:
- la stazione appaltante ha pieno titolo per effettuare controlli rigorosi su tali documenti;
- non vi è margine per considerare sanabili, tramite soccorso istruttorio, carenze che attengono al contenuto sostanziale dei requisiti di partecipazione.
Conclusioni
In definitiva, la sentenza del TAR Toscana ci ricorda che:
- il DVR deve rispettare integralmente i requisiti di legge, in termini di forma e sottoscrizione;
- la mancanza di tali requisiti rappresenta una causa di esclusione per carenza sostanziale, non sanabile;
- il principio di tassatività delle cause di esclusione non si applica ai requisiti tecnico-professionali;
- la motivazione del provvedimento può essere legittimamente precisata in corso di procedimento, senza che ciò configuri una motivazione postuma illegittima.
In sintesi: la certezza documentale rimane un presidio imprescindibile per la legalità e la trasparenza nelle procedure di gara. Un terreno su cui — come questa sentenza conferma — non sono ammesse scorciatoie.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Toscana 7 maggio 2025, n. 827