Superbonus 110% e invio tardivo fattura: le conseguenze
Cosa succede se una fattura presenta errori e viene rinviata oltre il termine di 12 giorni previsto dalla normativa? Ecco la risposta (tassativa) della giustizia tributaria
Quando l’errore formale diventa sostanziale. Potrebbe riassumersi così il significato della sentenza del 22 aprile 2025, n. 983, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari ha rigettato un ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva scartato la comunicazione relativa allo sconto in fattura per interventi Superbonus con spese sostenute nel 2023, ribadendo che l’invio della fattura allo SdI oltre i 12 giorni di legge comporta l’impossibilità di fruire dell'agevolazione del 110%, anche se l’operazione risulta effettivamente eseguita.
Un caso emblematico che mette in luce come, nel sistema dei bonus edilizi, il rispetto formale delle regole documentali e dei termini di trasmissione sia imprescindibile per il riconoscimento del beneficio fiscale.
Sconto in fattura: occhio a errori e ad invii tardivi
La vicenda trae origine da lavori agevolati ai sensi degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per i quali un'impresa aveva emesso una fattura elettronica a fine 2023, riportando però un’imposta IVA pari a zero, nonostante fosse presente l’indicazione delle aliquote. La criticità è risultata evidente in sede di controllo incrociato con l’Anagrafe tributaria, in quanto la fattura risultava priva di imponibile e di imposta contabilmente registrabili.
Dopo essersi resa conto dell'anomalia, l’impresa aveva successivamente emesso delle fatture per regolarizzare la liquidazione dell’IVA e aveva trasmesso in ritardo la fattura corretta allo SdI.
Mentre secondo i ricorrenti questo intervento tardivo avrebbe sanato il vizio formale, consentendo di conservare il diritto all'esercizio dell'opzione alternativa alle detrazioni dirette maturato nel 2023, il Fisco non ha convalidato l'accesso allo sconto in fattura, con conseguente perdita delle agevolazioni.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate si è opposta fermamente, richiamando:
- l'art. 21 del DPR n. 633/1972, che fissa il termine di 12 giorni per la trasmissione della fattura allo SDI;
- il criterio temporale del Superbonus, per cui, in caso di sconto integrale in fattura, il momento rilevante è la data di emissione del documento fiscale.
Di conseguenza, l’invio effettuato a maggio 2024 e non etro il 31 dicembre 2023, non solo superava il termine previsto dalla normativa, ma determinava anche un’incertezza sulla corretta imputazione temporale della spesa agevolata, compromettendo l’applicabilità dell’aliquota al 110% anziché al 70% (percentuale in vigore nel 2024).
La decisione della Corte: la forma diventa sostanza
La Corte ha confermato la legittimità dell'operato del Fisco. Secondo i giudici, la fattura elettronica emessa a fine 2023 indicava imponibile e IVA pari a zero, con un difetto sostanziale dei dati contabili.
La successiva correzione tramite invio allo SdI oltre i 12 giorni previsti non può sanare il vizio, né “retrodatare” la validità della fattura ai fini del Superbonus. La trasmissione tardiva comporta che la spesa si consideri fiscalmente sostenuta nel 2024, con conseguente riduzione dell’aliquota agevolativa e, nella fattispecie, la perdita del diritto alla detrazione, vista l’irregolarità documentale.
Si tratta di un consolidato orientamento che oltretutto fa riferimento alla circolare n. 30/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale è stato chiarito che, in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento, al posto della data dell'effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, fermo restando che la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo SdI.
Una conferma per i professionisti: la compliance digitale è essenziale
Si conferma così, ancora una volta che, nella gestione dei bonus edilizi, l’osservanza rigorosa dei termini e la corretta formazione dei documenti informatici sono condizioni imprescindibili per la maturazione e il riconoscimento del credito. Non basta dimostrare l’effettività dell’intervento o la buona fede nell’intento di regolarizzare: la compliance digitale – ossia la capacità di gestire in modo puntuale le trasmissioni telematiche - si traduce in un requisito sostanziale per evitare contestazioni che, come in questo caso, possono portare al disconoscimento integrale del beneficio fiscale.
Documenti Allegati
Sentenza