Impianti FER e aree idonee: il TAR rimette la questione alla Corte Costituzionale

Alla Consulta la questione di legittimità costituzionale su alcuni articoli della L.R. Sardegna n. 20/2024, che sancisce un divieto retroattivo di installazione di impianti già autorizzati e ancora non cantierati

di Redazione tecnica - 08/07/2025

È legittimo che una legge regionale dichiari inefficaci autorizzazioni già rilasciate per impianti fotovoltaici a terra? Quali sono i limiti imposti dalla normativa statale al consumo di suolo agricolo e come si coordinano con la spinta alla transizione energetica?

Aree idonee, suolo agricolo e impianti fotovoltaici: la questione alla Corte Costituzionale

La complessità della disciplina sugli impianti fotovoltaici a terra, specialmente in zone agricole, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale nell’applicazione della L.R. Sardegna n. 20/2024, tanto che il TAR Lazio ha deciso, con l’ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1364, di rimettere la questione alla Consulta.

Una scelta che si inserisce in un quadro normativo particolarmente stratificato, sospeso tra obiettivi di decarbonizzazione e vincoli alla tutela del suolo, come dimostrano i recenti decreti “Aree Idonee”, attuativo del d.Lgs. n. 199/2021, e il D.L. n. 63/2024, c.d. “Decreto Agricoltura”, che ha limitato l’uso dei suoli per l’installazione degli impianti fotovoltaici.

La controversia prende le mosse dall’impugnazione di alcuni atti che dichiaravano inefficaci autorizzazioni per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in Sardegna, in base alla legge regionale n. 20/2024. Questa legge, nel disciplinare le aree idonee e non idonee, ha previsto un divieto generalizzato di installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, salvo ipotesi residuali e progetti PNRR.

La legge sarda, tuttavia, ha esteso il divieto anche agli impianti autorizzati non ancora realizzati, stabilendo che i relativi titoli diventano inefficaci, a meno che non vi sia già stata una modifica irreversibile dello stato dei luoghi.

Secondo il TAR Lazio, la disciplina regionale si intreccia con l’art. 5 del D.L. n. 63/2024, che a sua volta ha introdotto un divieto quasi assoluto di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, ad eccezione di:

  • interventi di rifacimento o potenziamento di impianti esistenti senza incremento dell’area;
  • installazioni su cave dismesse o discariche;
  • progetti funzionali al PNRR e alle comunità energetiche rinnovabili.

Il Tribunale ha ritenuto che queste norme sollevino questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 Cost., e all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, che disciplina i rapporti tra Stato e Regioni in materia di competenze legislative concorrenti.

Il Decreto Aree Idonee e il Decreto Agricoltura

L’ordinanza si colloca in un contesto che recentemente ha visto l’adozione di provvedimenti centrali per la disciplina del fotovoltaico. In particolare, il Decreto Aree Idonee, attuativo dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, individua i criteri omogenei per definire i siti dove la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili deve ritenersi compatibile e accelerata, stabilendo una sorta di “silenzio assenso rafforzato” per autorizzazioni su tali aree. Il decreto mira:

  • a ridurre la frammentazione normativa regionale;
  • a semplificare il procedimento unico.

A ciò si affianca il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024), che ha introdotto l’art. 5, vietando il consumo di suolo agricolo per impianti fotovoltaici a terra, salvo ipotesi tassative di deroga (come rifacimenti, cave dismesse e interventi PNRR). Il decreto ha suscitato un ampio dibattito per l’impatto sui progetti già programmati e sugli investimenti, determinando un inasprimento dei vincoli rispetto alla disciplina previgente.

I punti chiave dell’ordinanza

Un primo profilo di rilievo riguarda il divieto generalizzato di consumo di suolo agricolo stabilito dal legislatore nazionale e recepito dalla Regione Sardegna con un’estensione ancora più ampia. L’ordinanza evidenzia come questa previsione, concepita per contrastare la compromissione del territorio agricolo, finisca tuttavia per precludere qualsiasi nuova occupazione del suolo, senza alcuna distinzione tra impianti tradizionali e configurazioni agrivoltaiche, che integrano l’attività agricola con la produzione di energia rinnovabile e presentano un impatto più contenuto sotto il profilo paesaggistico e produttivo.

Un secondo elemento centrale è rappresentato dalla previsione di inefficacia retroattiva dei titoli autorizzatori già rilasciati per progetti non ancora cantierati. La norma regionale, infatti, dispone che le autorizzazioni divengano prive di effetti giuridici in modo automatico se l’impianto non risulti in fase di realizzazione o non abbia già determinato modifiche irreversibili dello stato dei luoghi. Tale disciplina, secondo il TAR, si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, considerato che incide su procedimenti perfezionati in un quadro regolatorio differente e consolida l’effetto paralizzante sulla pianificazione energetica regionale.

Di particolare rilievo è anche la preclusione di qualsiasi valutazione istruttoria caso per caso. L’ordinanza sottolinea che le amministrazioni competenti si vedono prive di qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale circa la compatibilità ambientale e paesaggistica dei singoli progetti. L’impianto normativo non contempla nemmeno ipotesi eccezionali o clausole di salvaguardia che consentano di bilanciare gli obiettivi di decarbonizzazione con le esigenze di tutela del territorio, determinando un sistema di divieti indiscriminati.

Infine, il TAR osserva che la legge regionale, nel vietare l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, si estende anche agli impianti agrivoltaici, nonostante questi siano caratterizzati da una tecnologia meno invasiva e da una limitata sottrazione di superficie utile alla produzione agricola. Tale assimilazione generalizzata non tiene conto delle differenze sostanziali di configurazione tecnica e degli indirizzi di incentivazione previsti a livello statale ed europeo per le installazioni che integrano l’attività agricola e quella energetica, generando un potenziale contrasto con i principi della transizione ecologica.

Conclusioni operative

Dal punto di vista operativo, la disciplina statale e quella regionale nella formulazione attuale pongono una doppia barriera:

  • la prima deriva dall’art. 5 del D.L. n. 63/2024, che già limita drasticamente l’installazione di nuovi impianti;
  • la seconda discende dalla legge regionale sarda, che aggrava l’effetto escludendo i progetti “in itinere”.

Gli operatori si trovano quindi in un contesto dove la programmazione energetica regionale e la pianificazione urbanistica devono fare i conti con norme statali di immediata applicazione. In più, l’assenza di clausole di salvaguardia per i procedimenti pendenti amplifica i rischi di blocco degli investimenti.

L’ordinanza, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale, apre una finestra di riflessione su un punto decisivo: come si può conciliare l’esigenza di garantire l’indipendenza energetica e l’attuazione del PNRR con un divieto quasi integrale di utilizzo del suolo agricolo per la produzione fotovoltaica?

Sarà centrale capire se la Corte riconoscerà una compressione sproporzionata della libertà di iniziativa economica e del principio di ragionevolezza o se riterrà prevalente l’interesse pubblico alla tutela del suolo agricolo.

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