Clausole sociali: esiste un obbligo alla riassunzione dei dipendenti?
In caso di subentro nell'affidamento di un appalto è legittima l'assunzione di nuovo personale con stessa qualifica e stesse mansioni di un dipendente non riconfermato
La clausola sociale impone davvero l’assunzione automatica dei lavoratori in caso di cambio di appaltatore? L’impresa subentrante può legittimamente escludere un lavoratore precedentemente impiegato stabilmente nel servizio?
Domande tutt’altro che teoriche, soprattutto quando le risorse umane rappresentano la componente più rilevante del costo in un affidamento. A fornire una risposta in merito è la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza 1 luglio 2025, n. 362, che affronta un caso paradigmatico di applicazione della clausola sociale nel passaggio di società nell’ambito di un appalto.
Subentro appalto e riassunzione lavoratore: va applicata la clausola sociale?
Tutto nasce dal ricorso di un dipendente, titolare di un contratto part-time presso un'impresa, licenziato a seguito dell’interdittiva antimafia emessa nei confronti della società datrice e che, al momento del subentro di un nuovo gestore, è stato l’unico lavoratore a non essere riassunto.
Il lavoratore lamenta la violazione della clausola sociale contenuta nel CCNL di settore e nel capitolato speciale, sostenendo di avere diritto alla riassunzione e al risarcimento delle retribuzioni perdute.
L'equilibrio tra tutela occupazionale e libertà d’impresa
Secondo la Corte, le clausole sociali vanno interpretate alla luce dei principi di libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.), concorrenza e partecipazione al mercato.
In altri termini, “Non può pretendersi che l’impresa subentrante assuma automaticamente tutto il personale in servizio, senza alcuna valutazione sull’organizzazione del lavoro e sul rispetto dei parametri economici dell’appalto”.
La clausola sociale impone sì una preferenza, ma non una vincolante automatica riassunzione: i lavoratori devono risultare compatibili con la nuova struttura organizzativa. Diversamente, il vincolo si trasformerebbe in un ostacolo alla concorrenza.
La decisione della Corte: nessun obbligo inderogabile
Con un’articolata motivazione, la Corte conferma quanto già statuito dal Tribunale di Lecce: la clausola sociale non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione, ma impone un obbligo di valutazione compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dell’impresa subentrante.
Nel caso di specie, la società aggiudicataria:
- ha assunto più lavoratori full-time rispetto a quanto indicato nell’offerta economica;
- ha garantito livelli contrattuali migliorativi;
- ha coinvolto le organizzazioni sindacali in un incontro formale;
- ha giustificato l’esclusione del ricorrente per motivi oggettivi (contratto part-time, minore corrispondenza tra mansioni e fabbisogno).
Oltretutto, l'impresa aggiudicataria ha la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria struttura, tenendo conto delle proprie esigenze tecnico-organizzative e del costo della manodopera.
Più nello specifico, richiamando un precedente del Consiglio di Stato, “la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché idonea a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto. Tale clausola deve essere, dunque, interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria".
Considerazioni operative
Dal punto di vista tecnico-operativo, la sentenza offre utili spunti per la redazione dei CSA e la gestione del passaggio d’appalto:
- il vincolo occupazionale va bilanciato con le prerogative organizzative dell’aggiudicatario, soprattutto nei servizi ad alta intensità di manodopera;
- il coinvolgimento delle OO.SS. deve essere tracciato ma non obbliga all’assunzione indiscriminata;
- la documentazione di confronto tra piano economico, fabbisogno e personale effettivamente riassunto è determinante in caso di contenzioso;
- l’assenza di perfetta identità tra vecchia e nuova organizzazione non costituisce inadempimento, purché giustificata in base a esigenze oggettive.
In sostanza, non basta essere “storicamente presenti nel cantiere” per avere diritto alla riassunzione: serve corrispondenza tra mansioni, inquadramento, fabbisogno effettivo e disponibilità contrattuale (es. full-time vs part-time).
Documenti Allegati
Sentenza