Bonus edilizi e General Contractor inadempiente: come può agire il professionista?

Il tecnico non può chiedere il corrispettivo per la sua prestazione al committente se tra questo e il GC sussiste un mandato senza rappresentanza

di Cristian Angeli - 14/07/2025

Sono un professionista che ha svolto incarichi tecnici legati a un intervento edilizio agevolato con il Superbonus, realizzato in un condominio. Il mio committente era un General Contractor, il quale però non ha ancora provveduto a saldare il mio compenso. Ora il GC risulta irreperibile e mi chiedo se sia possibile richiedere il pagamento direttamente ai condòmini, dato che il mio lavoro è stato eseguito comunque a loro beneficio.

L’Esperto risponde

I cantieri in cui si realizzano interventi edilizi agevolati con i bonus edilizi presentano spesso un’elevata complessità. Non tanto per l’esecuzione materiale delle opere, quanto per tutto ciò che vi gravita attorno: adempimenti burocratici e fiscali, progettazione, e incarichi affidati ai diversi professionisti coinvolti.
Per gestire questa complessità, molti committenti hanno scelto di affidarsi a un General Contractor, ovvero un’impresa incaricata di seguire l’intero processo, inclusa la gestione dei rapporti con i professionisti, sollevando il committente da questo compito diretto.

Tuttavia, l’introduzione del General Contractor può, a sua volta, creare ulteriori complicazioni, generando un intreccio di rapporti giuridici tra tutti gli attori coinvolti: committente, GC, imprese esecutrici e tecnici incaricati.
In genere, il GC riceve l’incarico dal committente e poi affida incarichi ad altri soggetti, i quali non sempre hanno un collegamento diretto con quest’ultimo. In alcuni casi, però, il rapporto tra committente e GC può configurarsi come un mandato con rappresentanza, per cui le azioni compiute dal GC vincolano direttamente il committente.

È proprio dalla natura del rapporto tra il condominio (in qualità di committente) e il General Contractor che si può chiarire la posizione del lettore.

Il rapporto tra GC e condominio

Solitamente, tra committente dei lavori e General Contractor intercorre un mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), nel senso che il GC opera negli interessi del committente, ma in nome proprio.

Dal punto di vista civilistico, a tale configurazione consegue che gli obblighi derivanti dai contratti di appalto e di opera professionale stipulati dal General Contractor con imprese e professionisti impegnano solo quest’ultimo. Se questo è il caso, il gentile lettore non potrà rivalersi nei confronti del condominio, ma solo nei confronti del GC, e avrà dunque la possibilità di rivolgersi a un Tribunale per far emanare un decreto ingiuntivo, qualora quest’ultimo risulti latitante.

Il primo passo, dunque, è verificare la reale natura del mandato caso per caso, poiché solo se dovesse risultare sussistente un mandato con rappresentanza si aprirebbe, per il professionista, la strada della richiesta del corrispettivo alla compagine condominiale da egli prefigurata.

È chiaro che di tutto ciò dovrebbe essere data evidenza nei contratti, e la correttezza dovrebbe reggere l’intero intreccio di rapporti. Ad esempio, è buona norma (ma non sempre messa in pratica) che il GC fornisca ai condòmini un’informativa che esplicita i dettagli del loro rapporto, in modo tale che anch’essi sappiano compiutamente a cosa vanno incontro, e se, ad esempio, sarebbero tenuti a pagare i tecnici in caso di insolvenza dell’impresa che gestisce la pratica Superbonus.

I professionisti devono essere pagati

Non è detto, però, che il contratto stipulato tra GC e condominio sia esplicito sulla natura del mandato. In tal caso, in un certo senso sarebbe anche meglio per il gentile lettore, poiché egli avrebbe modo di dimostrare che nei fatti ha svolto una prestazione professionale a vantaggio del condominio, che va pagata. Sul tema, in base a un orientamento abbastanza condiviso, neanche l’eventuale assenza di un contratto scritto tra il professionista e il condominio farebbe venire meno il suo diritto al compenso.

Ad esempio, con la sentenza n. 185/2021, il Tribunale di La Spezia ha ragionato come segue: “non esiste un contratto scritto di tale accordo di prestazione d'opera professionale; l'incarico, però, è pacifico oltre che provato da copiosa documentazione che è espressione della sua attuazione, quale, in primis, le molteplici tavole progettuali”.

Dunque, per quanto la chiarezza contrattuale sia fondamentale quando in gioco c’è stato il Superbonus e in campo c’è un General Contractor, è bene ricordare aspetti simili e racimolare quante più evidenze possibili della propria prestazione. A tal proposito, un buon punto può essere rappresentato dal fatto che il rapporto tra professionista e committente è "sancito", in caso di Superbonus, dalla firma del committente sul modulo CILAS e sulla documentazione progettuale.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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