Decreto Infrastrutture strategiche: via libera dalla Camera. Ecco tutte le modifiche al Codice dei contratti
Approvato dalla Camera il ddl di conversione del Decreto Infrastrutture: ecco tutte le novità al D.Lgs. n. 36/2023. Ora il testo passa al Senato.
Primo via libera al Decreto Infrastrutture strategiche. Con 191 voti favorevoli e 102 contrari la Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
Il testo passa adesso all’esame del Senato che avrà tempo fino al 20 luglio 2025 per l’approvazione finale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La struttura del nuovo articolato
Il disegno di legge di conversione del Decreto Infrastrutture (A.C. 2416-A) approvato dalla Camera con le modifiche delle Commissioni, si compone dei seguenti articoli:
Capo I – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori pubblici
- art. 1. Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
- art. 1-bis. Interventi per l’incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale
- art. 1-ter. Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti
- art. 1-quater. Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica
- art. 1-quinquies. Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell’Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100
- art. 1-sexies. Misure straordinarie per l’accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara
- art. 2. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
- art. 2-bis. Misure urgenti per l’incremento dell’efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari
- art. 3. Disposizioni in materia di classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica
- art. 3-bis. Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali
- art. 3-ter. Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali relativi all’autostrada Salerno-Reggio Calabria
- art. 3-quater. Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso
- art. 3-quinquies. Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute
- art. 3-sexies. Risorse straordinarie per l’adeguamento infrastrutturale delle capitanerie di porto– Guardia costiera
- art. 3-septies. Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale
Capo II – Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
- art. 4. Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto
- art. 5. Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
CAPO III - Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo
- art. 6. Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo
- art. 7. Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque
- art. 8. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa della società RAM S.p.A.
- art. 8-bis. Personale dell’ENAC Servizi S.r.l.
CAPO IV - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti dall’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
- art. 9. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
- art. 10. Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all’affidamento del contratto intercity e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- art. 10-bis. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie
- art. 10-ter. Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria
- art. 11. Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali
- art. 11-bis. Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.
- art. 11-ter. Disposizioni urgenti per l’avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa
- art. 12. Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo
- art. 13. Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili
- art. 13-bis. Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana
- art. 14. Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nonché attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
CAPO V - Interventi urgenti di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale
- art. 15. Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » e per lo svolgimento di altri eventi sportivi
CAPO VI - Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuità dei servizi pubblici nel settore dei trasporti
- art. 16. Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea
- art. 16-bis. Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria
CAPO VII - Disposizioni finali
- art. 17. Entrata in vigore
Nelle seguenti sezioni le principali novità per il settore degli appalti pubblici arrivate dall'art. 2 del Decreto Infrastrutture che interviene direttamente sul Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti).
Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche
Al comma 4, dopo il primo periodo, vengono aggiunti i seguenti: “L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari”.
Articolo 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
Il comma 2 diventa il seguente: “Le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di
gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per
specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o
della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto
di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e
fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente
previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della
stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo
108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente
le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai
criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione,
inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri
ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto
possibile, in funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica sulla base di quanto stabilito nei
pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi
edilizi”.
Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
Il sesto periodo del comma 1 diventa il seguente: “Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura”
Articolo 136 - Difesa e sicurezza
Il comma 4-bis diventa 4-ter (risolvendo il problema della duplicazione dei commi) e diventa: “Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.
Articolo 140 - Procedure in caso di somma urgenza
Il comma 1 diventa il seguente: “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
Confermato l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter con alcune modifiche rispetto alla versione del Decreto Legge approvata dal Governo:
1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.
Il comma 6 viene abrogato e il comma 7 diventa il seguente: “Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.
Il comma 8 viene completamente abrogato, come anche i commi 11 e 12.
Articolo 140-bis - Procedure di protezione civile
Qualche piccola modifica all’art. 140-bis che diventa il seguente:
1. Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 del presente codice nonché le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all’articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018. L’affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/ 24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all’articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
c) l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c).
Articolo 222 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
L’art. 222, comma 3, diventa il seguente:
Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
- vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; nell'ambito dell'attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;
- vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
- segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
- formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
- predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;
- vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
- vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 di cui agli articoli 140 e 140-bis;
- per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;
- per favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;
- esercita le funzioni di cui all'articolo 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;
- esercita le funzioni di cui all'articolo 23 e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.
Articolo 225-bis - Ulteriori disposizioni transitorie
All’articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte”.
ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)
All’allegato II.14, all’articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico”.
ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)
All’allegato V.2, all’articolo 1, il comma 2 diventa il seguente:
I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.
All’art. 2, il comma 1:
- alinea, secondo periodo, diventa il seguente “Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:”.
- la lettera b) diventa la seguente: “dirigente o
funzionario
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma”; - dopo la lettera e) è inseguita la seguente: “e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma”.
- Il comma 2 diventa il seguente: “Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l’acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati”.
- all’art. 6, il comma 4 è abrogato.
Disposizioni integrative
L’art. 2 commi 1-bis, 1-ter e 1-quater (inseriti nel percorso di conversione in legge) prevedono:
1-bis. Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.