Garanzie fideiussorie: le nuove indicazioni operative per le P.A.

Aggiornata la comunicazione congiunta Anac, Banca d’Italia e Ivass per contrastare il rischio di garanzie false o rilasciate da soggetti non autorizzati

di Redazione tecnica - 22/07/2025

Quali sono i soggetti autorizzati a rilasciare garanzie per appalti pubblici e come può una stazione appaltante verificare l’autenticità di una fideiussione? Cosa fare in caso di dubbi o sospetti di falsificazione?

Garanzie fideiussorie: la nuova Comunicazione congiunta ANAC, Bankitalia e IVASS

A distanza di cinque anni dalla prima pubblicazione, Anac, Banca d’Italia e Ivass aggiornano le "Indicazioni operative per le verifiche delle garanzie finanziarie da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri beneficiari": un documento fondamentale per chi gestisce appalti, affidamenti diretti o finanziamenti pubblici, soprattutto in un contesto – come quello del PNRR – dove i flussi finanziari e la pressione temporale possono aumentare il rischio di errori o frodi.

La Comunicazione fornisce alcune tipologie di criteri fondamentali per:

  • riconoscere gli operatori legittimati a rilasciare garanzie;
  • identificare le garanzie valide;
  • individuare eventuali contraffazioni o anomalie nei documenti fideiussori.

Analizziamoli nel dettaglio.

Quali soggetti possono rilasciare garanzie?

La normativa individua quattro categorie abilitate:

  • banche, italiane o estere, purché autorizzate all’attività di rilascio garanzie e iscritte negli appositi albi Banca d’Italia o EBA;
  • intermediari finanziari ex art. 106 TUB, se iscritti nell’elenco Banca d’Italia e autorizzati espressamente;
  • confidi maggiori, anch’essi iscritti all’albo 106 TUB (i confidi minori non sono abilitati);
  • imprese assicurative, italiane o estere, purché abilitate al ramo 15 – cauzioni, come risultante dagli elenchi IVASS o dal registro EIOPA.

Verifiche da effettuare: come riconoscere soggetti autorizzati e garanzie valide

Per ogni tipologia di operatore che rilascia garanzie – banche, intermediari finanziari, confidi e assicurazioni – il documento congiunto fornisce precise istruzioni su dove e come effettuare le verifiche. Di seguito, una guida operativa sintetica ma puntuale:

Banche italiane e estere

  • verifica dell’autorizzazione sul sito della Banca d’Italia, nella sezione Albi ed elenchi.
  • per le banche estere, verificare che tra le attività autorizzate vi sia il “rilascio garanzie e impegni di firma” e, se necessario, consultare anche il registro EBA.

Intermediari finanziari ex art. 106 TUB

  • consultare l’elenco degli intermediari abilitati al rilascio di fideiussioni pubblicato dalla Banca d’Italia.
  • attenzione: società fiduciarie e operatori di microcredito non sono autorizzati.

Confidi

  • solo i “confidi maggiori”, iscritti all’albo ex art. 106 TUB, possono rilasciare garanzie a favore della P.A.
  • confidi minori, iscritti all’elenco OCM, non sono abilitati. L’utilizzo di garanzie rilasciate da questi soggetti deve essere segnalato.

Imprese di assicurazione italiane ed estere

La verifica va eseguita sul portale IVASS, sezione “Garanzie finanziarie per le P.A.”:

  • l’impresa deve risultare abilitata al Ramo 15 – Cauzioni.
  • devono essere disponibili i recapiti ufficiali (PEC o sito web) per la verifica delle polizze.
  • per le imprese estere, è necessario verificare anche l’abilitazione tramite il registro EIOPA.

Contraffazioni: come difendersi?

Uno dei punti più rilevanti è la possibilità che polizze apparentemente regolari siano in realtà falsificate, anche mediante l’uso improprio di marchi, codici identificativi o indirizzi PEC.

Le verifiche devono riguardare:

  • autenticità dei dati presenti nella polizza (ABI, codice IVASS, denominazione esatta);
  • corrispondenza dei recapiti con quelli ufficiali, evitando siti o email non certificate;
  • controllo degli elenchi IVASS di imprese non autorizzate e delle segnalazioni di contraffazioni.

Nel dubbio, è sempre possibile contattare IVASS all’indirizzo ivass@pec.ivass.it per una verifica diretta.

Conclusioni operative

La comunicazione congiunta rappresenta uno strumento indispensabile per rafforzare i controlli interni e prevenire danni erariali.

Come specificato nel documento, occorre:

  • utilizzare esclusivamente garanzie rilasciate da operatori autorizzati secondo i registri ufficiali (Banca d’Italia, IVASS, EBA, EIOPA);
  • effettuare controlli puntuali sulla validità delle garanzie, anche in caso di urgenza o affidamento semplificato;
  • diffidare da recapiti “di comodo” e confermare l’autenticità dei documenti attraverso i canali ufficiali;
  • segnalare tempestivamente anomalie o operatori sospetti alle autorità competenti.

Il rischio, soprattutto in ambito PNRR, non può essere sottovalutato: solo un’adeguata due diligence sulle garanzie può tutelare efficacemente le risorse pubbliche e la legittimità delle procedure di affidamento.

Le FAQ

Riportiamo qui di seguito il testo integrale delle FAQ contenute nella comunicazione.

FAQ n. 1 - Quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA?

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore.

Nello specifico si tratta di:

  • banche;
  • intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);
  • confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”);
  • imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni private). La Banca d’Italia e l’IVASS curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

FAQ n. 2 -Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana?

Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell’albo delle banche, consultabile sul sito della Banca d’Italia. È possibile verificare l’iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale. Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa la funzione “ricerca storica/avanzata”.

FAQ n. 3 -Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca estera?

Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell’albo delle banche consultabile sul sito della Banca d'Italia. In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia”; attraverso la funzione “Ricerca storica/Ricerca avanzata”, selezionando la maschera “Ricerca avanzata negli albi ad una data” è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca. Inoltre, bisogna verificare che nella scheda “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzie e impegni di firma”. Inoltre, sul registro dell’European Banking Authority (EBA), sezione “Credit institution”, si può verificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l’autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.

FAQ n. 4 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario italiano?

Un soggetto non bancario che si qualifica come “Intermediario finanziario” e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie. È possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d’Italia. Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell’albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

FAQ n. 5 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario estero?

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all’estero possono rilasciare fideiussioni in Italia. Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli albi e elenchi di vigilanza, sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” e controllare che nella scheda delle “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzie e impegni di firma”.

FAQ n. 6 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un Confidi?

Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell’albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti “confidi maggiori”. É possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d’Italia. Invece, i cosiddetti “confidi minori”, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB ma nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) e non sono autorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A.

Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell’elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d’Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all’OCM tramite i riferimenti presenti sul sito web dell’Organismo.

FAQ n. 7 – Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana?

Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel Registro delle imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito dell’IVASS. È possibile verificare l’iscrizione inserendo la denominazione della impresa. Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle “Garanzie finanziarie per le P.A.” le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell'apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti. Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall’IVASS né dalla Banca d’Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

Attenzione! L’assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell’Elenco sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative. Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nel Quick link della sezione “Per i consumatori”.

FAQ n. 8 - Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa estera?

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il Registro delle imprese (RIGA) sul sito dell’IVASS. Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione “Garanzie finanziarie per la P.A.” in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l’elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti. Se non è indicata alcuna modalità, significa che l’impresa non ha comunicato all’IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l’IVASS a ivass@pec.ivass.it Inoltre, sul registro dell’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), è possibile verificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l’impresa estera e che ha rilasciato l’autorizzazione.

Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell’elenco pubblicato sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative. Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all’IVASS (ivass@pec.ivass.it).

FAQ n. 9 - Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker, agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker, agente assicurativo...) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel Registro Unico degli intermediari - RUI, presente sul sito dell’IVASS.

FAQ n. 10 - Cosa si può fare per verificare se la garanzia è falsa o contraffatta?

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa. Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fideiussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto conosciuti. Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono. A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell’intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d’Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti). Chi rilascia garanzie false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore. Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web contraffatti. Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie (vedi FAQ n. 8), l’IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza.

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