Superbonus e proroga al 31 dicembre 2023: il 30% si calcola sui lavori o sul SAL?

Il comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio non parla di SAL ma di “lavori effettuati”: perché la confusione interpretativa ha prodotto effetti sproporzionati su famiglie e imprese

di Gianluca Oreto - 30/07/2025

Benché il Superbonus sia, di fatto, giunto al capolinea – come confermano i dati pubblicati da Enea – il suo lascito normativo e interpretativo continua a produrre effetti, alimentando incertezze e contenziosi.

Tra le questioni riemerse con maggiore forza nelle ultime settimane, c’è quella legata alla proroga del superbonus per gli interventi sulle unifamiliari, vincolata al raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Una disposizione in apparenza chiara, ma che ha subìto nel tempo una serie di letture fuorvianti, spesso scollegate dal dato normativo e prive di coerenza logico-giuridica.

La proroga per le unifamiliari: la norma

Per comprendere la problematica, come sempre, è necessario cominciare dal dato (inequivocabile) normativo: il secondo periodo del comma 8-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tale periodo dispone (testualmente):

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Una disposizione che ha generato sin da subito più di un dubbio su cosa rientrasse all’interno di questo 30% e se questo concetto potesse essere assimilato al pari di uno "stato avanzamento lavori" (SAL), la cui definizione (non indicata nel Decreto Rilancio) è presente nell’Allegato II.14, art. 12, comma 1, lettera d), al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che ha trasposto la definizione precedentemente contenuta nel D.M. n. 49/2018.

Le interpretazioni normative

Il primo chiarimento è arrivato dalla Commissione Consultiva delle Rete Professioni Tecniche secondo la quale per “intervento complessivo”, si doveva far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, e quindi anche delle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni. Secondo la RPT, la categoria di lavorazioni non era rilevante: la percentuale del 30% poteva essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori, fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.

Successivamente è arrivata la posizione dell’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (pag. 32, secondo capoverso), afferma: “Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. Lasciando chiaramente intendere che non era sufficiente il pagamento ma che per la dimostrazione del 30% era necessario riferirsi a “lavori realizzati” (oltre che pagati).

A rafforzare la lettura restrittiva dell’Agenzia delle Entrate arriva (tardivamente) il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze (siamo arrivati al 12 novembre 2024) che ha esplicitamente escluso dal computo del 30% le forniture non ancora poste in opera. Un’interpretazione adottata a distanza di oltre due anni dalla data cruciale del 30 settembre 2022, in contrasto con la prassi seguita da molti (non tutti per fortuna) contribuenti, tecnici e imprese fino a quel momento.

Sempre l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 26 del 12 febbraio 2025 (pag. 5, secondo e terzo capoverso) - che riguarda, però, l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) - ha affermato:

  • Inoltre, in considerazione della ratio della norma, si ritiene che la locuzione «lavori già effettuati» si riferisca all'esecuzione di interventi edilizi escludendo, dunque, a titolo esemplificativo, le spese professionali nonché quelle sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative”.
  • Non consentono, inoltre, di accedere alla menzionata deroga neanche le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l'acquisto dei materiali o l'installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale”.

Un chiarimento che, per analogia, è applicabile anche alla proroga per le unifamiliari e che sembra essere sufficientemente chiaro.

La sentenza della CGT di Rieti

Tale ultima risposta del Fisco è stata resa successivamente alla ormai “famosa” sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Rieti 27 gennaio 2025, n. 18 che, “incredibilmente”, ha ribaltato un provvedimento di revoca dell’Agenzia delle Entrate che riguardava proprio la proroga del Superbonus per le unifamiliari.

Una pronuncia favorevole al contribuente che, però, non si riferisce al concetto di “lavori effettuati” ma a quello di SAL che in realtà non solo non è presente nella norma ma non è mai neanche stato citato nei provvedimenti del Fisco.

In questo contesto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti ha riconosciuto la fondatezza della tesi del contribuente secondo cui:

  • la composizione di uno stato d’avanzamento lavori deve tener conto delle opere compiute, di quelle eseguite parzialmente e delle somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni siano riferibili al medesimo cantiere;
  • il Direttore dei Lavori può contabilizzare lavorazioni e somministrazioni nella quota parte effettivamente eseguita e documentata dall’appaltatore. Possono comunque essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d’opera.

Un precedente certamente importante ma che, evidentemente, perde di vista il dato normativo di partenza: la norma c’è e non parla di SAL. Si può certamente discutere sull’opportunità di includere o meno i materiali a piè d’opera nei SAL, ma è altrettanto evidente che il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio non fa alcun riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, limitandosi invece a menzionare i “lavori effettuati” — concetto ben distinto e non sovrapponibile.

Conclusioni

La questione è adesso approdata anche in Parlamento, con un ordine del giorno dell’on. Erica Mazzetti (Forza Italia) che ha chiesto al Governo di intervenire per ripristinare coerenza normativa e certezza del diritto. L’esecutivo si è formalmente impegnato ad affrontare la questione, ma finora mancano provvedimenti concreti.

Nel frattempo, resta in piedi un evidente cortocircuito che rischia di produrre effetti devastanti su migliaia di famiglie e imprese che hanno agito in buona fede, seguendo un’interpretazione allora considerata corretta.

La norma, in sé, era chiara fin dall’inizio: il legislatore ha parlato esplicitamente di “lavori effettuati” al 30 settembre 2022, senza mai evocare il concetto di SAL né fare riferimento a criteri contabili come le forniture a piè d’opera. Il problema, ancora una volta, è stato l’approccio operativo, condizionato dalla fretta, dalla confusione normativa e da una gestione troppo spesso approssimativa.

In quel contesto – segnato da scadenze incalzanti, FAQ contraddittorie e continui aggiustamenti normativi – molti tecnici e contribuenti hanno adottato prassi non perfettamente allineate al dato normativo, spinti da esigenze di urgenza più che da superficialità. Ma questo non giustifica, a posteriori, un’inversione interpretativa drastica e indiscriminata, con effetti sproporzionati su famiglie che hanno agito in buona fede.

Il punto, oggi, non è difendere ciò che era tecnicamente sbagliato, ma riconoscere che l’errore sistemico non può ricadere unicamente su chi ha confidato – forse ingenuamente – in un sistema che non ha garantito certezze in tempo utile.

Se davvero si vuole tutelare il principio di equità e non alimentare ulteriormente un contenzioso dannoso per tutti, è urgente che il Governo intervenga con una soluzione uniforme e ragionevole, capace di ristabilire equilibrio e fiducia tra cittadini, professionisti e istituzioni.

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