Impianto fotovoltaico: cumulabilità tra contributi e detrazioni fiscali, cosa prevede la normativa

Dal contributo del 40% per le Comunità Energetiche Rinnovabili alle detrazioni del 36%-50%: quando si possono cumulare e cosa stabiliscono le regole operative aggiornate.

di Luciano Ficarelli - 18/08/2025

Il processo di trasformazione del modo tradizionale di approvvigionamento dell’energia per le nostre abitazioni e per le attività imprenditoriali si mostra sempre più attivo grazie anche a nuovi incentivi introdotti dalle istituzioni.

Di riflesso, nasce l’esigenza di avere un quadro normativo chiaro sulla cumulabilità degli incentivi. Per cui, la domanda ricorrente è: i contributi statali sono cumulabili con le tradizionali detrazioni fiscali? La risposta non è immediata e occorre analizzare nel dettaglio le due fattispecie.

Detrazione fiscale

Come ormai è noto da tempo, le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui gli interventi di manutenzione ordinaria (solo condomìni), straordinaria e di ristrutturazione edilizia (per tutti gli edifici residenziali), e le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico, di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche (per tutti), hanno subìto uno stravolgimento con la Legge di Bilancio per il 2025 (L. 307 del 30 dicembre 2024). Per quanto riguarda le spese per gli impianti fotovoltaici, che per definizione non sono interventi di efficientamento energetico bensì di recupero del patrimonio edilizio, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa, pari al 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il limite di spesa ammesso è rimasto immutato ed è pari ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione è sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Contributi statali

Tra i contributi più conosciuti negli ultimi mesi, spicca per convenienza quello previsto dal Decreto CER del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e successive modifiche, di cui la più recente è del 16 maggio 2025, con cui lo Stato ha messo a disposizione 2.200.000.000 di euro per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (principalmente rappresentate dalle Comunità Energetiche Rinnovabili o C.E.R.). L’erogazione dei contributi in conto capitale è prevista fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia.

In pratica, persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità ed amministrazioni locali che vogliano realizzare un impianto fotovoltaico di potenza non superiore ad un megawatt, partecipando alla C.E.R., possono ottenere un contributo del 40% sul costo dell’impianto che sarà rimborsato solo dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto stesso e dopo aver sostenuto tutte le spese ammissibili relative al completamento dell’impianto.

Cumulabilità

Nelle regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, al paragrafo 1.1.5 è previsto che il contributo in Conto Capitale, vale a dire il contributo a fondo perduto del 40%, non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

  • incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui al Decreto CER;
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
  • detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
  • altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

(*) opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Pertanto, per semplificare, contributo a fondo perduto e detrazione fiscale per l’installazione di un impianto fotovoltaico non possono coesistere.

A ben vedere, però, il contributo in conto capitale può raggiungere al massimo il 40% dell’investimento. Resta il 60% a totale carico del contribuente che, per logica, dovrebbe essere una spesa detraibile ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.

Fino al 31 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito con una circolare, la n. 95/E del 12 maggio 2000, che in ipotesi di erogazione di contributi o sovvenzioni per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, i contributi devono essere sottratti interamente prima di calcolare la detrazione delle spese rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, recante norme di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, è stato stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica – ha poi chiarito che la detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unione Europea, dallo stesso Stato, dalle Regioni o dagli enti locali.

Fa eccezione il caso della cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati da eventi sismici.

In base alla Circolare 17/E del 26 giugno 2023, le agevolazioni fiscali si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.

Ciò comporta che è possibile fruire del Sisma bonus (o del Superbonus) anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti del MASE, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico, deve scegliere se beneficiare della detrazione del 50% o del 36% ovvero fruire del contributo del 40% per la partecipazione alla CER.

Restano possibili le detrazioni fiscali per le altre spese per interventi che spesso si accompagnano all’installazione di un impianto fotovoltaico come le batterie di accumulo dell’energia autoprodotta.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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