Cessione del credito: come utilizzarla dopo il Decreto Superbonus?

In una nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate distingue tra il divieto per i beneficiari di cedere le rate residue e la possibilità, per i cessionari, di trasferire i crediti già maturati nel cassetto fiscale

di Redazione tecnica - 17/09/2025

Il tema delle opzioni alternative alle detrazioni continua a generare dubbi applicativi, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024. Per esempio, è ancora possibile ricevere, a titolo di compenso professionale, crediti d’imposta maturati da un’impresa edile tramite sconto in fattura e già caricati sulla piattaforma “cessione crediti” del cassetto fiscale? Oppure il blocco alle cessioni delle rate residue introdotto dal DL n. 39/2024 impedisce anche questo tipo di operazioni?

Dopo il decreto Superbonus: il Fisco sulla cessione del credito

Sull’interessante quesito, posto da uno studio professionale, ha fatto chiarezza l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 15 settembre 2025, n. 240. Lo studio istante, incaricato di prestazioni professionali per una società di costruzioni, ha ricevuto una proposta di pagamento degli onorari tramite cessione di crediti maturati con lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34/2020.

Premesso che dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024) non è più consentito ai beneficiari delle detrazioni optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite, lo studio ha chiesto se il divieto si estenda anche alle cessioni operate dalle imprese edili che hanno già trasformato la detrazione in credito d’imposta.

Nel rispondere, il Fisco ha richiamato la normativa di riferimento e fatto una distinzione tra due ipotesi. Vediamone i dettagli.

Il quadro normativo di riferimento

Ricordiamo che l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha introdotto la possibilità di fruire, in alternativa alle detrazioni dirette per gli interventi elencati al comma 2 delle seguenti opzioni:

  • sconto in fattura, con recupero tramite credito d’imposta cedibile;
  • cessione del credito, con possibilità di ulteriori passaggi entro i limiti previsti.

Successivamente:

  • il d.l. n. 11/2023 (cd. “Decreto Cessioni”) ha limitato le opzioni, salvo deroghe tassative;
  • il d.l. n. 39/2024, conv. in l. n. 67/2024, ha ulteriormente ristretto il perimetro, introducendo il nuovo art. 4-bis, comma 7, che dal 29 maggio 2024 vieta la cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite da parte dei beneficiari.

La disposizione, tuttavia, si rivolge espressamente ai soggetti che hanno sostenuto la spesa e maturato la detrazione, non ai cessionari già titolari di crediti d’imposta.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Proprio per questo motivo, il Fisco distingue due ipotesi:

  • divieto per i beneficiari originari: dal 29 maggio 2024, i contribuenti che hanno sostenuto le spese non possono più esercitare l’opzione per la cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite;
  • nessun blocco per i cessionari: il divieto non riguarda i soggetti che hanno già acquisito crediti tramite sconto in fattura. Tali crediti, presenti nel cassetto fiscale, possono essere ulteriormente ceduti, nel rispetto delle condizioni dell’art. 121.

Ne deriva che in questo caso la società di costruzioni che abbia applicato lo sconto in fattura potrà trasferire i crediti maturati ad altri soggetti e quindi allo studio professionale creditore degli onorari, fermo restando che i crediti d’imposta ricevuti come compenso professionale costituiscono proventi imponibili, da assoggettare a tassazione secondo gli artt. 54 e ss. del TUIR.

In conclusione, la cessione del credito ex art. 121 del decreto Rilancio:

  • continua ad operare per i cessionari (imprese edili o altri soggetti che hanno già crediti in piattaforma) nei limiti delle regole dell’art. 121;
  • dal 29 maggio 2024 (data di conversione del decreto in legge n. 67/2024) non opera più per i beneficiari originari che intendano cedere le rate residue di detrazione;
  • costituisce reddito tassabile nel caso in cui i crediti vengano utilizzati in luogo del compenso.
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