Cessione del credito: lo scarto è impugnabile e va motivato

Due pronunce della giustizia tributaria su Sismabonus e bonus barriere chiariscono che i provvedimenti di scarto ex art. 122-bis D.L. 34/2020 sono impugnabili e vanno motivati in modo dettagliato

di Redazione tecnica - 01/10/2025

Cosa accade quando l’Agenzia delle Entrate annulla una comunicazione di cessione del credito con un semplice “non ha superato i controlli di coerenza e regolarità”? Si tratta di un atto interno non contestabile, oppure di un provvedimento che incide direttamente sui diritti del contribuente? E, soprattutto, fino a che punto la motivazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria deve essere specifica e dettagliata per non essere considerata generica?

Cessione del credito e scarto comunicazione: il provvedimento può essere impugnato

Sono domande che riguardano la quotidianità di chi gestisce pratiche fiscali legate ai bonus edilizi. Due recenti decisioni della giustizia tributaria di Avellino — le sentenze n. 721 e 723 del 2025 — hanno affrontato la questione in relazione a due agevolazioni diverse, il Sismabonus e il bonus barriere architettoniche, ma con principi comuni destinati a orientare anche altri casi.

In entrambi i giudizi, i condomìni ricorrenti avevano trasmesso la comunicazione di opzione prevista dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020. L’Agenzia, dopo aver disposto la sospensione ex art. 122-bis, aveva emesso un provvedimento di scarto, giustificato con la formula standard del mancato superamento dei controlli di coerenza e regolarità.

I contribuenti hanno impugnato gli atti, lamentando l’assenza di una motivazione adeguata e sottolineando gli effetti lesivi immediati del diniego: impossibilità di perfezionare la cessione e, quindi, di monetizzare il credito.

Il quadro normativo

Il contenzioso sulle opzioni di cessione non può prescindere da una lettura integrata delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) e delle norme processuali tributarie.

Il riferimento principale è l’art. 119 del Decreto Rilancio, che disciplina le detrazioni fiscali per gli interventi agevolati, e l’art. 121, che consente al contribuente, in luogo della fruizione diretta in dichiarazione, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione maturata.

Per rafforzare i controlli e prevenire frodi, il legislatore ha successivamente introdotto l’art. 122-bis, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di sospendere, entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, gli effetti delle cessioni considerate “a rischio”, per un periodo non superiore a trenta giorni.

La disposizione specifica che i controlli si basano sull’incrocio dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria e su criteri di rischio individuati anche mediante indicatori non resi pubblici. È proprio su questo terreno - la genericità dei riferimenti e la mancata conoscenza degli indicatori - che si concentrano molte delle contestazioni dei contribuenti.

Dal lato processuale, l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 individua gli atti autonomamente impugnabili davanti ai giudici tributari. Oltre all’elenco tipizzato, la lettera i) apre alla possibilità di contestare “ogni altro atto” per il quale la legge riconosca un’autonoma impugnabilità. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato questa clausola in senso ampio, includendo tutti i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria idonei a incidere in modo immediato e diretto sulla sfera giuridica del contribuente.

Sul piano delle garanzie, l’art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e l’art. 3 della L. 241/1990 sanciscono l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi e tributari. La motivazione deve indicare in maniera chiara i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, affinché il destinatario possa comprenderla e difendersi. Una formula di stile non soddisfa questo requisito, perché priva l’atto della trasparenza necessaria e vanifica il diritto di difesa.

In questo intreccio normativo si collocano le due sentenze, che ne danno una lettura sistematica:

  • da un lato confermano l’impugnabilità dei provvedimenti di scarto come atti lesivi;
  • dall’altro ribadiscono l’irrinunciabilità della motivazione, quale condizione di validità del provvedimento amministrativo.

Le decisioni dei giudici tributari

Le due sentenze si muovono lungo un percorso comune, con esiti di grande rilievo pratico.

Impugnabilità dei provvedimenti di scarto

Secondo i giudici, il provvedimento di scarto non è un atto interno, ma un provvedimento amministrativo con effetti lesivi immediati, poiché blocca l’efficacia della cessione e l’utilizzo del credito. È quindi autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Obbligo di motivazione specifica

La formula generica del mancato superamento dei controlli non è sufficiente. Un atto di diniego deve spiegare con chiarezza:

  • quali dati sono stati ritenuti incoerenti,
  • rispetto a quali fonti e criteri di confronto,
  • in che modo tali anomalie incidono sul diritto al beneficio.

Divieto di integrazione postuma

La motivazione deve essere contenuta nell’atto fin dall’origine. Non è possibile integrarla in sede di giudizio, perché le lacune non possono essere colmate dalle difese dell’Ufficio una volta instaurato il contenzioso.

Provvedimenti redatti con formule standardizzate e prive di spiegazioni concrete sono nulli, in quanto violano lo Statuto del contribuente e impediscono una difesa effettiva.

Conclusioni

I ricorsi dei contribuenti sono stati accolti, con annullamento dei provvedimenti di scarto delle comunicazioni.

Le decisioni tracciano un orientamento univoco: i provvedimenti di sospensione e di scarto delle comunicazioni di cessione non sono meri atti procedimentali, ma veri e propri provvedimenti amministrativi con effetti lesivi immediati. Proprio per questo sono impugnabili dinanzi al giudice tributario.

Non solo: la motivazione deve essere specifica e circostanziata, indicando i dati incoerenti, le fonti di confronto e le ragioni per cui l’anomalia incide sull’operazione.

Una formula generica non soddisfa l’obbligo di legge e comporta la nullità dell’atto, né è consentito colmare in giudizio le lacune originarie: la motivazione deve essere contenuta nell’atto ab origine.

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