Cause da esclusione, falsa dichiarazione in gara e illecito professionale: la nuova logica dopo il D.Lgs. n. 36/2023

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7117/2025) chiarisce che la falsa dichiarazione in gara rientra tra gli illeciti professionali gravi, valutati dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.

di Redazione tecnica - 22/10/2025

Come deve comportarsi una stazione appaltante di fronte a una dichiarazione falsa o a un documento contraffatto presentato in gara? La falsità determina ancora l’esclusione automatica del concorrente oppure, nel nuovo Codice, serve una valutazione discrezionale sulla sua gravità e rilevanza? E, soprattutto, quale ruolo assume oggi la segnalazione all’ANAC rispetto all’affidabilità dell’operatore economico?

Cause da esclusione, falsa dichiarazione in gara e illecito professionale: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 7117, ha esaminato un caso emblematico destinato a incidere sull’interpretazione delle cause di esclusione nel sistema del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), rispetto a quelle precedentemente previste dal quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2023.

Nel caso passato sotto la lente del Consiglio di Stato, una società, mandante di un RTI, era stata esclusa da una gara per la manutenzione del verde stradale, poiché aveva dichiarato di aver eseguito un servizio analogo presso altro ente, producendo un certificato di ultimazione lavori falso.

Accertata la falsità dal committente originario, la Stazione appaltante aveva ritenuto integrato un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice – che contempla “condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” –  disponendo l’esclusione e la segnalazione all’ANAC.

L’impresa aveva sostenuto di essere stata vittima di un proprio dipendente, che avrebbe sostituito il documento all’insaputa del legale rappresentante. Dopo la conferma del TAR, la questione è giunta a Palazzo Spada.

Per comprendere la decisione dei giudici, è utile riepilogare il quadro normativo cui il Consiglio di Stato fa riferimento.

Quadro normativo di riferimento

La sentenza chiarisce un punto cruciale della riforma operata dal D.Lgs. n. 36/2023. La presentazione di false dichiarazioni o documenti non è più causa di esclusione automatica, come avveniva sotto il vecchio art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggi la falsità rientra tra le ipotesi di esclusione non automatica previste dall’art. 95, comma 1, lett. e) – che contempla l’ipotesi “che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati” – e viene tipizzata all’art. 98, comma 3, lett. b), che considera rilevante anche la “negligenza” quando l’operatore “abbia fornito informazioni false suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante”.

La norma si coordina con l’art. 96, comma 15, che impone alla stazione appaltante di segnalare all’ANAC le falsità accertate, affinché l’Autorità valuti, in un procedimento autonomo, l’iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell’esclusione automatica (art. 94, comma 5, lett. e).

Dunque, il sistema delineato dal nuovo Codice distingue quindi tre piani:

  1. l’esclusione discrezionale per grave illecito professionale (art. 95);
  2. la tipizzazione delle condotte rilevanti (art. 98);
  3. la segnalazione e annotazione ANAC, autonoma e separata (art. 96).

La decisione del Consiglio di Stato

Alla luce del delineato quadro di riferimento, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società, confermando la piena legittimità dell’esclusione disposta.

Secondo i giudici, la stazione appaltante aveva correttamente ricollegato la fattispecie alla violazione degli articoli 95, 96 e 98, interpretati in modo sistematico. Non è necessario che il provvedimento di esclusione indichi espressamente l’art. 95, purché motivi sull’accertamento di un illecito professionale grave che comprometta il rapporto fiduciario con l’Amministrazione.

La condotta della concorrente, che aveva presentato un certificato falso a sostegno dei requisiti tecnici e dell’offerta, era idonea a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante, poiché incideva sull’attribuzione dei punteggi tecnici.

Quanto alla tesi difensiva — secondo cui il falso sarebbe stato commesso da un dipendente infedele — il Collegio ha ritenuto la società comunque responsabile per colpa di vigilanza, ai sensi dell’art. 2049 c.c., in quanto aveva affidato al dipendente l’uso delle credenziali di firma digitale, in violazione dei doveri di diligenza e controllo.

Di rilievo anche la precisazione sul profilo soggettivo: nella nuova disciplina, non è necessario accertare il dolo o la colpa grave dell’operatore ai fini dell’esclusione, che può scaturire anche da negligenza.

Il dolo o la colpa grave assumono rilievo solo nella successiva fase di competenza dell’ANAC, per l’iscrizione nel casellario informatico.

Analisi tecnica

Il nuovo intervento del Consiglio di Stato rappresenta un punto di svolta interpretativo. Sul superamento dell’automatismo espulsivo del “vecchio” Codice dei contratti. Adesso la valutazione della falsità è tornata nel perimetro della discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante, che deve verificare:

  • la rilevanza della condotta rispetto al procedimento di gara;
  • la gravità in rapporto alla lesione del vincolo fiduciario;
  • l’idoneità della falsità a influenzare le decisioni della commissione di gara.

La norma non tutela più soltanto la veridicità formale delle dichiarazioni, ma la lealtà sostanziale dell’operatore nel rapporto con la P.A.

In questo quadro, la responsabilità dell’impresa si estende anche alle condotte del personale, in virtù dell’ordinario dovere di organizzazione e vigilanza.

La decisione richiama così il principio della “colpa organizzativa”, affine alla logica della responsabilità amministrativa d’impresa ex D.Lgs. 231/2001, applicato qui in chiave di integrità contrattuale.

Conclusioni operative

Il Consiglio di Stato ha, quindi, respinto l’appello, confermando l’esclusione dalla gara e la legittimità della segnalazione all’ANAC. Una pronuncia che contiene alcuni punti chiave utili sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici:

  • la falsità non determina più l’automatica esclusione, ma integra un grave illecito professionale (art. 95, comma 1, lett. e; art. 98, comma 3, lett. b, d.lgs. 36/2023);
  • l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) rileva solo ai fini dell’annotazione ANAC, non per l’esclusione;
  • l’impresa risponde anche delle condotte del proprio personale, in virtù del dovere di vigilanza e dell’uso improprio della firma digitale;
  • la stazione appaltante deve motivare puntualmente la decisione, dimostrando la capacità della falsità di incidere sulle valutazioni di gara;
  • l’esclusione deve essere accompagnata da segnalazione all’ANAC, come previsto dall’art. 96, comma 15.

In definitiva, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che nel nuovo Codice la falsità documentale non è più un automatismo espulsivo, ma un banco di prova per la capacità della stazione appaltante di esercitare una valutazione ragionata e proporzionata.

È un cambio di prospettiva importante: non si tratta più solo di reprimere la falsità, ma di misurare l’affidabilità complessiva dell’operatore economico in un’ottica di lealtà contrattuale e fiducia reciproca.

Un principio che impone a chi partecipa alle gare pubbliche un approccio più consapevole e responsabile nella gestione delle proprie dichiarazioni, e che richiede alle stazioni appaltanti un uso maturo della discrezionalità amministrativa, fondato su istruttorie complete e motivazioni solide.

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