Affidamento diretto per impianti sportivi: ANAC detta le condizioni

L’Autorità chiarisce quando un Comune può affidare direttamente la gestione di un impianto sportivo: norma residuale, solo sottosoglia e con progetto unico

di Redazione tecnica - 23/10/2025

Può un Comune affidare direttamente la gestione di un impianto sportivo a un’associazione sportiva dilettantistica? E se sì, fino a che punto questa deroga può spingersi senza violare i principi di concorrenza e trasparenza che sorreggono il Codice dei contratti pubblici?

Gestione impianti sportivi: ANAC sull'affidamento diretto

Sono questi i quesiti esaminati dall'ANAC nel parere in funzione consultiva dell’8 ottobre 2025, n. 33, con il quale l’Autorità Anticorruzione è intervenuta per chiarire l’ambito applicativo dell’art. 5 del d.Lgs. n. 38/2021, norma che, in apparenza, consente agli enti locali di affidare direttamente la gestione gratuita di un impianto sportivo a società o associazioni sportive senza fini di lucro.

Un’interpretazione che, secondo ANAC, non può prescindere dal coordinamento con le disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e con le regole europee in materia di appalti e concessioni.

Nel caso in esame rileva una stratificazione normativa che coinvolge tre testi fondamentali:

  • il d.Lgs. n. 38/2021, che detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi;
  • il d.Lgs. n. 201/2022, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, che impone l’affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica;
  • il d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che disciplina, tra gli altri, i contratti di concessione di servizi (artt. 176 ss.) e le procedure di affidamento in finanza di progetto (art. 193).

In questo contesto, l’art. 5 del d.Lgs. n. 38/2021 prevede che “Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione […] con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto”.

Una norma che, letta isolatamente, sembrerebbe legittimare una deroga generalizzata alle procedure di evidenza pubblica. Ma - avverte l’Autorità - una lettura di questo tipo non trova fondamento né nel testo né nel sistema.

Le valutazioni di ANAC

ANAC parte dall’osservazione che l’art. 5 del d.Lgs. n. 38/2021 non contiene alcuna clausola di deroga espressa al Codice dei contratti pubblici. A questo proposito, l’art. 227 del d.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che ogni deroga alle regole concorrenziali deve essere “espressamente prevista”.

L’assenza di tale clausola impedisce di leggere l’art. 5 come norma autonoma e autosufficiente: esso va quindi ricondotto entro il perimetro applicativo del Codice.

Non solo: lo stesso d.Lgs. n. 38/2021, agli articoli 4 e 6, rinvia più volte al Codice del 2023:

  • l’art. 4 disciplina le proposte di ammodernamento e costruzione di impianti, da realizzare mediante finanza di progetto (art. 193 del Codice);
  • l’art. 6 regola la gestione indiretta degli impianti, imponendo che gli affidamenti siano disposti “nel rispetto del Codice dei contratti pubblici”.

Se due disposizioni dello stesso decreto riconducono espressamente le procedure al Codice, non è logicamente sostenibile che un articolo successivo, come il 5, possa funzionare in controtendenza.

Per ANAC, la corretta lettura è dunque sistematica: l’art. 5 opera solo come ipotesi eccezionale all’interno di un impianto dominato dalle regole dell’evidenza pubblica.

Ulteriore conferma arriva con lart. 176 del Codice Appalti, il quale ribadisce che alle concessioni di servizi economici di interesse generale si applicano le proprie regole e, per i profili non disciplinati, il d.Lgs. n. 201/2022. Quest’ultimo, agli articoli 14 e 15, prescrive che l’affidamento di servizi pubblici locali avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica, favorendo la concessione di servizi come strumento di equilibrio tra rischio operativo e sostenibilità economica.

Ecco allora che, per ANAC, la presunta “gestione gratuita” prevista dall’art. 5 deve essere ricondotta allo schema della concessione: il concessionario recupera gli investimenti e copre i costi attraverso i ricavi di gestione, assumendo il rischio operativo. L’assenza di un canone verso l’ente non trasforma il rapporto in gratuito: ne riduce solo la componente patrimoniale.

Ne consegue che la fattispecie resta onerosa e rientra pienamente nell’ambito del Codice, il quale – all’art. 13, comma 2 – esclude solo i contratti realmente gratuiti.

Le condizioni cumulative dell’affidamento diretto

Posto che la norma non deroga al Codice, l’ANAC individua cinque condizioni cumulative, la cui mancanza rende illegittimo l’affidamento diretto:

  • unicità del proponente: l’ente può agire senza gara solo se ha ricevuto una sola proposta spontanea;
  • ambito soggettivo: il proponente deve essere una associazione o società sportiva senza fini di lucro;
  • oggetto dell’intervento: l’impianto deve essere da rigenerare o ammodernare, cioè non più adeguato alle esigenze funzionali;
  • finalità sociale: il progetto deve essere orientato a inclusione e aggregazione giovanile;
  • valore sottosoglia: l’importo complessivo deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del Codice.

A queste si aggiunge l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del progetto, per garantire trasparenza e controllo pubblico.

Conclusioni

L’art. 5, conclude ANAC, non è una scorciatoia ma un’eccezione motivata. L’affidamento diretto può essere disposto solo dopo aver verificato che ricorrono tutti i presupposti di residualità, che non vi siano altre proposte e che l’intervento persegua finalità sociali prevalenti rispetto a quelle economiche.

Nei casi di pluralità di proposte o di valore sopra soglia, l’amministrazione deve invece avviare una procedura comparativa o concessoria ai sensi degli artt. 182 e seguenti del Codice.

Il principio di concorrenza resta intatto, e la discrezionalità amministrativa è confinata alla valutazione dell’interesse pubblico della proposta e della sua sostenibilità economica.

In sintesi:

  • nessuna deroga generalizzata: l’art. 5 va letto come norma speciale ma non contraria al Codice;
  • l’affidamento diretto è ammesso solo sottosoglia, con proposta unica, progetto e PEF coerenti, e finalità sociali dimostrate;
  • la gestione “gratuita” non significa esente dal Codice: il rapporto resta oneroso e va qualificato come concessione di servizi;
  • permane l’obbligo di pubblicità e motivazione: l’atto deve spiegare in modo circostanziato perché l’affidamento diretto non viola i principi di concorrenza e trasparenza.
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