Manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia? Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della SCIA

Palazzo Spada: la ricostruzione anche parziale di manufatti crollati configura una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire

di Redazione tecnica - 24/10/2025

Può una SCIA essere sufficiente per interventi di recupero su un manufatto in stato di degrado avanzato, anche quando la copertura è assente da anni? E fino a che punto le opere di ricostruzione parziale, di bonifica dall’amianto o di consolidamento strutturale possono ancora essere considerate “manutenzione straordinaria”?

Sono quesiti centrali nella pratica edilizia, dove la distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia assume conseguenze decisive sul piano procedurale e sanzionatorio.

SCIA inefficace per lavori su edificio degradato: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della manutenzione straordinaria

La sentenza del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2025, n. 8068 offre un interessante chiarimento in questo senso, ribadendo che la qualificazione dell’intervento non può basarsi sul singolo dettaglio tecnico, ma sull’insieme sistematico delle opere e sui loro effetti complessivi sull’organismo edilizio.

Nel caso in esame, un privato aveva presentato una SCIA per eseguire lavori di adeguamento igienico-sanitario e sismico su un complesso edilizio industriale, risalente agli anni Sessanta, in parte crollato e privo di copertura.

Il Comune aveva dichiarato inefficace la SCIA, ritenendo che:

  • lo stato di fatto fosse quello di rudere, con ricostruzione di intere parti e assenza di documentazione sullo stato legittimo al 1967;
  • la modifica dei prospetti e l’inserimento di nuovi elementi (infissi, lucernari, cappotto termico) configurassero un intervento soggetto a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001;
  • l’intervento eccedesse i limiti posti dal Genio Civile, che aveva autorizzato solo opere di manutenzione straordinaria prive di incremento del rischio idraulico.

Il TAR aveva confermato la valutazione del Comune e il Consiglio di Stato, in appello, ha respinto il ricorso. Analizziamo le motivazioni della decisione di Palazzo Spada.

 

Interventi edilizi: le definizioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno delineare in modo dettagliato il quadro definitorio del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), richiamando le principali categorie di intervento previste dall’art. 3:

  • manutenzione straordinaria (comma 1, lett. b): comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, purché non alterino la volumetria complessiva e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso;
  • restauro e risanamento conservativo (lett. c): è l’intervento volto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere di consolidamento e rinnovo, senza alterarne la struttura tipologica;
  • ristrutturazione edilizia (lett. d): comprende gli interventi volti a trasformare l’organismo edilizio, fino alla sua demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, prospetti o sedime, nonché al ripristino di edifici crollati o demoliti, purché sia accertabile la preesistente consistenza.

Il Collegio ha sottolineato come tale richiamo al Testo Unico non abbia valore meramente ricognitivo, ma serva a ribadire che la natura dell’intervento dipende dal grado di trasformazione dell’organismo edilizio, e non dalla semplice tipologia costruttiva o dal numero di opere previste.

Inoltre, il giudice amministrativo ha evidenziato che la verifica deve avvenire con riferimento al “complesso unitario delle opere”, e non ai singoli lavori presi isolatamente.

Il ragionamento del Consiglio si muove nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata: anche interventi singolarmente riconducibili alla manutenzione straordinaria possono configurare una ristrutturazione edilizia se, nel loro insieme, comportano una rinnovata conformazione dell’edificio o la ricostruzione di elementi strutturali venuti meno.

Infine, il richiamo allo stato legittimo dell’immobile, concetto introdotto dall’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, ha rappresentato un ulteriore punto di riferimento per valutare la liceità delle opere. Senza la prova dello stato legittimo — che, in assenza di titoli edilizi, si presume riferito alla situazione al 1° settembre 1967 — l’intervento non può essere ritenuto conforme alla disciplina urbanistica.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha osservato che l’intervento, nel suo insieme, aveva ad oggetto un edificio industriale in stato di degrado avanzato e privo di copertura, con annessi ugualmente compromessi.

Le opere previste dalla SCIA comprendevano:

  • la realizzazione di una nuova copertura con lucernari e comignoli,
  • l’installazione di un cappotto termico sulle pareti perimetrali,
  • la sostituzione dei grigliati metallici con infissi,
  • la ricostruzione di una tettoia di maggiori dimensioni,
  • l’esecuzione di opere strutturali di consolidamento e rinforzo con fibre di carbonio.

Pur riconoscendo che alcuni interventi isolati avrebbero potuto rientrare nella manutenzione straordinaria, il Consiglio ha ritenuto che la somma di tali opere costituisca un insieme sistematico di trasformazioni, tipico della ristrutturazione edilizia.

Di particolare interesse è la parte della motivazione dedicata alla ricostruzione della copertura: non può parlarsi di “sostituzione” se la rimozione del manto originario non è seguita da un’immediata reinstallazione. Nel caso esaminato, erano trascorsi circa sette anni dalla bonifica dell’amianto, rendendo l’intervento di fatto una ricostruzione autonoma, e quindi soggetta a permesso di costruire.

Conclusioni

L’appello è stato respinto, confermando la legittimità del provvedimento comunale di inefficacia della SCIA.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che, quando le opere comportano la ricostruzione anche parziale dell’organismo edilizio, l’intervento non può essere qualificato come manutenzione straordinaria, ma rientra nella ristrutturazione edilizia.

Ne consegue l’obbligo di acquisire un permesso di costruire o, in alternativa, presentare una SCIA alternativa ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 380/2001, con avvio dei lavori differito di trenta giorni.

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