Pergolati e tettoie in area vincolata: la compatibilità paesaggistica non sospende la demolizione

Solo la sanatoria edilizia ex art. 36 T.U. Edilizia può sospendere l’ordine di demolizione, non l’accertamento paesaggistico postumo

di Redazione tecnica - 26/10/2025

Il confine tra compatibilità paesaggistica e sanatoria edilizia continua a generare incertezze applicative. Cosa accade quando il proprietario, destinatario di un ordine di demolizione, tenta di “bloccarlo” presentando una domanda di accertamento paesaggistico? Può la tutela del paesaggio incidere sugli effetti di un abuso edilizio?

Accertamento di compatibilità paesaggistica: gli effetti sull'ordine di demolizione

Interviene su un ambito spesso oggetto di contenzioso la sentenza del TAR Lazio, 14 aprile 2025, n. 7293, che ha respinto il ricorso proposto contro un’ordinanza di demolizione disposta per opere realizzate in assenza di permesso di costruire su area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva realizzato due manufatti:

  • un pergolato di oltre 17 mq con struttura in legno e copertura in materiale plastico traslucido;
  • una tettoia parzialmente chiusa con pannelli e tegole, a copertura di una corte esterna.

Entrambi gli interventi erano stati eseguiti senza titolo edilizio su un’area gravata da vincolo paesaggistico. Dopo la notifica dell’ingiunzione a demolire, la proprietaria aveva presentato un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ritenendo che ciò potesse sospendere gli effetti dell’ordine.

L’amministrazione, tuttavia, aveva mantenuto ferma la demolizione, osservando che solo una domanda di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 avrebbe potuto incidere, in via temporanea, sull’efficacia dell’ingiunzione.

Quadro normativo di riferimento

La decisione del TAR si fonda su alcuni principi consolidati in materia di normativa edilizia e che richiamano:

  • l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina l’accertamento di conformità. L’ordine di demolizione può essere sospeso solo se, entro i 60 giorni dalla notifica, viene presentata un’istanza di accertamento di conformità, che determina una temporanea inefficacia del provvedimento fino alla decisione della P.A. Decorso il termine, si forma il silenzio-rigetto;
  • l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, che disciplina l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma. Si tratta di un istituto attinente un interesse pubblico diverso, ossia la tutela del paesaggio, e non comporta la regolarizzazione urbanistico-edilizia dell’abuso;
  • l’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001: in caso di opere abusive in area vincolata, l’amministrazione esercita un potere repressivo generale, indipendente dalla tipologia del titolo richiesto.

Il Tribunale richiama inoltre la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il provvedimento di demolizione non necessita di particolare motivazione oltre al riscontro dell’abuso.

La decisione del TAR

Chiarito il perimetro normativo, il TAR Lazio spiega che la sola istanza paesaggistica non sospende la demolizione: Essa, anche se accolta, può incidere solo sul profilo sanzionatorio paesaggistico, non sulla regolarità edilizia dell’intervento.

La sospensione, invece, può derivare solo dalla presentazione tempestiva di una sanatoria edilizia ex art. 36 entro il termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine. Trascorsi i 60 giorni, l’amministrazione mantiene il pieno potere di eseguire la demolizione.

La qualificazione delle opere

In riferimento alla qualificazione delle opere, il tribunale amministrativo sottolinea che:

  • il pergolato non richiede titolo edilizio solo se è aperto su tutti i lati, privo di copertura rigida, di modeste dimensioni e facilmente rimovibile;
  • se invece, come nel caso in esame, è stabilmente infisso al suolo, coperto con materiale rigido e di dimensioni rilevanti, integra una nuova costruzione che necessita di permesso di costruire.

Alle stesse conclusioni si giunge in riferimento alla tettoia che, configurando come una stabile chiusura di spazio esterno, rappresenta un’opera edilizia soggetta a titolo abilitativo.

L’effetto del vincolo paesaggistico

Non solo: la presenza del vincolo rafforza ulteriormente la necessità di un titolo preventivo, poiché l’abuso in area vincolata è soggetto a repressione inderogabile ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico Edilizia.

Da qui il richiamo del TAR al principio di indifferenza della tipologia di titolo abilitativo: ciò che rileva non è quale titolo sarebbe stato necessario, ma la sua totale assenza.

Conclusioni

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Si confermano così alcuni punti rilevanti in materia di abusi edilizi in area vincolata:

  • l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione;
  • solo la domanda di sanatoria edilizia ex art. 36 T.U. Edilizia, presentata entro i termini assegnati, può determinare una sospensione temporanea dell’esecuzione;
  • un pergolato chiuso, ancorato al suolo e coperto costituisce nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire;
  • in area vincolata, la repressione dell’abuso è automatica e indipendente dal tipo di titolo edilizio richiesto.
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