Rimborsi chilometrici ai professionisti: senza prova analitica diventano reddito
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 270/2025 chiarisce che, dopo il d.lgs. n. 192/2024, i rimborsi non documentati in modo puntuale devono essere tassati come compensi
Può un rimborso chilometrico, calcolato con precisione e concordato con il cliente, restare escluso dal reddito se non è accompagnato da giustificativi?
A rispondere negativamente è l'Agenzia delle Entrate con la risposta del 23 ottobre 2025, n. 270, con la quale il Fisco precisa che solo i rimborsi spese analitici e debitamente documentati possono godere dell’esclusione prevista dall’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR.
In caso contrario, anche un rimborso chilometrico “trasparente”, fondato su chilometri percorsi e tariffa concordata, diventa reddito imponibile e va assoggettato a ritenuta d’acconto.
Rimborsi chilometrici agli autonomi: come escluderli dal reddito?
La questione è stata sollevata da un libero professionista aveva emesso una fattura nei confronti di una società cliente comprendente:
- il compenso per la prestazione di consulenza;
- un rimborso spese chilometrico, calcolato sulla base dei chilometri percorsi e di una tariffa pattuita, assoggettato a IVA.
Il rimborso, concordato preventivamente, era accompagnato da un prospetto riepilogativo con i tragitti e i chilometri percorsi, verificabili tramite Google Maps e Telepass.
Il contribuente chiedeva se tale documentazione fosse sufficiente per evitare la ritenuta d’acconto prevista per i redditi di lavoro autonomo.
Nel rispondere, il Fisco ha richiamato le norme di riferimento, contenute nel TUIR, recentemente modificato e integrato dal d.Lgs. n. 192/2024.
Il quadro normativo di riferimento
Il chiarimento del Fisco arriva dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 192/2024, che ha riscritto l’articolo 54 TUIR e ridefinito il regime dei rimborsi nel lavoro autonomo, introducendo il principio di onnicomprensività del reddito: ogni somma percepita, salvo eccezioni documentate, concorre alla tassazione.
Tra queste, il comma 2, lett. b) prevede che non concorrono al reddito «le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente».
L’intento del legislatore è evitare di tassare somme che non rappresentano un effettivo guadagno, ma solo la restituzione di costi anticipati per conto del cliente.
Inoltre, il nuovo articolo 54-ter del TUIR (“Rimborsi e riaddebiti”) completa il quadro stabilendo che:
- le spese oggetto di rimborso analitico non sono deducibili per il professionista;
- le somme rimborsate non concorrono al reddito;
- la neutralità fiscale si applica solo se la spesa è effettivamente sostenuta, tracciabile e documentata.
La riforma è operativa dal periodo d’imposta 2025 (art. 6, comma 2, d.lgs. 192/2024) e interagisce con l’art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, che impone la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo: la ritenuta non si applica solo se la somma è effettivamente esclusa dal reddito ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. b).
In questo nuovo contesto, il concetto di “analiticità dell’addebito” diventa centrale: non basta indicare i chilometri percorsi, occorre poter dimostrare la natura, l’entità e la connessione della spesa con l’incarico professionale.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha precisato che il requisito dell’analiticità implica tre condizioni cumulative:
- le spese devono essere effettivamente sostenute e connesse all’incarico;
- devono essere distinte in fattura rispetto ai compensi;
- devono essere supportate da documentazione idonea, tale da consentire un controllo di coerenza e correttezza.
La semplice esposizione in fattura del rimborso chilometrico, anche se calcolata con parametri oggettivi, non è sufficiente: serve la prova del costo reale, conservare i documenti che dimostrano la spesa e la disponibilità effettiva del mezzo utilizzato.
Senza tale dimostrazione, il rimborso assume natura di compenso e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF.
Conclusioni operative
Nel caso analizzato, l’Agenzia ha ritenuto che il rimborso chilometrico non fosse sufficientemente analitico, in quanto fondato su criteri presuntivi e privo di idonea prova documentale.
Di conseguenza:
- l’importo concorre alla formazione del reddito professionale;
- deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto;
- resta ferma la deducibilità delle spese effettivamente sostenute e documentate.
In termini pratici:
- solo i rimborsi analitici e tracciabili sono esclusi dal reddito;
- la prova della spesa deve essere puntuale e coerente con l’incarico;
- la mera indicazione dei chilometri percorsi non basta e fa scattare l’imposizione fiscale.
Si sancisce così un principio di equilibrio: il Fisco riconosce la neutralità dei rimborsi solo se è garantita trasparenza piena. In caso contrario, il rimborso diventa a tutti gli effetti reddito imponibile.
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Risposta