Prima casa e trasferimento di residenza: il Fisco sulla decadenza agevolazioni

L’Agenzia ribadisce che lo spostamento successivo della residenza non fa perdere le agevolazioni, purché sia stata rispettata la condizione iniziale dei 18 mesi

di Redazione tecnica - 28/10/2025

Uno dei temi più dibattuti in materia di imposte sugli immobili riguarda la stabilità dei benefici “prima casa” nel tempo.

In particolare, cosa accade se, dopo aver trasferito regolarmente la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, il contribuente decide di spostarla altrove?

Agevolazioni “prima casa”: il Fisco sul trasferimento della residenza

È questa la domanda posta da un contribuente a Fisco Oggi, il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito un chiarimento utile a fugare ogni dubbio.

L’istante aveva acquistato un immobile fruendo dei benefici “prima casa” e, nel rispetto del termine di 18 mesi previsto dalla normativa, aveva trasferito la residenza nel Comune in cui l’abitazione si trova.

Successivamente, per motivi personali, ha deciso di ri-trasferirsi in un altro Comune, chiedendo se tale cambiamento comportasse la decadenza dalle agevolazioni fiscali godute in fase di acquisto.

Il Fisco ha fornito una risposta rassicurante in merito, richiamando anche precedenti quesiti sull'argomento.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina delle agevolazioni “prima casa” è contenuta nella Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), come modificato dal D.Lgs. n. 123/2025.

Tra le condizioni per fruire dell’imposta di registro ridotta (2% invece del 9%) e delle correlate imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, figura l’obbligo per l’acquirente di:

  • trasferire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, se non già residente;
  • non possedere altri immobili acquistati con le medesime agevolazioni, salvo il caso in cui l’abitazione precedente venga venduta entro due anni dal nuovo acquisto.

La risposta del Fisco

Secondo quanto precisato da Fisco Oggi, una volta soddisfatta la condizione del trasferimento della residenza nei termini previsti, il successivo cambio di residenza non comporta la perdita del beneficio.

In altri termini, ciò che rileva ai fini della legittimità dell’agevolazione è il rispetto dell’obbligo iniziale di stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, non la sua permanenza indefinita.

La risposta fa riferimento anche al precedente chiarimento contenuto nella risposta n. 399/2022, che aveva già espresso un orientamento analogo secondo cui “Una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione secondo le modalità prescritte ed entro i termini di legge, lo spostamento successivo della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriori imposte”.

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate ribadisce così che lo spostamento successivo della residenza non fa perdere le agevolazioni, purché sia stata rispettata la condizione iniziale dei 18 mesi.

In sintesi:

  • se il contribuente trasferisce la residenza entro i 18 mesi dall’acquisto, la condizione è rispettata e l’agevolazione è pienamente acquisita;
  • il successivo spostamento della residenza in un altro Comune non determina la decadenza dai benefici, né l’obbligo di versare imposte aggiuntive;
  • i benefici si estendono anche a chi acquista una nuova abitazione con le agevolazioni, a condizione che venda quella precedente entro due anni;
  • la mancata residenza iniziale nel Comune dell’immobile entro i termini, invece, comporta la perdita dell’agevolazione e l’applicazione delle imposte ordinarie, con relative sanzioni e interessi.
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