Accesso agli atti e segreti aziendali: il TAR tutela il know-how
Il TAR Lazio respinge la richiesta di accesso agli atti di gara: se legittima, prevale la tutela del know-how aziendale e la prova della “stretta indispensabilità” per l'ostensione integrale dell'offerta
Fino a che punto il diritto di accesso agli atti di gara può spingersi a sacrificare la tutela dei segreti tecnici e commerciali delle imprese? E cosa deve dimostrare un concorrente per ottenere l’ostensione integrale delle offerte tecniche degli aggiudicatari?
Accesso agli atti di gara: il TAR sulla tutela del know-how aziendale
Con la sentenza del 24 ottobre 2025, n. 18546, il TAR Lazio ha affrontato una questione centrale nel bilanciamento tra trasparenza amministrativa e tutela del know-how aziendale, respingendo la richiesta di accesso avanzata da un operatore economico secondo classificato.
Nel caso in esame, la seconda classificata in una procedura di gara aveva impugnato la determina di aggiudicazione nella parte in cui la stazione appaltante aveva accolto le richieste di oscuramento formulate dall’aggiudicataria e dalla terza classificata.
L’impresa ricorrente sosteneva che l’oscuramento di gran parte delle relazioni tecniche impedisse di verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi e la legittimità dell’aggiudicazione, invocando l’esistenza di uno “stringente nesso di strumentalità” tra la documentazione richiesta e le proprie esigenze difensive.
La SA, dal canto suo, eccepiva la legittimità dell’oscuramento, evidenziando di aver garantito un adeguato accesso e sottolineando la contraddittorietà del comportamento della stessa ricorrente, che aveva a sua volta chiesto la riservatezza su parte della propria offerta.
Il quadro normativo di riferimento
Per valutare la questione, il Collegio ha richiamato l’art. 35 del d.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Accesso agli atti e riservatezza”, che disciplina in modo specifico l’equilibrio tra trasparenza e tutela del segreto tecnico o commerciale.
In particolare:
- il comma 4, lett. a) esclude il
diritto di accesso alle informazioni che, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti
tecnici o commerciali;
tale norma salvaguarda, dunque, nell’ottica di garantire e non derogare alla corretta competizione fra imprese, l’interesse di chi partecipa ad una gara, nel senso che non vi sia “un’indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti tecnici o commerciali” che - almeno in via di principio – sono quindi sottratti, dato il loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione; - il comma 5 ammette un’eccezione al divieto, consentendo l’accesso solo se “indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici”.
Si tratta di una “eccezione all’eccezione”, come ricorda lo stesso TAR richiamando la propria precedente sentenza n. 23049/2024, che impone un rigoroso bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza e la protezione della competitività industriale e commerciale delle imprese.
La decisione del TAR
Secondo il Tribunale, la stazione appaltante ha correttamente applicato il meccanismo di bilanciamento previsto dal Codice, accogliendo le richieste di oscuramento sulla base di:
- motivata e comprovata dichiarazione delle imprese aggiudicatarie, con puntuale indicazione delle parti da sottrarre all’ostensione;
- autonoma valutazione della stazione appaltante circa la natura riservata delle informazioni, ritenute riconducibili a veri e propri segreti tecnici o commerciali.
Il TAR ha poi sottolineato che il diritto di accesso “difensivo” deve essere circoscritto ai casi di stretta indispensabilità, non potendo fondarsi su un generico interesse alla verifica della correttezza della gara.
Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a evidenziare il ridotto scarto di punteggio tra le prime tre classificate, senza dimostrare la concreta necessità di utilizzare in giudizio i dati oscurati.
Anzi, osserva il Collegio, la stessa ricorrente aveva riconosciuto la natura riservata delle proprie soluzioni organizzative e logistiche, qualificandole come know-how aziendale.
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato improcedibile, per intervenuta ostensione del provvedimento di aggiudicazione e in parte respinto, ribadendo il principio fondamentale secondo cui “Il diritto di accesso difensivo nelle gare pubbliche non può tradursi in un mezzo esplorativo, ma deve fondarsi sulla dimostrazione della stretta indispensabilità della documentazione ai fini della tutela in giudizio”.
Per le stazioni appaltanti e gli operatori economici ne discendono alcune indicazioni pratiche:
- le richieste di oscuramento devono essere puntualmente motivate e circostanziate, indicando le parti effettivamente riservate e le ragioni della segretezza;
- l’accesso difensivo è ammesso solo se il richiedente dimostra l’indispensabilità dei documenti per la propria difesa, non bastando un generico interesse alla trasparenza;
- l’amministrazione è tenuta a un bilanciamento motivato tra trasparenza e riservatezza, valorizzando la tutela del know-how come elemento essenziale della concorrenza.
In definitiva, il giudice amministrativo conferma che la riservatezza d’impresa, quando adeguatamente giustificata, può legittimamente prevalere sulla pretesa ostensiva del concorrente.
Documenti Allegati
Sentenza