Salva Milano: il nuovo DDL propone la nomina di un Commissario straordinario

Disposizioni urgenti per il superamento della crisi edilizia e urbanistica nella città di Milano: il DDL n. 1671 introduce un meccanismo commissariale straordinario per regolarizzare le costruzioni bloccate

di Redazione tecnica - 29/10/2025

Dopo mesi di discussioni istituzionali e prese di posizione anche contrastanti - compresa la netta distanza assunta dal Comune di Milano rispetto a soluzioni di tipo “sanatoria” - è stato presentato in Senato il DDL n. 1671, volto a introdurre una misura straordinaria e circoscritta al territorio comunale, ma potenzialmente destinata ad avere effetti sistemici.

Salva Milano: presentato in Senato il nuovo DDL

Si tratta di un nuovo capitolo nella crisi edilizia e urbanistica del capoluogo lombardo, ormai al centro del dibattito nazionale da oltre un anno. Le indagini giudiziarie avviate nel 2024 hanno travolto numerosi titoli edilizi rilasciati dal Comune, paralizzando un comparto strategico e lasciando in sospeso centinaia di famiglie, imprese e operatori del settore, senza che sia ancora intervenuto un provvedimento risolutivo.

Nel dettaglio, il disegno di legge “Disposizioni urgenti per il superamento della crisi edilizia e urbanistica nella città di Milano” istituisce un Commissario straordinario con poteri di regolarizzazione e impulso, scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione ma di comprovata esperienza gestionale e amministrativa.

La durata dell’incarico è fissata fino al 31 dicembre 2027 e la nomina avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia.

Il Commissario avrà due compiti principali:

  • individuare, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, gli interventi edilizi realizzati a partire dal 2018 o in corso di realizzazione per i quali i titoli abilitativi siano stati rilasciati o tacitamente formati in assenza dei presupposti di legge;
  • applicare una sanzione amministrativa pari a un decimo del valore venale delle opere abusive, determinato dall’Agenzia delle Entrate anche in accordo con l’amministrazione comunale.

Il pagamento integrale della sanzione produrrà gli effetti civili e amministrativi del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, senza incidere sulle eventuali responsabilità penali, che restano di competenza della magistratura.

Il DDL si ispira al meccanismo previsto dall’art. 38 del Testo Unico Edilizia, relativo alla sanatoria conseguente all’annullamento del titolo edilizio, ma ne estende l’ambito di applicazione attraverso una procedura commissariale di natura straordinaria.

I dubbi sul testo

Già da più parti si sollevano dubbi sulla legittimità di una proposta simile, compresi quelli di natura costituzionale.

La stessa istituzione del Commissario prelude a un intervento emergenziale e localizzato, che suscita più di una perplessità sotto il profilo della coerenza con i principi generali dell’ordinamento urbanistico.

Tra gli aspetti più critici:

  • l’attribuzione al Commissario di poteri sostitutivi e sanzionatori riduce la centralità del Comune, alterando la logica di pianificazione e controllo prevista dalla legge urbanistica del 1942;
  • la sanzione pari a un decimo del valore dell’opera, in cambio dell’effetto sanante, ricalca gli schemi delle sanatorie straordinarie, pur dichiarandosi limitata ai soli profili amministrativi;
  • l’assenza della doppia conformità consente la regolarizzazione anche in difformità dalle norme vigenti al momento della realizzazione, introducendo un criterio “monoconforme” estraneo al sistema del d.P.R. 380/2001;
  • la figura del Commissario, già sperimentata in passato per altre emergenze milanesi (depurazione delle acque, traffico), applicata ora all’ambito edilizio e urbanistico apre questioni di equilibrio tra Stato e autonomie locali e potenziali profili di illegittimità costituzionale.

Nonostante sia forte l’esigenza di sbloccae la situazione, il rischio è quello di introdurre, sotto forma di urgenza, un precedente destinato a ridefinire i confini stessi della pianificazione urbanistica.

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