Verifica dell’anomalia: il TAR interviene sui termini procedimentali
Il termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni ex art. 110 del d.lgs. 36/2023 non è perentorio e che le rimodulazioni interne dei costi non violano l’immodificabilità dell’offerta
Nella gestione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, la linea di confine tra legittimo approfondimento e violazione dei termini procedimentali è spesso sottile.
Con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 18674, il TAR Lazio interviene su un tema che interessa direttamente RUP e commissioni di gara: la natura del termine di quindici giorni previsto dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e la compatibilità delle proroghe con il principio di immodificabilità dell’offerta.
Offerta anomala: i limiti della discrezionalità nella gestione della verifica
La controversia nasce nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un accordo quadro misto di lavori e servizi.
Un operatore economico ha contestato la legittimità della verifica di anomalia eseguita su un’offerta concorrente, ritenendo che la stazione appaltante avesse ecceduto i termini concessi e consentito modifiche sostanziali nella fase di giustificazioni, in particolare sui costi della manodopera e sulla struttura economica complessiva.
L’impugnazione ha posto al centro dell’attenzione due questioni:
- la possibilità per la stazione appaltante di prorogare i termini previsti per le giustificazioni;
- la legittimità di una rimodulazione interna dei costi nel corso della verifica di congruità.
Il TAR ha valorizzato un orientamento sostanziale, imperniato sui principi su cui si fonda il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e rapportando alla complessità della procedura il fatto che il subprocedimento avesse sforato i 15 giorni previsti dalla norma.
Verifica dell'anomalia: cosa prevede il Codice
Per inquadrare correttamente la decisione, è utile ricordare che nel caso rileva l’applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante assegni all’operatore un termine non superiore a quindici giorni per fornire chiarimenti e giustificazioni.
Rispetto al precedente Codice, in cui il termine era “non inferiore a quindici giorni”, la nuova formulazione sembra restringere il margine temporale, ma il TAR sottolinea come il legislatore non abbia attribuito a tale termine natura perentoria.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10) e la funzione sostanziale dell’istituto, ossia garantire la selezione di un’offerta realmente sostenibile inducono a leggere la norma in chiave non sanzionatoria.
La verifica dell’anomalia, infatti, non è concepita come strumento punitivo, bensì come meccanismo collaborativo volto a garantire che il contraente sia effettivamente in grado di adempiere alle prestazioni alle condizioni proposte.
Le valutazioni del TAR
Secondo il Collegio, la stazione appaltante può gestire la fase di verifica con un certo margine di discrezionalità, bilanciando le esigenze di tempestività con quelle di approfondimento istruttorio.
Nel caso esaminato, la complessità dell’appalto, articolato su più categorie di prestazioni e con un valore economico rilevante, giustificava la decisione di concedere proroghe per la presentazione delle giustificazioni.
Tale scelta è stata ritenuta conforme ai principi di proporzionalità e buon andamento, in quanto finalizzata a garantire una valutazione più accurata della congruità dell’offerta.
Sul piano sostanziale, il TAR evidenzia che la rimodulazione dei costi interni, in particolare quelli relativi alla manodopera, non implica necessariamente una modifica dell’offerta economica.
È possibile, in sede di giustificazioni:
- rielaborare alcune voci di costo per adeguarsi al contratto collettivo effettivamente applicabile;
- redistribuire in modo più coerente le risorse economiche tra le varie componenti dell’offerta, purché l’importo complessivo resti invariato e l’offerta mantenga la propria coerenza strutturale.
La verifica di anomalia, ricorda il giudice, non è un controllo aritmetico, ma una valutazione complessiva della sostenibilità tecnico-economica. L’obiettivo è accertare che l’offerta, nel suo insieme, resti affidabile e realizzabile.
Conclusioni operative
Sulla base di queste valutazioni, il ricorso è stato quindi respinto, contribuendo a consolidare l’orientamento interpretativo del nuovo Codice secondo cui:
- il termine di quindici giorni ex art. 110, comma 2, ha natura ordinatoria e non perentoria;
- proroghe e chiarimenti ulteriori sono legittimi se motivati e proporzionati alla complessità della gara;
- la rimodulazione interna dei costi è ammissibile quando non altera l’equilibrio complessivo dell’offerta.
La verifica dell’anomalia, in questa prospettiva, conserva una dimensione sostanziale e collaborativa, coerente con il principio del risultato e con la massima partecipazione dei concorrenti.
La pronuncia conferma così un orientamento che privilegia la sostanza rispetto al formalismo, rafforzando la funzione collaborativa della verifica e la tutela dell’interesse pubblico al risultato.
Documenti Allegati
Sentenza