Certificazione parità di genere e punteggi premiali: il TAR chiarisce i limiti dell’equipollenza

Il rapporto biennale sul personale non può sostituire la certificazione richiesta dalla lex specialis e rappresenta una violazione del Codice Appalti

di Redazione tecnica - 04/11/2025

Può la stazione appaltante attribuire punteggio premiale a un’impresa che, in luogo della certificazione della parità di genere, presenti solo il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile?

E, soprattutto, fino a che punto è consentito interpretare in modo “estensivo” le clausole della lex specialis quando si tratta di premialità volte a valorizzare politiche sociali e organizzative d’impresa?

Certificazione parità di genere: illegittima l'equipollenza con altri documenti

A fare chiarezza è il TAR Calabria con la sentenza del 28 ottobre 2025, n. 1770, che offre un contributo significativo all’applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, nel rapporto con la disciplina della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità).

La controversia nasce nell’ambito di una gara per una fornitura la cui aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda classificata, contestando l’attribuzione di un punteggio premiale di 5 punti alla concorrente vincitrice per il possesso della certificazione della parità di genere, prevista dalla lex specialis come requisito di valorizzazione.

In realtà, l’aggiudicataria non aveva prodotto alcuna certificazione rilasciata da organismi accreditati, ma soltanto il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006. La Commissione di gara aveva ritenuto tale documento “equipollente”, richiamando le linee guida ANAC del 30 novembre 2022.

Quadro normativo di riferimento

Nella questione rileva l’applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti “attribuiscono un maggior punteggio alle imprese che adottano politiche di parità di genere comprovate dal possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006”.

Quest’ultima norma – introdotta dal Piano Nazionale per la Parità di Genere 2022–2026 – prevede un sistema di certificazione volontaria, basato sulla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022, che valuta sei aree strategiche (cultura e strategia, governance, processi HR, equità retributiva, tutela della genitorialità, inclusione e work-life balance).

La certificazione è rilasciata da organismi accreditati e costituisce requisito autonomo e distinto dal rapporto informativo biennale previsto dall’art. 46, che è invece un adempimento obbligatorio per le imprese con oltre 50 dipendenti.

La decisione del TAR

Sulla base del dettato normativo, il Collegio ha chiarito che non esiste alcuna equipollenza tra:

  • la certificazione della parità di genere ex art. 46-bis, che attesta un sistema di gestione aziendale conforme a parametri oggettivi e verificati da enti terzi;
  • il rapporto biennale ex art. 46, che rappresenta un semplice obbligo di comunicazione statistica e non dimostra l’adozione di politiche attive.

Il rapporto biennale infatti non è rilasciato da un ente certificatore accreditato, ma dalla stessa azienda, e la lex specialis non consentiva, per altro, la sostituzione della certificazione con documenti diversi. Ne consegue l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio premiale e, quindi, dell’aggiudicazione stessa.

Conclusioni 

Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia della convenzione stipulata.

La pronuncia rimarca alcuni principi centrali im materia di valutazione delle offerte e dei requisiti degli OE:

  • i criteri di valutazione e i requisiti premiali non sono suscettibili di interpretazioni estensive, specie quando richiedono prove oggettive rilasciate da soggetti terzi;
  • la certificazione di parità di genere, analogamente ad altre certificazioni ISO o ambientali, presuppone un audit esterno e la verifica di conformità a indicatori standardizzati;
  • il rapporto biennale non è “prova equivalente”, ma uno strumento complementare che può supportare, non sostituire, la certificazione;
  • pur nell’ampia discrezionalità valutativa, la commissione non può disapplicare o reinterpretare clausole chiare della legge di gara.

L’obiettivo di promuovere la parità di genere nelle gare pubbliche non può quindi tradursi in un abbassamento dei requisiti, ma è ugualmente sottoposto a rigore e verificabilità, in coerenza con i principi del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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