Varianti per subentro normativa cogente: quando e perché
Le modifiche contrattuali dovute a nuove disposizioni legislative o regolamentari e i limiti di legittimità secondo il D.Lgs. n. 36/2023
Capita talvolta di leggere post, articoli, approfondimenti che ti facciano sorgere domande nuove, che escono canonicamente dall’ordinario, oppure che vi rientrano ma che non ti sei immaginato di codificare dietro un percorso logico di sintesi andando a procedere nella gestione un po’ di istinto.
Sono queste domande che ti spingono e ti danno sempre l’opportunità di investigare “mondi nuovi” e di riallineare il tuo sapere, le tue conoscenze, le tue convinzioni, spesso e volentieri rimettendole in gioco.
Appalti in corso d’opera ed evoluzione normativa
Partendo da queste considerazioni di premessa il quesito oggetto dell’articolo di oggi è: in un appalto in essere viene emessa una nuova norma che ha una ricaduta diretta sulle attività previste, il riconoscimento dei maggiori oneri può trovare luogo in una variante in corso d’opera e con quali limiti?
L’articolo di riferimento è il 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal c.d. “correttivo”, ovvero il D.Lgs. 209/2024.
Vediamolo prima nella forma originaria e poi nella forma vigente che però se pur con una maggiore esplicitazione, relativamente a questo punto specifico, non ha mutato la sostanza.
Art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione” (forma originaria)
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole
di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
…
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto
di circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante.
Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;”
Art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione” (forma vigente)
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole
di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
…
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto
delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella
legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o
regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di
forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta
diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche,
idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle
conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della
progettazione.”
Dobbiamo leggere l’elemento di “imprevidibilità” coincidente con la “cogenza” della norma nuova emessa altrimenti il primo requisito non sussisterebbe.
Normativa cogente, variante legittima
Quindi se la normativa è “cogente” la variante è “legittima” e non ha un limite imposto per norma, chiaramente “non deve modificare la sostanza del contratto e l’operazione economica sottesa”, tipo modificare le categorie SOA dell’appalto.
Quello sopra espresso è un concetto centrale e primario in tema di varianti descritto in più punti dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
Art. 120, comma 1, lettera d), punto 2), 3, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole
di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
…
d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di
una delle seguenti circostanze:
…
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a
seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione
nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi
gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi
ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 124;
…
3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura,
sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o
dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano
ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
…
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le
modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera
considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro
e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una
o più delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di
ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di
accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non
previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del
contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi
da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti
derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche
al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione
appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalità dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da
utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in
aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini
economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi
compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali,
componenti o tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di
essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione
di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano
essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico
dell'opera.
…”
In ogni caso la variante deve essere disposta dalla stazione appaltante in quanto non rientra fra quelle di dominio dell’appaltatore a meno che non si possa configurare come una “variante migliorativa”, cosa che vedo improbabile ma non per questo non possibile.
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 5, comma 10, dell’Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”
“10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.”
Se non rientra nella suddetta fattispecie, fermo restando il diritto e l’autonomia della stazione appaltante nel disciplinare o meno la variante, l’appaltatore potrebbe avanzare una segnalazione in virtù del “principio di cooperazione” (codice civile).
È il RUP che per norma, con l’ausilio istruttorio del direttore dei lavori, deve sancire se le motivazioni della variante ci sono, stabilire se la stessa è legittima e quindi verificare che la normativa subentrata sia davvero “cogente” o meno e di conseguenza incardinarla nella fattispecie più corretta.
Se la nuova legge non fosse davvero “cogente” e quindi ciò vuol dire senza alcuna retroattività rispetto all’appalto già in essere, si potrebbe valutare l’opportunità di farla comunque per migliorare il progetto, fermo restando non modificando la sostanza dello stesso come sopra ampiamente descritto.
In tal caso la variante andrebbe configurata all’interno dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che ha però il limite del 15% per i lavori (10% per servizi e forniture rispetto al valore del contratto iniziale) e se è la prima intervenuta su questa fattispecie, altrimenti vanno tutte sommate e devono rimanere sempre entro il 15% complessivo.
Conclusioni
Apriamo a questo punto una finestra sul “limite superiore” che abbiamo detto non esistere “apertamente”, se rientriamo nell’art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023.
Diciamo “apertamente” perché, comunque, dei limiti esistono e sono legati a:
- la sostanzialità della variazione, che può essere sia in termini qualitativi che quantitativi (categorie SOA, categorie omogenee, ecc.);
- il limite del 20% (quinto d’obbligo), se previsto nei documenti di gara, che obbliga l’appaltatore a sottostare al ribasso offerto fino alla suddetta soglia altrimenti può ritrattarne uno diverso sull’eccedenza o addirittura, sempre per l’eccedenza chiedere di essere sciolto dal contratto.
Spero di essere stato esaustivo su un tema tanto complesso quanto però ordinario, se ci riferiamo alle varianti in generale, un po’ meno se parliamo di legge emesse e subito “cogenti”, perché in genere quando queste vengono emesse tendono a salvaguardare, a meno di particolari casi, la “pubblica economia” tant’è che contengono spesso e volentieri la famosa “clausola di invarianza finanziaria”, che ne esclude appunto la retroattività o definendo una data per l’entrata in vigore o stabilendo dei “regimi transitori”.