Gravi difetti nell’opera: riconosciuta la responsabilità solidale del DL
L’ordinanza n. 27995/2025 della Cassazione ribadisce la responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c.
L’applicazione dell’art. 1669 del codice civile sui gravi difetti di esecuzione dell’opera è spesso tema di contenzioso, soprattutto quando si tratta di individuare il perimetro della responsabilità del direttore dei lavori rispetto a quella dell’appaltatore.
In questo senso, la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2025, n. 27995, offre un chiarimento rilevante: la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori è solidale con quella dell’impresa esecutrice anche quando i gravi difetti derivano da carenze esecutive, se riconducibili a mancanza di vigilanza e controllo.
Danni da infiltrazioni per cattiva esecuzione lavori: responsabile anche il DL
La questione attiene il ricorso presentato dai proprietari di un immobile, che avevano convenuto in giudizio gli eredi del costruttore e il direttore dei lavori per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni, muffe diffuse e carenze di impermeabilizzazione.
Le indagini tecniche avevano accertato la presenza di errori nell’impermeabilizzazione del solaio, pendenze errate, assenza di drenaggio nel muro controterra e difetti di coibentazione termica. Difetti tali da compromettere la salubrità e l’abitabilità dell’immobile.
Il Tribunale aveva attribuito la responsabilità esclusiva all’impresa, escludendo quella del direttore dei lavori in quanto i vizi riguardavano lavorazioni “elementari” sotto la vigilanza del direttore di cantiere.
Una decisione confermata anche in appello, ritenendo non provata l’omissione o negligenza del professionista. Di avviso completamente opposto gli ermellini, che hanno invece ribaltato il giudizio.
Il quadro normativo di riferimento
Ricordiamo che l’art. 1669 c.c. prevede una responsabilità extracontrattuale per i gravi difetti dell’edificio che compromettono solidità, durata e sicurezza, estesa a tutti i soggetti che hanno partecipato alla costruzione, inclusi il direttore dei lavori e il progettista.
Combinato con gli artt. 1176 e 2055 c.c., il sistema delinea una responsabilità solidale fondata sull’obbligo di diligenza professionale e di “alta sorveglianza”.
Sebbene il direttore dei lavori non sia tenuto a una presenza continua in cantiere, ma deve assicurare controlli qualificati e periodici sulle fasi essenziali, con potere-dovere di intervenire e segnalare anomalie.
La decisione della Cassazione: la sorveglianza non è facoltativa
Proprio in virtù dell’alta sorveglianza a cui il DL è tenuto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata.
Secondo i giudici, la Corte d’appello ha violato il principio di diritto secondo cui il direttore dei lavori è solidalmente responsabile dei gravi difetti anche se dovuti a carenze esecutive, quando queste rientrano tra le attività che richiedono la sua alta sorveglianza.
In particolare, la Suprema Corte sottolinea che:
- l’art. 1669 c.c. pone una presunzione di colpa a carico di tutti i collaboratori alla costruzione, inclusi i professionisti incaricati;
- spetta al direttore dei lavori dimostrare di aver svolto con diligenza i propri compiti di vigilanza;
- la mancata vigilanza su lavorazioni cruciali come impermeabilizzazioni, pendenze o drenaggi costituisce colpa professionale;
- non può escludersi la responsabilità del direttore invocando la natura “esecutiva” delle lavorazioni, quando esse incidono su elementi strutturali o igienico-sanitari dell’edificio.
A sostegno delle tesi, la stessa giurisprudenza di legittimità, ribadendo che la distinzione tra attività “elementari” e “complesse” non può ridurre in modo arbitrario l’ambito della vigilanza professionale.
Non solo: per gli ermellini, i giudici d’appello non sarebbero stati in grado di spiegare le ragioni dell’esclusione della colpa del direttore dei lavori.
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della decisione d’appello e rinvio alla Corte in diversa composizione per nuovo esame.
Il principio ribadito dalla Cassazione si fonda su una visione sostanziale del ruolo del direttore dei lavori: non mero controllore formale, ma garante della corretta esecuzione tecnica dell’opera.
In particolare:
- l’obbligo di sorveglianza non si limita alla verifica della conformità progettuale, ma si estende alle modalità di esecuzione delle opere rilevanti per stabilità, impermeabilizzazione e sicurezza;
- l’assenza di vigilanza o la mancata segnalazione di difetti in corso d’opera costituiscono inadempimento anche se la responsabilità diretta dell’esecuzione grava sull’appaltatore;
- la responsabilità del direttore è autonoma e solidale, in quanto egli partecipa alla realizzazione dell’opera con un ruolo tecnico-professionale qualificato.
Questa impostazione si traduce in un principio operativo di grande rilievo per chi opera quotidianamente nei cantieri: l’“alta sorveglianza” non è un concetto teorico, ma un dovere concreto che richiede metodo, tracciabilità e intervento tempestivo.
Documenti Allegati
Ordinanza