Gravi difetti nell’opera: riconosciuta la responsabilità solidale del DL

L’ordinanza n. 27995/2025 della Cassazione ribadisce la responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c.

di Redazione tecnica - 05/11/2025

L’applicazione dell’art. 1669 del codice civile sui gravi difetti di esecuzione dell’opera è spesso tema di contenzioso, soprattutto quando si tratta di individuare il perimetro della responsabilità del direttore dei lavori rispetto a quella dell’appaltatore.

In questo senso, la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2025, n. 27995, offre un chiarimento rilevante: la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori è solidale con quella dell’impresa esecutrice anche quando i gravi difetti derivano da carenze esecutive, se riconducibili a mancanza di vigilanza e controllo.

Danni da infiltrazioni per cattiva esecuzione lavori: responsabile anche il DL

La questione attiene il ricorso presentato dai proprietari di un immobile, che avevano convenuto in giudizio gli eredi del costruttore e il direttore dei lavori per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni, muffe diffuse e carenze di impermeabilizzazione.

Le indagini tecniche avevano accertato la presenza di errori nell’impermeabilizzazione del solaio, pendenze errate, assenza di drenaggio nel muro controterra e difetti di coibentazione termica. Difetti tali da compromettere la salubrità e l’abitabilità dell’immobile.

Il Tribunale aveva attribuito la responsabilità esclusiva all’impresa, escludendo quella del direttore dei lavori in quanto i vizi riguardavano lavorazioni “elementari” sotto la vigilanza del direttore di cantiere.

Una decisione confermata anche in appello, ritenendo non provata l’omissione o negligenza del professionista. Di avviso completamente opposto gli ermellini, che hanno invece ribaltato il giudizio.

Il quadro normativo di riferimento

Ricordiamo che l’art. 1669 c.c. prevede una responsabilità extracontrattuale per i gravi difetti dell’edificio che compromettono solidità, durata e sicurezza, estesa a tutti i soggetti che hanno partecipato alla costruzione, inclusi il direttore dei lavori e il progettista.

Combinato con gli artt. 1176 e 2055 c.c., il sistema delinea una responsabilità solidale fondata sull’obbligo di diligenza professionale e di “alta sorveglianza”.

Sebbene il direttore dei lavori non sia tenuto a una presenza continua in cantiere, ma deve assicurare controlli qualificati e periodici sulle fasi essenziali, con potere-dovere di intervenire e segnalare anomalie.

La decisione della Cassazione: la sorveglianza non è facoltativa

Proprio in virtù dell’alta sorveglianza a cui il DL è tenuto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata.

Secondo i giudici, la Corte d’appello ha violato il principio di diritto secondo cui il direttore dei lavori è solidalmente responsabile dei gravi difetti anche se dovuti a carenze esecutive, quando queste rientrano tra le attività che richiedono la sua alta sorveglianza.

In particolare, la Suprema Corte sottolinea che:

  • l’art. 1669 c.c. pone una presunzione di colpa a carico di tutti i collaboratori alla costruzione, inclusi i professionisti incaricati;
  • spetta al direttore dei lavori dimostrare di aver svolto con diligenza i propri compiti di vigilanza;
  • la mancata vigilanza su lavorazioni cruciali come impermeabilizzazioni, pendenze o drenaggi costituisce colpa professionale;
  • non può escludersi la responsabilità del direttore invocando la natura “esecutiva” delle lavorazioni, quando esse incidono su elementi strutturali o igienico-sanitari dell’edificio.

A sostegno delle tesi, la stessa giurisprudenza di legittimità, ribadendo che la distinzione tra attività “elementari” e “complesse” non può ridurre in modo arbitrario l’ambito della vigilanza professionale.

Non solo: per gli ermellini, i giudici d’appello non sarebbero stati in grado di spiegare le ragioni dell’esclusione della colpa del direttore dei lavori.

Conclusioni 

Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della decisione d’appello e rinvio alla Corte in diversa composizione per nuovo esame.

Il principio ribadito dalla Cassazione si fonda su una visione sostanziale del ruolo del direttore dei lavori: non mero controllore formale, ma garante della corretta esecuzione tecnica dell’opera.

In particolare:

  • l’obbligo di sorveglianza non si limita alla verifica della conformità progettuale, ma si estende alle modalità di esecuzione delle opere rilevanti per stabilità, impermeabilizzazione e sicurezza;
  • l’assenza di vigilanza o la mancata segnalazione di difetti in corso d’opera costituiscono inadempimento anche se la responsabilità diretta dell’esecuzione grava sull’appaltatore;
  • la responsabilità del direttore è autonoma e solidale, in quanto egli partecipa alla realizzazione dell’opera con un ruolo tecnico-professionale qualificato.

Questa impostazione si traduce in un principio operativo di grande rilievo per chi opera quotidianamente nei cantieri: l’“alta sorveglianza” non è un concetto teorico, ma un dovere concreto che richiede metodo, tracciabilità e intervento tempestivo.

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