Oneri di urbanizzazione: il Comune di Milano chiarisce l’applicazione della riduzione del 68%

Demolizioni, ricostruzioni e SCIA condizionate: la Direzione PGT e SUE chiarisce come si calcolano gli oneri nel rispetto della delibera comunale n. 28/2023

di Redazione tecnica - 06/11/2025

Con la Determinazione Dirigenziale del 4 novembre 2025, n. 9501 la Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano ha definito i criteri applicativi della Delibera del Consiglio Comunale n. 28/2023, che ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e per lo smaltimento dei rifiuti, introducendo un regime agevolato per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le demolizioni e ricostruzioni che mantenessero continuità con l’edificato esistente.

Oneri di urbanizzazione a Milano: chiarimenti sui criteri di applicazione del regime agevolato

La Delibera n. 28/2023 del Consiglio Comunale di Milano ha infatti stabilito che per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma o qualificati come nuove costruzioni, gli oneri sono dovuti nella misura prevista per le nuove edificazioni, ma con una riduzione del 68% riferita alla quota di superficie esistente.

Il Piano delle Regole del PGT integra questo assetto, riconoscendo la validità delle superfici legittimamente assentite e delle relative destinazioni d’uso, nel rispetto delle previsioni urbanistiche e dei vincoli vigenti.

La nuova Determinazione Dirigenziale precisa ora come tale riduzione debba essere calcolata e quando invece debba essere esclusa, fornendo agli uffici tecnici indicazioni vincolanti.

Le indicazioni nella Determina

Vediamo in dettaglio i punti chiariti con la nuova Determinazione.

Continuità temporale

Quando tra la conclusione dei lavori di demolizione e la presentazione del titolo per la ricostruzione trascorre più di un anno, e il titolo originario non contemplava la ricostruzione, non si applica la riduzione del 68%.

Gli oneri di urbanizzazione dovranno quindi essere corrisposti al 100% come per una nuova costruzione, indipendentemente dalla qualificazione edilizia (art. 3 TUE).

Diritti edificatori perequati

Nel caso in cui un intervento di demolizione e ricostruzione sia qualificato come nuova costruzione e comprenda, oltre alla SL esistente, diritti edificatori perequati, la riduzione del 68% si applica solo alla parte di SL preesistente.

La quota aggiuntiva derivante dai diritti dovrà essere assoggettata agli oneri per intero.

SCIA in condizione sospensiva

Per le SCIA ex artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001, sottoposte a condizione sospensiva (ad esempio per l’acquisizione di pareri o autorizzazioni), la Determinazione ribadisce che:

  • il richiedente deve presentare, al momento della SCIA, il calcolo degli oneri dovuti secondo le tariffe vigenti;
  • il pagamento effettivo avverrà al momento dello scioglimento della condizione o comunque entro 30 giorni;
  • gli oneri saranno aggiornati d’ufficio in base alle tariffe e normative vigenti a quella data .Lo stesso criterio di aggiornamento si applica anche al costo di costruzione e ad ogni altra voce di contribuzione.
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