Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: il nuovo Quaderno INAIL sulla Regola Tecnica V.11
Il documento rappresenta uno strumento pratico per applicare in modo coerente la RTV V.11 e per orientare la transizione dalle vecchie disposizioni prescrittive all'approccio prestazionale basato sul Codice di prevenzione incendi
È stato pubblicato il nuovo Quaderno tecnico “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie - La Regola Tecnica Verticale V.11 del Codice di prevenzione incendi”, un documento che aggiorna e integra il quadro normativo di riferimento per ospedali, RSA e strutture sanitarie complesse.
Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: pubblicato il nuovo Quaderno INAIL
Realizzato dall'INAIL, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quaderno nasce per fornire ai professionisti uno strumento pratico per applicare in modo coerente la Regola Tecnica Verticale (RTV) V.11 introdotta con il d.m. 29 marzo 2021, e per orientare la transizione dalle vecchie disposizioni prescrittive del d.m. 18 settembre 2002 a un approccio prestazionale basato sul Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.).
Il documento ripercorre l’evoluzione della normativa antincendio in ambito sanitario, evidenziando la progressiva transizione da un sistema prescrittivo, fondato su parametri rigidi e uniformi, a un modello prestazionale, che permette di modulare le soluzioni in funzione dei livelli di rischio e delle caratteristiche dell’edificio.
L’approccio del Codice consente di:
- valutare i livelli di prestazione richiesti per ciascuna misura di sicurezza (esodo, compartimentazione, reazione e resistenza al fuoco, controllo fumi, ecc.);
- individuare soluzioni conformi (standard del Codice) o alternative (basate su analisi ingegneristiche);
- integrare la prevenzione incendi con la gestione del rischio clinico e strutturale, elemento chiave nel contesto sanitario.
Le norme di riferimento
Il Quaderno INAIL richiama come principali riferimenti:
- il d.m. 18 settembre 2002 e successive modifiche (d.m. 19 marzo 2015), che disciplinano la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie preesistenti al Codice;
- il d.m. 29 marzo 2021, che introduce la RTV V.11 come sezione del Codice, applicabile alle strutture sanitarie con oltre 25 posti letto o che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale o di ricovero.
Vengono inoltre citati i successivi aggiornamenti normativi - d.m. 12 aprile 2019, d.m. 18 ottobre 2019, d.m. 26 luglio 2022 - che hanno ampliato il campo di applicazione del Codice, eliminando il “doppio binario” e armonizzando le regole tecniche verticali per tutte le tipologie di attività.
Strutture sanitarie esistenti e adeguamento graduale
Per le strutture sanitarie esistenti, il
d.m. 19 marzo 2015 ha introdotto una serie
di proroghe per l’adeguamento
antincendio, confermate da ultimo dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14 (decreto Milleproroghe
2023).
Le scadenze attualmente vigenti per l’attuazione delle misure di
adeguamento sono fissate al:
- 24 aprile 2023 (misure minime);
- 24 aprile 2026 (misure intermedie);
- 24 aprile 2028 (completamento).
Il documento sottolinea come il percorso di adeguamento debba essere accompagnato dall’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA), con la nomina di un Responsabile tecnico della sicurezza antincendio - figura centrale nel processo di verifica e manutenzione delle misure preventive.
Il Sistema di Gestione Antincendio (SGA)
Tra gli aspetti più innovativi introdotti nel 2015 e
approfonditi dal Quaderno vi è proprio
il SGA, concepito per garantire un livello di
sicurezza costante durante tutte le fasi di adeguamento strutturale
e gestionale.
Il Responsabile tecnico del SGA deve essere in possesso
dell’attestato di frequenza del corso base di
specializzazione in prevenzione incendi di cui al
d.m. 5 agosto 2011 e coordinare le attività di pianificazione,
verifica e aggiornamento delle misure di prevenzione.
Il sistema deve integrare:
- procedure operative per la gestione delle emergenze e dell’evacuazione;
- controllo periodico degli impianti di rivelazione, allarme e spegnimento;
- formazione e addestramento del personale sanitario e tecnico;
- verifica dell’efficacia delle compartimentazioni e dei percorsi di esodo.
Campo di applicazione della RTV V.11
Il d.m. 29 marzo 2021 definisce il perimetro della Regola Tecnica Verticale V.11, che riguarda:
- strutture ospedaliere e residenziali con più di 25 posti letto, a ciclo continuativo o diurno;
- RSA e centri di riabilitazione con lo stesso requisito minimo di capienza;
- strutture sanitarie ambulatoriali in cui si effettuano prestazioni specialistiche con afflusso significativo di pubblico.
La RTV si articola secondo la struttura standard del Codice, disciplinando in modo specifico:
- la classificazione delle aree (ricovero, diagnostica, servizi tecnici, amministrativi);
- i criteri di compartimentazione;
- i livelli di prestazione delle vie di esodo;
- la protezione attiva (impianti automatici, sistemi di rivelazione e allarme);
- la gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza.
Il caso di studio: confronto tra approccio prescrittivo e prestazionale
Come per le altre pubblicazioni della collana, al centro del Quaderno vi è lo sviluppo di un caso di studio che applica, a una medesima struttura sanitaria, i due differenti approcci progettuali: quello previsto dal d.m. 18 settembre 2002 e quello basato sulla Regola Tecnica Verticale V.11.
L’analisi comparata mostra concretamente come l’approccio prestazionale consenta di:
- ottimizzare le misure di protezione in funzione delle reali condizioni di rischio;
- ridurre gli interventi edilizi invasivi grazie a una progettazione integrata e ingegneristica;
- valorizzare la gestione operativa come elemento attivo della sicurezza;
- ottenere livelli di sicurezza equivalenti o superiori con maggiore efficienza economica e funzionale.
Si tratta di un modello metodologico di grande utilità per i professionisti che consente di comprendere, con esempi concreti e calcoli applicativi, come si traduca nella pratica il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale.
Documenti Allegati
Quaderno