Acquisizione gratuita e abuso edilizio: il CGARS ribadisce l’automatismo della sanzione
Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, l’acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. 380/2001 si perfeziona ipso iure con l’inottemperanza e non può essere rimessa in discussione
Nel complesso equilibrio tra repressione dell’abusivismo edilizio e garanzie del diritto di proprietà, riveste particolare rilevanza la natura dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia.
L’atto che il Comune adotta successivamente, ossia la “presa d’atto” di acquisizione, non crea il trasferimento, ma lo riconosce formalmente per consentire la trascrizione e l’immissione in possesso.
Un atto quindi vincolato, non discrezionale, impugnabile solo per vizi formali propri, che si produce ipso iure per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Acquisizione al patrimonio comunale: atto impugnabile solo per vizi formali
A confermare che l’effetto traslativo è automatico è la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 2 ottobre 2025, n. 743, respingendo il ricorso di un privato che aveva realizzato, in totale assenza di titolo, un fabbricato di circa 170 mq destinato ad abitazione familiare.
Dopo il rigetto della domanda di sanatoria, il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione rimasta inottemperata.
Accertato il mancato ripristino, l’amministrazione aveva successivamente disposto l’acquisizione gratuita dell’immobile e delle relative aree di sedime, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del Testo Unico Edilizia.
La ricorrente, titolare di un diritto di abitazione trascritto in forza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, impugnava l’atto sostenendo di non essere stata destinataria dell’ingiunzione a demolire e di essere titolare di un diritto opponibile ai terzi.
Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l’acquisizione avesse natura meramente ricognitiva e che l’ordine di demolizione fosse ormai definitivo. Da qui l’appello al CGARS.
Quadro normativo di riferimento
Il riferimento centrale è l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che disciplina le conseguenze dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione:
- il Comune, accertato l’inadempimento, accerta l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e delle pertinenze al patrimonio comunale;
- l’effetto traslativo si produce di diritto per effetto del decorso del termine fissato per l’ottemperanza;
- la misura ha carattere sanzionatorio e reale, ed è destinata a colpire il bene abusivo indipendentemente dal soggetto che ne abbia la disponibilità.
Questa disciplina si colloca nel sistema di tutela dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, dove la demolizione rappresenta la regola e l’acquisizione la conseguenza automatica dell’inottemperanza.
La decisione del CGARS
Sulla base di quanto previsto dall’art. 31, i giudici d’appelli siciliani hanno confermato la decisione del TAR, chiarendo in modo netto che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è una fattispecie sanzionatoria a formazione legale che si perfeziona automaticamente con il semplice decorso del termine per la demolizione.
Il Collegio scrive infatti che «l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 del Testo unico edilizia, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione».
Di conseguenza, «l’atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari».
La decisione ribadisce che il provvedimento comunale ha natura dichiarativa e ricognitiva, priva di contenuto discrezionale: può essere sindacato in giudizio solo per vizi formali propri, come:
- errori nella notifica dell’atto;
- erronea perimetrazione catastale;
- difetti di individuazione dell’area o delle pertinenze acquisite.
Non è invece possibile utilizzare l’impugnazione dell’atto di acquisizione per riaprire, in via indiretta, la contestazione sull’ordine di demolizione ormai consolidato.
Come osserva il CGARS, «il ricorso originario non era volto a denunciare vizi propri dell’atto comunale, ma a rimettere in discussione la legittimità dell’ordinanza di demolizion, ormai definitiva e intangibile».
Rilevante anche il passaggio dedicato al diritto di abitazione della sig.ra assegnataria dell’immobile abusivo: il Collegio ha escluso che tale diritto, pur trascritto e opponibile ai terzi, potesse prevalere sulla misura repressiva. «L’ordinanza di demolizione – precisa il Consiglio – deve essere rivolta e notificata al proprietario del bene, quale soggetto responsabile dell’abuso tenuto ex lege a darvi esecuzione», mentre «la posizione della titolare del diritto di abitazione non le conferisce la qualità di destinataria necessaria dell’ingiunzione».
Analogamente, non può essere invocata la violazione del giusto procedimento o del principio di proporzionalità, trattandosi di un atto vincolato il cui contenuto è predeterminato dalla legge. La comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo decisivo perché, come osserva la sentenza, «la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sull’esito vincolato del procedimento, essendo l’acquisizione effetto legale dell’inottemperanza».
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, confermando la legittimità della comunicazione di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il CGARS ha consolidato ulteriormente il granitico orientamento giurisprudenziale sulla misura dell’acquisizione, non qualificabile come scelta del Comune, ma come effetto legale automatico dell’inottemperanza.
Si tratta di un principio di grande rilievo operativo, che chiarisce definitivamente il rapporto tra fase sanzionatoria e fase dichiarativa:
- la sanzione nasce ex lege, per cui decorso il termine per la demolizione, la proprietà del bene abusivo passa automaticamente al Comune;
- il provvedimento comunale è solo ricognitivo, serve per formalizzare la trascrizione nei registri immobiliari e consentire l’immissione in possesso;
- il ricorso contro l’atto di acquisizione può riguardare solo eventuali vizi formali, non la legittimità dell’ordine di demolizione;
- i diritti reali minori (abitazione, usufrutto, uso) non paralizzano l’effetto ablativo, perché la misura è di ordine pubblico e prevale su qualsiasi titolo privato;
- la partecipazione procedimentale non è necessaria, in quanto a comunicazione di avvio non muterebbe l’esito vincolato del procedimento.
In conclusione, l’atto comunale di acquisizione costituisce applicazione vincolata della disciplina urbanistica e non può essere annullato per ragioni estranee all’effetto automatico già verificatosi per legge.
Documenti Allegati
Sentenza