Subappalto a cascata: il MIT chiarisce i termini per l’autorizzazione
Il MIT (parere n. 3626/2025) spiega come calcolare i termini per l’autorizzazione al subappalto “a cascata”: contano gli importi dell’affidamento da autorizzare, non quelli del contratto principale
Il subappalto è da sempre uno dei punti più sensibili della disciplina dei contratti pubblici. Con il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023), il legislatore ha finalmente superato il vecchio divieto generalizzato, allineando la normativa italiana ai principi europei e puntando su un sistema più flessibile ma controllato.
Subappalto e subappalto a cascata: cosa sono
L’art. 119, comma 2, del Codice definisce il subappalto come il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto, assumendosi comunque la responsabilità complessiva dell’opera.
Il subappalto a cascata, o “subappalto del subappalto”, nasce invece quando un’impresa subappaltatrice affida a sua volta parte delle lavorazioni a un’altra impresa. Si forma così una catena di rapporti contrattuali che scende di un livello rispetto all’appalto principale.
Con il nuovo Codice, questo meccanismo non è più vietato: il divieto assoluto è stato superato, ma restano limiti precisi. Le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le prestazioni che, per la loro natura o complessità, devono essere eseguite direttamente o non possono essere ulteriormente subappaltate. In assenza di tali indicazioni, il subappalto a cascata è ammesso, ma sempre previa autorizzazione.
L’obiettivo è duplice: da un lato garantire il controllo e la sicurezza nei cantieri, dall’altro prevenire possibili infiltrazioni criminali e assicurare il rispetto dei contratti collettivi nazionali (CCNL) applicabili.
Il nodo dei termini: il parere del MIT
Il tema dei termini per l’autorizzazione al subappalto “a cascata” resta uno di quelli che, nella pratica, mettono più in difficoltà uffici tecnici e operatori economici. Quando il subappaltatore, a sua volta, affida parte delle prestazioni a un altro soggetto, si entra in un territorio delicato, in cui la corretta gestione dei tempi diventa fondamentale per non bloccare i lavori.
Ma su quale importo si calcola il termine di autorizzazione? Sull’importo complessivo dell’appalto principale, su quello del subappalto già autorizzato o su quello dell’ulteriore affidamento?
A sciogliere il dubbio è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3626 del 2 ottobre 2025, che ha fornito una risposta chiara e coerente con la logica semplificatoria del nuovo Codice dei contratti.
Il quesito nasce da un caso concreto. Un’impresa, già subappaltatrice in un contratto di appalto pubblico dal valore di 1,15 milioni di euro, aveva chiesto l’autorizzazione a subappaltare ulteriormente una parte dei lavori per 18.700 euro.
Il subappalto originario era già stato autorizzato per 304.682 euro e la stazione appaltante, per evitare errori, ha chiesto al MIT come calcolare il termine di autorizzazione:
- doveva applicare il termine di 30 giorni, considerando l’importo del subappalto principale;
- oppure doveva ridurre il termine a 15 giorni, calcolando sul valore dell’ulteriore subappalto “a cascata”?
Una differenza tutt’altro che marginale, se si pensa alle tempistiche serrate che accompagnano la gestione dei cantieri pubblici.
Quadro normativo di riferimento
Per orientarsi bisogna partire dal comma 16 dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, che disciplina i termini per l’autorizzazione dei subappalti. La norma stabilisce che la stazione appaltante deve rilasciare l’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, ma aggiunge un’importante eccezione:
“Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.”
In sostanza, i termini si dimezzano — quindi diventano 15 giorni — in due casi:
- quando l’importo del subappalto è inferiore al 2% delle prestazioni affidate;
- oppure quando è inferiore a 100.000 euro.
Il comma 17 chiarisce inoltre che queste regole valgono anche per i subappalti “a cascata”, ossia quando un subappaltatore affida a sua volta parte delle lavorazioni.
Il parere del MIT: conta l’importo del contratto da autorizzare
Il MIT ha scelto la via più logica e coerente con la finalità della norma. Il termine va calcolato sull’importo del subappalto per il quale si chiede l’autorizzazione, e non su quello dell’appalto principale o del subappalto originario.
Nel caso specifico, trattandosi di un importo pari a 18.700 euro, siamo al di sotto della soglia dei 100.000 euro prevista dal comma 16. Di conseguenza, il termine per l’autorizzazione è di 15 giorni, non di 30.
Il Ministero spiega che il meccanismo di riduzione è automatico, e si applica ogni volta che il valore dell’affidamento “a cascata” rientra nei limiti indicati, senza necessità di ulteriori valutazioni. Un’impostazione che risponde all’esigenza di rendere più rapida la gestione dei micro-affidamenti, mantenendo comunque inalterati i controlli previsti sul piano antimafia, tecnico e contributivo.
Una lettura coerente con la logica del nuovo Codice
Il nuovo parere del MIT conferma un principio di buon senso che vale anche per altri aspetti del Codice: ogni autorizzazione deve essere valutata in relazione all’importo e all’oggetto specifico dell’affidamento. Non avrebbe senso applicare ai subappalti di poche migliaia di euro i tempi e le formalità previste per contratti di centinaia di migliaia.
Con questo chiarimento, il MIT offre un indirizzo operativo utile per tutti i soggetti coinvolti:
- le stazioni appaltanti, che potranno gestire i procedimenti in modo più agile;
- gli operatori economici, che potranno contare su tempistiche certe;
- i RUP e i direttori dei lavori, che potranno programmare l’esecuzione senza temere interruzioni per ritardi amministrativi.
Conclusioni operative
In conclusione, il MIT offre un prezioso contributo che chiarisce alcuni importanti aspetti relativi al subappalto:
- il termine per l’autorizzazione al subappalto (anche a cascata) si calcola sull’importo dell’affidamento da autorizzare;
- se l’importo è inferiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate, il termine è di 15 giorni;
- in tutti gli altri casi, rimane di 30 giorni;
- trascorso il termine senza risposta, l’autorizzazione si intende concessa.
In sintesi, nei subappalti a cascata, i termini per l’autorizzazione si calcolano sull’importo del contratto da autorizzare. Se è inferiore a 100.000 euro, la stazione appaltante deve pronunciarsi entro 15 giorni.
Un chiarimento che contribuisce a dare maggiore certezza e continuità all’esecuzione degli appalti pubblici, nel solco della semplificazione e responsabilizzazione amministrativa introdotta dal nuovo Codice.