Condono e vincolo: nullo il secondo parere di compatibilità paesaggistica se il primo è ancora efficace

Il TAR Lazio chiarisce che la Soprintendenza non può cambiare valutazione senza motivare e senza revocare formalmente il precedente parere favorevole

di Redazione tecnica - 07/11/2025

Può la Soprintendenza cambiare idea, a distanza di anni, su un parere già espresso in sede di condono edilizio? E cosa accade se un nuovo parere negativo viene emesso senza annullare formalmente quello precedente, magari favorevole?

Il caso deciso dal TAR Lazio con la sentenza del 30 ottobre 2025, n. 19026, offre l’occasione per chiarire un principio tanto semplice quanto essenziale per la certezza dei rapporti tra cittadini e amministrazione: un secondo parere contrastante è nullo se il primo non è stato revocato o annullato in autotutela.

Con questa pronuncia, il giudice amministrativo ribadisce l’importanza della coerenza e della motivazione nell’azione delle Soprintendenze, specie quando i procedimenti riguardano pratiche di condono edilizio per immobili sottoposti a vincolo.

Secondo parere di compatibilità paesaggistica: nullo se il primo è ancora efficace

Il caso trae origine da un procedimento di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, relativo ad alcune opere consistenti nell’apertura di una porzione del solaio di copertura e nella creazione di un volume aggiuntivo adibito a salotto e studio, realizzate in un immobile sottoposto a vincolo.

Nel corso dell’istruttoria, la Soprintendenza ha rilasciato un parere negativo di compatibilità paesaggistica, in presenza invece di un precedente parere favorevole rilasciato nel 1986, rimasto agli atti e mai formalmente revocato o annullato.

Il nuovo parere non conteneva alcun riferimento a quello precedente, né spiegava le ragioni del mutamento di valutazione.

 

Quadro normativo di riferimento

A rilevare nella questione è l’articolato quadro normativo legato al rilascio del parere da parte della Soprintendenza e che coinvolge:

  • l’art. 32 della legge n. 47/1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo;
  • l’art. 146 del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che impone la motivazione esplicita di ogni atto che modifichi precedenti determinazioni;
  • gli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplinano il principio di motivazione e i limiti all’esercizio del potere di autotutela.

È proprio dal combinato delle disposizioni che il TAR ha ritenuto illegittimo il rilascio del secondo parere.

La decisione del TAR 

Il TAR ha ritenuto illegittimo il secondo parere del 2024 per contraddittorietà manifesta tra atti amministrativi. In particolare, i giudici hanno osservato che:

  • il parere del 1986 era ancora pienamente efficace, non essendo mai stato annullato o revocato;
  • la Soprintendenza non ha fornito alcuna motivazione sul mutamento di orientamento, né ha avviato un formale procedimento di autotutela;
  • il nuovo parere negativo risulta quindi viziato da incoerenza e difetto di istruttoria.

Il Tribunale ha quindi disposto l’annullamento del secondo parere, ordinando alla Soprintendenza di riesaminare la pratica di condono, tenendo conto del precedente parere del 1986 e motivando in modo puntuale le eventuali ragioni di discostamento.

Conclusioni

Il parziale accoglimento del ricorso conferma che la coerenza è elemento essenziale di legittimità degli atti.

Quando la pubblica amministrazione intende modificare un proprio precedente provvedimento, è tenuta a:

  • motivare in modo espresso e rafforzato le ragioni del mutamento;
  • evidenziare eventuali nuovi elementi di fatto o di diritto sopravvenuti;
  • procedere, se necessario, in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie, il parere negativo è stato annullato perché contrario a un precedente ancora valido, senza che vi fosse alcuna revoca formale o adeguata motivazione. Il TAR ricorda che la discrezionalità tecnica della Soprintendenza non è illimitata e deve sempre essere esercitata nel rispetto dei principi di imparzialità, buona fede e affidamento del privato.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati