Demolizione e sanatoria edilizia: irrilevante il contraddittorio se l’ordinanza è vincolata
Il Consiglio di Stato chiarisce che la mancata comunicazione di avvio non invalida l’ordinanza di demolizione se l’abuso è insanabile e il titolo in sanatoria non è perfezionato
Cosa accade quando un permesso di costruire in sanatoria resta fermo a un semplice “avviso di rilascio”? Un abuso edilizio può essere sanato se l’opera non rispetta le altezze di piano o i parametri urbanistici di zona? E, soprattutto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento può davvero rendere illegittima un’ordinanza di demolizione?
Demolizione, sanatoria edilizia e avvio del procedimento: la sentenza del Consiglio di Stato
Sono le classiche domande a cui, sensatamente, si deve rispondere con un bel “dipende”. Purtroppo, o per fortuna, quando si parla di edilizia esistono principi consolidati ma anche situazioni che difficilmente possono essere inquadrate e mappate. L’ordinanza di demolizione, ad esempio, è un atto vincolato sul quale la giurisprudenza recentemente ha sottolineato l’importanza dell’avvio del procedimento e del contraddittorio, soprattutto per gli abusi edilizi più datati e i casi dubbi.
Un interessante spunto di riflessione, che risponde in parte alle domande iniziali, arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8445 del 30 ottobre 2025, che riguarda un “classico” degli abusi nazionali: la trasformazione di un sottotetto in unità abitativa e la modifica interna di un edificio esistente.
Intervento realizzato (naturalmente) senza alcun titolo salvo poi la presentazione del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE). La sanatoria ordinaria, lo ricordiamo, è un procedimento vincolato che richiede:
- la doppia conformità simmetrica, l’intervento da sanare deve cioè essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
- il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.
Nel caso di specie, alla presentazione dell’istanza di sanatoria il Comune si era limitato a comunicare un “avviso di rilascio”, subordinando non l’efficacia del titolo ma il suo vero e proprio rilascio all’invio di alcuni documenti (come la denuncia dei cementi armati) e al pagamento del contributo di costruzione.
Poiché questi adempimenti non erano mai stati completati, l’amministrazione aveva concluso il procedimento con un unico provvedimento: diniego della sanatoria e contestuale ordine di demolizione delle opere abusive.
La proprietaria aveva, quindi, impugnato l’ordinanza sostenendo che mancasse la comunicazione di avvio del procedimento repressivo e che, comunque, l’amministrazione avrebbe dovuto annullare in autotutela il titolo in sanatoria prima di procedere alla demolizione.
Nel giudizio di primo grado il TAR aveva respinto il ricorso della proprietaria confermando la piena legittimità dell’ordinanza comunale. In particolare, aveva ritenuto che:
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficiava la validità dell’ordinanza, trattandosi di un atto vincolato e dovuto in presenza di opere abusive;
- il cosiddetto “avviso di rilascio” del permesso in sanatoria non poteva essere considerato un titolo edilizio efficace, poiché subordinato alla produzione di documentazione e al versamento del contributo di costruzione;
- l’intervento risultava insanabile per difetto di doppia conformità, in quanto il sottotetto superava i limiti di altezza e comportava la creazione di una nuova unità abitativa, in contrasto con la disciplina urbanistica di zona;
- infine, aveva escluso la possibilità di applicare le tolleranze costruttive, riservate alle sole difformità di minima entità.
Si è, quindi, arrivati al Consiglio di Stato.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la decisione, è utile ripercorrere il quadro normativo su cui si è basata la Sezione II del Consiglio di Stato. Il ragionamento dei giudici di secondo grado si muove all’interno del quadro normativo tipico dell’edilizia repressiva, dove le regole sono chiare ma spesso ignorate nella prassi.
L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che, in presenza di un abuso accertato, il Comune ha l’obbligo di ordinare la demolizione. Non si tratta di una facoltà, ma di un dovere sul quale non esiste alcuna discrezionalità da parte della pubblica amministrazione. Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, l’ordine di demolizione è un atto vincolato che non lascia spazio a valutazioni discrezionali.
La possibilità di sanare un intervento è invece regolata dall’art. 36 dello stesso Testo Unico, che ammette l’accertamento di conformità solo in presenza della cosiddetta doppia conformità simmetrica o “pesante”. L’opera deve rispettare la disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda. Se anche uno solo dei due requisiti manca, la sanatoria è esclusa.
A questo impianto si aggiunge l’art. 21-octies della Legge n. 241/1990, che consente di superare i vizi formali del procedimento quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. È una norma di buonsenso amministrativo: se l’abuso è insanabile, la mancata comunicazione di avvio non può annullare un provvedimento inevitabile.
Infine, un cenno va alla normativa regionale sul recupero dei sottotetti, che consente aumenti di altezza solo entro i limiti fissati dagli strumenti urbanistici locali. In altre parole, la legge regionale può agevolare gli interventi, ma non può legittimare ciò che gli strumenti comunali vietano.
I principi espressi dalla sentenza
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, possiamo analizzare i principi espressi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8445/2025. I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito alcuni principi fondamentali che chi opera nel settore edilizio deve tenere sempre ben presenti.
Primo: la demolizione è un atto dovuto. Quando viene accertato un abuso, l’amministrazione non ha margini di scelta. È obbligata a ripristinare la legalità urbanistica, e proprio per questo motivo la legge non impone la comunicazione di avvio del procedimento: non avrebbe alcuna utilità, perché nessuna osservazione del privato potrebbe cambiare il contenuto dell’ordinanza.
Secondo: il contraddittorio può considerarsi garantito anche di fatto. Nel caso esaminato, al sopralluogo aveva partecipato il figlio della proprietaria, circostanza sufficiente a ritenere rispettato il principio di partecipazione, anche senza la formale comunicazione.
Terzo: l’avviso di rilascio non equivale a un titolo edilizio. Finché non sono versati gli oneri e presentata la documentazione richiesta, il permesso in sanatoria resta sospeso, privo di efficacia e non idoneo a fondare alcun legittimo affidamento. Solo a quel punto il titolo diventa efficace e idoneo a produrre effetti giuridici.
Infine: nessuna sanatoria senza doppia conformità. Nel caso concreto, il sottotetto non solo superava le altezze massime ammesse, ma comportava anche la creazione di un’unità immobiliare ulteriore, in contrasto con le norme urbanistiche locali. L’opera, quindi, era insanabile per difetto oggettivo dei presupposti.
Analisi tecnica
La pronuncia affronta con chiarezza uno dei punti più delicati dell’edilizia contemporanea: la tendenza a considerare la domanda di sanatoria come una sorta di “scudo” contro la demolizione.
Il Consiglio di Stato chiarisce che non è così: il procedimento di sanatoria si chiude solo quando il titolo è rilasciato e perfezionato. Un “avviso di rilascio” non produce effetti abilitativi e non genera alcun affidamento tutelabile.
È altrettanto importante il richiamo alla natura vincolata dell’ordinanza di demolizione. Quando l’opera è insanabile — e la doppia conformità manca — l’amministrazione non può fare altro che ordinare il ripristino. La partecipazione del privato, in questi casi, non può incidere sull’esito del procedimento.
La sentenza segna anche un punto fermo sul tema delle tolleranze costruttive: queste non si applicano a opere completamente abusive o a modifiche sostanziali, ma solo a lievi imprecisioni esecutive, prive di rilievo urbanistico, che riguardano un intervento realizzato sulla base di un regolare titolo abilitativo.
Conclusioni operative
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’ordinanza comunale. Una decisione che vale come promemoria pratico per tecnici e amministrazioni.
In sintesi:
- nessun vizio procedurale può inficiare un atto vincolato come la demolizione, quando l’abuso è insanabile;
- un avviso di rilascio non è un permesso in sanatoria: il titolo si perfeziona solo con il pagamento degli oneri e la completa produzione della documentazione richiesta;
- la doppia conformità resta la chiave di volta di ogni sanatoria;
- le tolleranze costruttive non possono essere invocate per opere che alterano sagoma, altezza o numero delle unità immobiliari.
Nessuna scorciatoia procedurale può sostituire la regolarità sostanziale dell’intervento edilizio: la doppia conformità resta la linea di confine tra ciò che può essere recuperato e ciò che deve essere demolito.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 30 ottobre 2025, n. 8445