Verbale di inottemperanza alla demolizione: quando è impugnabile?

Il CGARS riconosce l’autonoma impugnabilità del verbale che dispone anche la trascrizione e gli adempimenti per l’acquisizione ex art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, richiamando i principi espressi dalla Plenaria

di Redazione tecnica - 07/11/2025

Cosa accade quando il verbale di inottemperanza non si limita ad accertare l’omessa demolizione ma dispone anche l’acquisizione al patrimonio comunale? Può essere impugnato davanti al giudice amministrativo? E in caso di errore del TAR, come si rimedia alla declaratoria di inammissibilità del ricorso?

Sono i temi affrontati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza del 2 ottobre 2025, n. 732, che interviene su un nodo ricorrente della disciplina repressiva degli abusi edilizi: la natura e l’autonoma impugnabilità del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione: il CGARS sull'impugnabilità

La controversia nasce dall’impugnazione di un verbale di accertamento dell’inottemperanza emesso dal Comune a seguito della mancata esecuzione di un’ingiunzione a demolire relativa a un immobile realizzato abusivamente.

Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il verbale costituisse un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività.

La proprietaria ha proposto appello sostenendo che il verbale impugnato non si limitava a constatare l’omessa demolizione, ma disponeva anche la trascrizione presso l’Agenzia del territorio e gli ulteriori adempimenti per dare attuazione all’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, determinando quindi un effetto lesivo autonomo, in quanto prodromico all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.

Una tesi condivisa dai giudici d'appello, che hanno richiamato anche quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria n. 16/2024.

Quadro normativo di riferimento

La questione si innesta nell’ambito della disciplina di cui all’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), che regola gli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il comma 5 stabilisce che, decorso inutilmente il termine assegnato, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale, mediante un atto che ne accerti l’effetto traslativo e disponga la trascrizione nei registri immobiliari.

Si tratta, dunque, di una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, in cui l’effetto traslativo si produce automaticamente per legge, mentre l’atto comunale successivo ha valore dichiarativo e strumentale alla trascrizione.

Nella sentenza si richiama anche quanto enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 16/2024, secondo cui diversi sono errati i motivi di inammissibilità di un ricorso di primo grado, quali:

  •  l'omissione dell'esame merito inteso come fatti di causa, ossia decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale (ad es., nelle controversie in materia edilizia, la concreta ubicazione del bene di proprietà del ricorrente ai fini della verifica della vicinitas, della legittimazione e dell’interesse al ricorso, le concrete caratteristiche dell’immobile costruendo);
  • decisioni che non esaminano il merito inteso come motivi di ricorso;
  • decisioni con doppia motivazione, in rito e in merito, che, pur dichiarandone l'inammissibilità, esaminano “comunque” i motivi di ricorso;
  • decisioni di inammissibilità in cui la declaratoria di inammissibilità è il risultato di una disamina di tutti o di alcuni motivi di ricorso.

Ad avviso della Plenaria, la prima e la seconda ipotesi danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente, o per errore palese di rito che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.

La decisione del CGARS

I giudici d’appello siciliani hanno riformato la decisione del TAR, riconoscendo l’ammissibilità del ricorso e rinviando la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 del Codice del processo amministrativo.

Secondo il CGARS, “Il provvedimento gravato reca non solo l’accertamento della mancata ottemperanza, ma anche la contestuale disposizione circa la trascrizione presso l’Agenzia del territorio e gli altri adempimenti atti a dare attuazione al comma 5 dell’art. 31 ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale.”

Pertanto, l’atto impugnato non era meramente ricognitivo, ma incide direttamente nella sfera giuridica del proprietario, determinando un effetto lesivo immediato.

Ne consegue che il ricorso contro di esso è ammissibile.

A sostegno di questa impostazione, il Collegio ha appunto richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2024, che ha precisato come “Le decisioni in rito di inammissibilità che omettono l’esame del merito, inteso come fatti di causa o motivi di ricorso, danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente o per errore palese di rito che ha comportato il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.”

Applicando tale principio, il CGARS ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse affetta da nullità processuale, poiché il TAR aveva escluso l’interesse a ricorrere senza analizzare il merito della vicenda, rendendo necessario il rinvio per il nuovo esame.

Conclusioni

Il CGARS ha accolto l’appello e annullato la sentenza di primo grado, rinviando al TAR per il nuovo esame confermando che il verbale di inottemperanza è impugnabile quando contiene anche la disposizione di trascrizione o altri adempimenti ex art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato sulla sequenza procedimentale sanzionatoria delineata dall’art. 31 TUE:

  • l’ordine di demolizione è il provvedimento presupposto;
  • il verbale di inottemperanza accerta l’inadempimento;
  • l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si perfeziona ex lege, ma necessita di atti formali per la trascrizione e la presa di possesso;
  • tali atti, quando contengono disposizioni operative, assumono natura provvedimentale e possono essere impugnati autonomamente.

In questa prospettiva, il CGARS valorizza la distinzione tra atto meramente esecutivo e atto lesivo: il primo resta interno alla procedura, il secondo incide direttamente sulla proprietà e determina un interesse concreto all’impugnazione.

L’insegnamento della Plenaria, richiamato nel corpo della motivazione, assume quindi rilievo sistematico anche in materia edilizia, dove la complessità delle sequenze procedimentali e la pluralità di atti richiedono un controllo effettivo del giudice sulle garanzie di difesa del privato.

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