Agevolazioni prima casa: cosa fare se non si trasferisce la residenza entro 18 mesi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le conseguenze del mancato trasferimento della residenza nel comune dell’immobile entro 18 mesi: come evitare la decadenza e quali sono le sanzioni
Può capitare, per motivi personali o imprevisti, che chi acquista un immobile con le agevolazioni “prima casa” non riesca a trasferire la propria residenza nel comune in cui si trova l’abitazione entro il termine di 18 mesi previsto dalla legge.
Ma cosa succede in questi casi? È possibile evitare la decadenza dall’agevolazione e le relative sanzioni?
Agevolazioni prima casa e cambio residenza: il Fisco sul termine dei 18 mesi
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, attraverso una risposta pubblicata su FiscoOggi, che riprende i contenuti della Risoluzione n. 105/E del 2011, fornendo un quadro preciso sulle conseguenze fiscali e sulle alternative a disposizione del contribuente.
Ricordiamo che l’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).
Tra le condizioni richieste per beneficiare dell’imposta ridotta (2% invece del 9%) e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, figura l’obbligo per l’acquirente di trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, se non già residente.
Il mancato rispetto di questa condizione comporta la decadenza dalle agevolazioni, con conseguente recupero dell’imposta ordinaria, degli interessi e delle sanzioni. Tuttavia, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia, non tutti i casi portano automaticamente alla perdita del beneficio.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia distingue due ipotesi operative fondamentali:
Revoca entro il termine di 18 mesi
Se il termine dei 18 mesi non è ancora scaduto, e l’acquirente si rende conto di non poter rispettare l’impegno assunto (anche per cause personali non imputabili a sua colpa), può revocare la dichiarazione di voler trasferire la residenza.
In questo caso:
- va presentata una istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta;
- l’ufficio riliquida l’imposta dovuta con aliquota ordinaria (9%), applicando gli interessi ma senza sanzioni.
Si tratta, quindi, di una sorta di “autotutela preventiva”, che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione prima della decadenza.
Decadenza dopo il decorso dei 18 mesi
Se invece il termine è decorso senza che sia avvenuto il trasferimento di residenza e senza che sia stata presentata alcuna istanza di revoca, scatta la decadenza dal beneficio.
In questo caso:
- l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta con aliquota ordinaria (9%);
- vengono applicati interessi e sanzioni, salvo che il contribuente proceda con ravvedimento operoso, riducendo così l’importo delle sanzioni dovute.