Permesso di costruire: il CGARS sui termini per il silenzio assenso

No al rigetto di un’istanza per un titolo ormai consolidato se non sussistono i presupposti di legge, come la domanda incompleta o la difformità dalle norme vigenti

di Redazione tecnica - 12/11/2025

Quando il silenzio-assenso si consolida, l’Amministrazione può rigettare l’istanza di permesso di costruire solo se emergono cause ostative oggettive, come l’incompletezza della domanda o la violazione di norme inderogabili.

Se invece il privato ha agito correttamente e il termine procedimentale è decorso, l’intervento tardivo della P.A. - soprattutto se travestito da “rigetto” anziché da annullamento d’ufficio - è illegittimo.

Silenzio-assenso edilizio e autotutela: il CGARS chiarisce i limiti del potere comunale

A ribadirlo è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 3 novembre 2025, n. 853, che ha accolto il ricorso di un privato contro il Comune che, a distanza di anni, aveva negato un permesso di costruire ormai formato per silenzio-assenso ai sensi della L.R. Sicilia n. 17/1994.

Il proprietario di un terreno aveva presentato istanza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parco tematico, con area belvedere, pergolato, piccoli capanni per degustazione e servizi, e il ripristino dei sentieri esistenti.

Trascorsi i termini di legge senza provvedimento espresso, aveva comunicato l’inizio dei lavori allegando la documentazione e le ricevute di pagamento degli oneri.

Solo dopo diversi anni, il Comune avviava un procedimento di annullamento d’ufficio, ritenendo l’intervento non conforme per la presenza di vincoli, tra cui quello cimiteriale. Seguiva un provvedimento di rigetto dell’istanza, che il privato impugnava deducendo violazioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e della L.R. n. 17/1994.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo dirimente la violazione del vincolo di 200 metri ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico Leggi sanitarie). Una tesi che non ha convinto i giudici d'appello siciliani, che nella loro decisione hanno fatto ricostruito un quadro di norme ben preciso.

Quadro normativo di riferimento

Il CGARS ha fondato la propria decisione su tre norme chiave:

  • art. 338 R.D. n. 1265/1934, come modificato dall’art. 28 della legge n. 166/2002, che vincola la determinazione della fascia di rispetto cimiteriale alle risultanze dello strumento urbanistico comunale vigente, superando la misurazione “rigida” dei 200 metri;
  • L.R. Sicilia n. 17/1994, che prevede un meccanismo bifasico: formazione del titolo per silenzio-assenso decorso il termine di 75 giorni e successiva comunicazione di inizio lavori.
  • art. 21-nonies L. n. 241/1990, che disciplina l’annullamento d’ufficio entro 18 mesi, subordinandolo alla valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento del privato.

Il TAR, applicando in modo automatico la distanza di 200 metri per la fascia di rispetto cimiteriale, aveva ignorato l’effetto innovativo della riforma del 2002, che “aggancia il vincolo alla rappresentazione cartografica ufficiale” per garantire certezza giuridica.

Nel caso concreto, il terreno si trovava a circa 70 metri dal cimitero, separato da due strade pubbliche, mentre il PRG comunale – consolidato ai sensi della L.R. n. 28/1991 – indica una fascia di rispetto di soli 50 metri.

Ne consegue che l’intervento era esterno alla fascia di vincolo e quindi conforme alla pianificazione vigente.

Formazione del titolo per silenzio-assenso

Il Consiglio ha poi chiarito che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 17/1994, decorso il termine di 75 giorni, il titolo edilizio si intende formato a tutti gli effetti, anche qualora l’intervento presenti irregolarità formali.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il CGARS ha ribadito che il silenzio-assenso si perfeziona per effetto del mero decorso del termine, e che l’amministrazione può intervenire solo con un provvedimento di secondo grado di annullamento d’ufficio, motivato e adottato entro 18 mesi.

Nel caso di specie, il Comune aveva agito oltre quattro anni dopo, quando il titolo era ormai consolidato, consumando il potere di decidere sull’istanza originaria.

Rigetto istanza e annullamento d'ufficio: due provvedimenti diversi

Non solo: l’Amministrazione aveva adottato un atto formalmente qualificato come “rigetto dell’istanza”, ma sostanzialmente riconducibile a un annullamento d’ufficio.

Tuttavia, mancavano sia la valutazione dell’interesse pubblico sia la motivazione rafforzata richiesta per incidere su un titolo consolidato.

Da ciò la violazione dei principi di logicità, coerenza e buona amministrazione, con conseguente illegittimità dell’atto.

Conclusioni

Il ricorso è stato accolto e il diniego comunale annullato, sia per l’inesistenza della violazione del vincolo cimiteriale sia per i vizi procedimentali nell’esercizio del potere amministrativo.

La decisione riafferma alcuni principi operativi fondamentali:

  • il vincolo di 200 metri va interpretato in base alle rappresentazioni del PRG, non con misurazioni astratte;
  • il silenzio-assenso ha effetto costitutivo pieno, anche su istanze non perfettamente conformi;
  • l’Amministrazione può rimuovere un titolo così formato solo con annullamento d’ufficio, non con un rigetto tardivo;
  • il potere di riesame non può essere esercitato surrettiziamente, ma solo valutando l’interesse pubblico concreto e l’affidamento del privato.
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