Mancata rinegoziazione del contratto: riconosciuta la responsabilità erariale del dirigente
La giurisprudenza contabile chiarisce quando la mancata rinegoziazione di un contratto o l’inerzia amministrativa configurano colpa grave e danno erariale
La gestione dei contratti pubblici non si esaurisce nella fase di stipula o di esecuzione formale, ma richiede un controllo costante sulla convenienza economica, sulla correttezza dei corrispettivi e sulla tempestiva rinegoziazione delle condizioni quando queste risultano non più congrue.
In assenza di tali verifiche, il rischio non è solo quello di una cattiva amministrazione, ma di una responsabilità erariale diretta per danno patrimoniale all’ente.
Responsabilità che la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, ha riconosciuto con la sentenza dell'8 ottobre 2025, n. 229, condannando un dirigente pubblico rimasto inerte di fronte a un contratto ormai scaduto - ma ancora operativo di fatto - al risarcimento di un danno erariale di 1 milione di euro nei confronti dell’amministrazione.
Inerzia gestionale: la Corte dei Conti sulla responsabilità erariale per mancata rinegoziazione del contratto
Il caso trae origine dalla gestione, da parte di un’ASP, di un servizio di fornitura destinato ai presidi ospedalieri del territorio. Dopo la scadenza del contratto stipulato nel 2005 e cessato formalmente nel 2014, la stessa ditta affidataria ha continuato a fornire il servizio in assenza di una nuova gara e a un prezzo di gran lunga superiore a quello applicato ad altre strutture ospedaliere della medesima provincia.
La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha quindi contestato alla dirigente responsabile l’omessa attivazione delle procedure necessarie a rinegoziare i prezzi o a indire una nuova procedura ad evidenza pubblica, con un danno quantificato in un milione di euro in relazione al periodo di sua effettiva responsabilità (2019–2023).
La difesa ha sostenuto che la competenza sull’appalto fosse di un’altra Unità e che la proroga del rapporto fosse stata disposta dal Direttore generale, escludendo così qualsiasi potere decisionale o colpevolezza della responsabile.
Tuttavia, le note interne del Direttore amministrativo e del Commissario straordinario, nonché le segnalazioni precedenti provenienti da altri dirigenti, hanno rivelato una situazione di inerzia gestionale protratta nel tempo, in assenza di qualsiasi iniziativa tesa a ridurre il danno economico per l’amministrazione.
Quadro normativo
La Corte dei conti fonda la propria decisione sul combinato disposto dell’art. 1 della legge n. 20/1994 (responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti) e dell’art. 16 del d.lgs. n. 165/2001, che individua nel dirigente il titolare dei poteri di gestione, ivi compresa la responsabilità per la correttezza e l’efficienza dell’attività amministrativa.
Viene inoltre richiamato il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), che si traduce, nella prassi contabile, in un obbligo di diligenza attiva: il dirigente non può limitarsi a un comportamento statico o meramente esecutivo, ma deve esercitare un potere di impulso e di vigilanza sui procedimenti di competenza.
Sul piano settoriale, la sentenza si innesta nel contesto dei principi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che impone alle amministrazioni l’obbligo di garantire la massima economicità e di attivare tempestivamente le procedure di rinegoziazione o di nuova gara quando il corrispettivo risulti incongruo rispetto ai prezzi di mercato.
Infine, la Corte richiama implicitamente la giurisprudenza contabile consolidata secondo cui l’omessa rinegoziazione di contratti di fornitura o servizi, in presenza di dati di comparazione evidenti, costituisce colpa grave e fonte di danno erariale diretto.
La decisione della Corte dei Conti
La Sezione giurisdizionale calabrese ha quindi respinto integralmente le difese del Dirigente. Secondo i magistrati contabili, la competenza in materia di acquisizione di beni e servizi rientrava pienamente nelle attribuzioni dell’UOC diretta dalla convenuta e la dirigente aveva ricevuto reiterati solleciti ad attivarsi per la rinegoziazione o per l’indizione di una nuova gara, ma non aveva dato alcun seguito operativo;
Per altro, il confronto con la precedente dirigente, che aveva invece tempestivamente segnalato il problema del sovrapprezzo e attivato procedure di controllo, evidenziava per contrasto la totale inerzia.
Nel caso odierno, al contrario, la dirigente non aveva compiuto alcuna attività istruttoria, né sollecitato la centrale di committenza o la SUA, determinando un prolungamento sine die di un contratto economicamente svantaggioso e non supportato da alcuna copertura procedimentale.
Il Collegio ha qualificato tale comportamento come “inescusabile negligenza”, aggravata dall’assenza di qualunque iniziativa nonostante le chiare istruzioni della Direzione aziendale e la disponibilità di atti di gara già approvati.
Sottolineando che il prodotto in esame rientrava nel ciclo di approvvigionamento di cui la convenuta era responsabile, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l’omissione e il danno economico derivante dal prezzo eccessivo, condannando la dirigente al pagamento di un milione di euro, oltre rivalutazione e interessi, nei confronti dell’Amministrazione.
Conclusioni
La dirigente è stata quindi condannata al risarcimento per danno erariale da inerzia gestionale.
In chiave applicativa, la pronuncia offre alcune indicazioni utili per i dirigenti e i responsabili di settore della PA:
- il dirigente pubblico risponde non solo degli atti che adotta, ma anche di quelli che omette di adottare quando l’inazione produce un danno certo e prevedibile per l’amministrazione;
- l’omissione è colpa grave quando il dirigente, pur avendo conoscenza della criticità, non interviene per correggere o segnalare l’anomalia;
- la rinegoziazione dei corrispettivi o la tempestiva attivazione di una nuova procedura di gara sono obblighi funzionali, non semplici facoltà;
- le proroghe tecniche devono avere durata limitata e motivazione puntuale, non potendo trasformarsi in proroghe sostanziali o affidamenti di fatto;
- la comparazione dei prezzi interni e di mercato rappresenta uno strumento di controllo imprescindibile per verificare la congruità dei contratti in essere.
Documenti Allegati
Sentenza