Equivalenza prodotti: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della valutazione tecnica

La sentenza n. 8840/2025 chiarisce l’applicazione dell’equivalenza funzionale nei criteri premiali: se le caratteristiche migliorative sono la naturale evoluzione dei requisiti minimi, la valutazione deve essere orientata alla prestazione e non alla forma

di Redazione tecnica - 18/11/2025

Quando un requisito tecnico può dirsi davvero “equivalente”? E come deve comportarsi la stazione appaltante quando un criterio premiale rappresenta la naturale evoluzione di una caratteristica minima?

La sentenza del Consiglio di Stato del 12 novembre 2025, n. 8840 riafferma un principio essenziale: l’equivalenza funzionale non si ferma alla soglia dell’ammissione, ma può estendersi anche alla valutazione qualitativa, permeando l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e quindi ogni fase della gara.

Equivalenza prodotti e requisiti tecnici: il Consiglio di Stato sull'applicazione dei criteri premiali

Nel caso in esame, relativo a una procedura di gara per la fornitura di materiale sanitario, l’operatore economico secondo classificato aveva contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici all’offerta aggiudicataria, sostenendo che alcune caratteristiche non corrispondessero, nella loro formulazione letterale, a quanto previsto dal capitolato.

Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe applicato in modo improprio il principio di equivalenza, “dilatandone l’ambito applicativo ai criteri premiali in assenza di identità materiale rispetto a quanto richiesto”.

Il TAR aveva già respinto il ricorso, motivo per cui la società ha proposto appello, chiedendo una rivalutazione integrale dei punteggi tecnici. Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già stabilito dal giudice di prime cure: vediamo il perché.

Quadro normativo

il ragionamento del Consiglio di Stato può essere ricondotto all’assetto del d.lgs. n. 50/2016, nel quale l’equivalenza funzionale assume un ruolo strutturale.

Ne sono una conferma:

  • art. 68 (Specifiche tecniche), che stabilisce che la stazione appaltante deve ammettere soluzioni equivalenti quando garantiscono prestazioni conformi alla finalità richiesta;
  • art. 70 (Criteri tecnici e prestazionali), che orienta le specifiche su elementi funzionali, non meramente descrittivi;
  • art. 108 (Valutazione qualitativa), che impone una valutazione orientata al soddisfacimento del bisogno, in un approccio sostanziale e prestazionale.

Secondo Palazzo Spada, l’equivalenza non dipende da un richiamo espresso nella lex specialis, poiché il principio “trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara”.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha affermato che, nel caso esaminato, i criteri migliorativi erano strettamente connessi ai requisiti minimi. Di conseguenza, una valutazione puramente letterale sarebbe stata incoerente con la logica stessa del capitolato.

La Commissione deve fondare il giudizio “non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte”.

Questa impostazione ribadisce che il materiale o la composizione non rappresentano un vincolo assoluto quando la prestazione è equivalente alla finalità perseguita dal criterio.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ricordato che “la possibilità di ammettere […] prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti […] risponde al principio del favor partecipationis ed è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante”.

Tale principio si applica in tutte le fasi della procedura, compresa - ove logicamente coerente - l’attribuzione dei punteggi qualitativi.

Infine, laddove un criterio premiale rappresenta la naturale evoluzione del requisito minimo, la valutazione deve tenere conto della “corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate”.afferma che, nel caso esaminato, i criteri migliorativi erano strettamente connessi ai requisiti minimi.

Di conseguenza, una valutazione puramente letterale sarebbe stata incoerente con la logica stessa del capitolato.

Conclusioni

L’appello è stato respinto, con conferma della valutazione della Commissione e del provvedimento di aggiudicazione.

La sentenza rafforza un principio ormai consolidato: quando i criteri premiali sono la proiezione migliorativa di un requisito minimo, la verifica deve essere orientata alla funzionalità e non al dato formale.

Si tratta della valorizzazione di un approccio prestazionale che:

  • impedisce alle stazioni appaltanti letture restrittive che comprimano la concorrenza;
  • richiede una motivazione tecnica chiara del giudizio di equivalenza;
  • invita gli operatori economici a costruire offerte capaci di dimostrare, tramite documentazione adeguata, la corrispondenza sostanziale delle prestazioni.
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