Abusi edilizi, fiscalizzazione e sanatoria: il Consiglio di Stato sugli effetti del Salva Casa
Il Consiglio di Stato chiarisce natura ed effetti della fiscalizzazione dopo il Salva Casa: non è una sanatoria, non dimostra conformità e non sostituisce la doppia conformità.
Quale effetto produce la sanzione alternativa alla demolizione sulla conformità edilizia e urbanistica? La sua applicazione può essere interpretata come una forma di regolarizzazione? E, soprattutto, cosa è davvero cambiato dopo il Salva Casa?
Sono interrogativi che tornano sempre più spesso nella pratica edilizia, soprattutto nei casi – tutt’altro che infrequenti – in cui la demolizione non è tecnicamente eseguibile o rischia di compromettere parti dell’edificio perfettamente regolari. Per anni, la fiscalizzazione è rimasta un istituto “di servizio”, utile a chiudere i procedimenti repressivi ma privo di qualunque capacità sanante, con conseguenze evidenti non solo sulle possibilità di intervento, ma anche sulla circolazione degli immobili.
Con il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2024, il legislatore ha modificato il comma 1-bis dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE), attribuendo al pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34, 37 e 38 – insieme alla dichiarazione sulle tolleranze costruttive – un ruolo nella ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile. Una novità importante, che ha alimentato l’idea – spesso in modo eccessivo – che la fiscalizzazione possa avvicinarsi alla sanatoria, o addirittura sostituirla.
Abusi edilizi, fiscalizzazione e sanatoria: la sentenza del Consiglio di Stato
È in questo contesto, ancora pieno di letture divergenti, che interviene il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8904 del 13 novembre 2025. Una decisione che ricostruisce il sistema con un rigoroso lavoro di sottrazione:
- chiarisce cosa la fiscalizzazione è, ma soprattutto cosa non è;
- distingue la logica repressiva degli artt. 33 e 34 da quella sanante degli artt. 36, 36-bis e 38;
- delimita con precisione gli effetti del nuovo art. 9-bis.
La vicenda affonda le sue radici alla fine degli anni sessanta, quando l’amministrazione rilascia una licenza edilizia per la realizzazione di un fabbricato residenziale a più piani, destinato ad accogliere numerose unità abitative e spazi commerciali. Si tratta dell’edificio che oggi corrisponde all’attuale condominio appellante.
L’anno successivo, però, il titolo edilizio rilasciato viene revocato. Nonostante questa revoca, i lavori prendono comunque avvio pochi mesi dopo e l’intero edificio viene completato nel giro di un paio d’anni. Una volta accertata la realizzazione dell’opera in assenza di un titolo valido, l’amministrazione si rivolge all’autorità competente affinché venga valutata la demolizione, pur avendo nel frattempo utilizzato alcuni locali per finalità istituzionali.
Invece della demolizione, l’ente applica la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dalla disciplina urbanistica dell’epoca, commisurata al valore dell’immobile determinato dall’ufficio tecnico erariale. In anni successivi viene anche rilasciata l’abitabilità del fabbricato, senza però che ciò comporti alcuna ricaduta sulla sua legittimità urbanistica.
Molti decenni dopo, il Comune torna sulla vicenda e adotta un nuovo provvedimento con cui ribadisce l’assenza di conformità edilizia dell’immobile, sostenendo che la sanzione irrogata – peraltro mai corrisposta – non ha avuto né poteva avere efficacia sanante. Il condominio impugna questa determinazione davanti al Tribunale amministrativo regionale competente.
Il TAR respinge il ricorso. Nella sentenza di primo grado si afferma che la sanzione pecuniaria sostitutiva, non essendo accompagnata da un espresso effetto sanante, conserva una funzione essenzialmente riparatoria e non ha alcuna capacità di regolarizzare l’abuso edilizio originariamente commesso. Secondo i giudici, il pagamento (o la mera irrogazione) della sanzione evita la demolizione, ma non rimuove il carattere illecito dell’opera e non può legittimare la realizzazione di ulteriori interventi privi di titolo. La pronuncia aggiunge anche che il rilascio dell’abitabilità non incide sulla conformità urbanistica: si tratta infatti di un atto volto esclusivamente a verificare condizioni igienico-sanitarie, senza alcuna valenza sul piano della legittimità edilizia.
È contro questa decisione che il condominio propone appello al Consiglio di Stato, dando origine alla sentenza del 2025.
Quadro normativo: una mappa necessaria per orientarsi
Per affrontare il tema, il giudice amministrativo torna innanzitutto alla distinzione tra sanzioni alternative e sanatorie. Da un lato ci sono le sanzioni previste dagli artt. 33, 34 e 37 del Testo Unico Edilizia, che intervengono in contesti dove la demolizione risulta materialmente impossibile o eccessivamente pregiudizievole per le parti conformi. Sono sanzioni che colpiscono il “fatto compiuto”: un’opera già esistente, abusiva e priva dei requisiti di conformità. La loro logica, ricorda la sentenza, coincide con quella dell’antico art. 41 della Legge Urbanistica del 1942, che già prevedeva un’indennità pecuniaria quando la demolizione non era più tecnicamente attuabile.
Le sanatorie appartengono invece a tutt’altra categoria. La sanatoria ex art. 36 TUE richiede un accertamento di conformità conforme sia al momento della realizzazione dell’opera sia all’epoca della domanda: è la nota doppia conformità, che rappresenta il cuore dell’istituto. Qui si parla di rilascio postumo di un titolo e di pagamento del contributo di costruzione “a titolo di oblazione”, cioè con una funzione spiccatamente sanzionatoria ma su un presupposto chiaro: l’opera è conforme alla disciplina urbanistica. Lo stesso vale per l’art. 36-bis sulle parziali difformità e le variazioni essenziali, e per l’art. 38 nei casi di annullamento del titolo. In tutti questi casi, è la legge stessa a prevedere effetti sananti, sempre in presenza di conformità urbanistica.
La fiscalizzazione, dunque, si colloca su un piano radicalmente diverso: non c’è titolo, non c’è verifica di conformità, non c’è rilascio postumo. C’è solo l’impossibilità di demolire.
Principi espressi dalla sentenza: il cuore del ragionamento del Consiglio di Stato
La parte più significativa della decisione è quella dedicata alla ricostruzione sistematica degli istituti. Il Consiglio di Stato spiega che la discrezionalità dell’amministrazione, quando valuta se la demolizione sia tecnicamente praticabile, non trasforma la sanzione pecuniaria in una sanatoria. Si tratta di valutazioni che riguardano unicamente i presupposti materiali dell’intervento repressivo, non la conformità urbanistica dell’opera, che resta del tutto estranea alla fiscalizzazione.
Da qui l’affermazione decisiva: non è possibile dedurre alcun effetto di sanatoria dal meccanismo alternativo demolizione–sanzione. L’alternatività non incide sulla natura dell’illecito. La sanzione pecuniaria sostitutiva ha una logica compensativa, volta a recuperare il valore economico dell’aumento di carico urbanistico determinato dal manufatto abusivo. È un istituto che colpisce il valore venale dell’opera realizzata senza titolo e che, proprio per questo, non comporta in alcun modo un accertamento di conformità.
Il Consiglio di Stato chiarisce anche che l’intero impianto della sanatoria opera su un piano completamente diverso. Il contributo di costruzione previsto dall’art. 36, a titolo di oblazione, è doppio rispetto a quello che sarebbe stato dovuto in via ordinaria proprio perché recepisce la violazione del principio secondo cui il titolo deve precedere l’attività edilizia. Ma ciò è possibile solo se l’opera, pur realizzata abusivamente, risulta conforme alla disciplina urbanistica. La fiscalizzazione, invece, mantiene intatta la natura abusiva del manufatto, che viene conservato solo perché la sua eliminazione pregiudicherebbe parti conformi o non può essere realizzata senza rischi.
Stato legittimo e Salva Casa
Il Consiglio di Stato dedica un passaggio molto importante a chiarire come debba essere correttamente interpretato il nuovo art. 9-bis del Testo Unico Edilizia, modificato dal Salva Casa. Il condominio appellante sosteneva infatti che, proprio in virtù di questa norma, la fiscalizzazione applicata negli anni Settanta avrebbe prodotto una sorta di “conformità implicita”, sufficiente a legittimare l’edificio sul piano urbanistico-edilizio.
Secondo questa ricostruzione, il pagamento (o anche solo l’applicazione) della sanzione sostitutiva sarebbe stato sufficiente per considerare il fabbricato come urbanisticamente regolare, analogamente a quanto avviene per le sanatorie. Il ragionamento si fondava su un’interpretazione estensiva della disposizione secondo cui concorrono allo stato legittimo dell’immobile:
- i titoli edilizi rilasciati o formati ai sensi degli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, “previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni”;
- e, ancora, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37 e 38, oltre alla dichiarazione prevista per le tolleranze costruttive dall’art. 34-bis.
I giudici di Palazzo Spada chiariscono, però, in modo netto che questa interpretazione è errata.
Il nuovo art. 9-bis, infatti, non attribuisce alla fiscalizzazione la capacità di accertare la conformità urbanistica dell’opera, né consente di ricavare da essa una sanatoria implicita. Le ipotesi richiamate dal legislatore sono molto diverse tra loro e non possono essere confuse.
Da un lato, gli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38 disciplinano casi in cui la legge attribuisce espressamente effetti sananti (sempre in presenza di conformità urbanistica). Si tratta di veri e propri titoli che producono una regolarizzazione del manufatto.
Dall’altro lato, il pagamento delle sanzioni ex artt. 33, 34 e 37 non produce alcun accertamento di conformità, ma ha solo una funzione repressiva e riparatoria nei casi in cui la demolizione non sia materialmente eseguibile. L’inserimento di questi pagamenti all’interno dell’art. 9-bis non trasforma la loro natura: contribuiscono alla ricostruzione dello stato legittimo come fatti amministrativi, non come titoli edilizi.
La Corte spiega quindi che l’art. 9-bis, comma 1-bis, non può
essere utilizzato come base per sostenere che il pagamento della
sanzione sostitutiva equivalga a una regolarizzazione
urbanistica.
La fiscalizzazione resta un istituto diverso e del tutto autonomo
rispetto alle sanatorie, privo di qualsiasi effetto sul requisito
della conformità.
Analisi tecnica: implicazioni operative per tecnici e amministrazioni
Se c’è un risultato chiaro che emerge dalla sentenza è la conferma definitiva della distanza tra fiscalizzazione e sanatoria. Anche dopo il Salva Casa, la sanzione sostitutiva rimane uno strumento confinato all’interno del procedimento repressivo, pensato per i casi in cui la demolizione non possa essere materialmente eseguita senza danni ulteriori. Non incide sulla natura dell’illecito, non genera conformità e non può essere interpretata come una regolarizzazione.
La decisione del Consiglio di Stato permette di rileggere in modo più lineare l’intero sistema repressivo, evitando sovrapposizioni concettuali che negli anni hanno alimentato molte incertezze. La fiscalizzazione, anche dopo il Salva Casa, resta infatti un istituto con un perimetro ben definito: interviene soltanto quando la demolizione non può essere eseguita senza compromettere parti conformi dell’edificio o quando risulta materialmente impossibile, e si limita a chiudere il procedimento repressivo sul piano patrimoniale. Non produce un mutamento dello status urbanistico dell’opera e non determina alcuna forma di regolarizzazione.
Il nuovo art. 9-bis, comma 1-bis, non ha alterato questa natura. Il pagamento della sanzione può essere rilevante per la ricostruzione dello stato legittimo, ma solo come “fatto amministrativo”, come tappa necessaria per comprendere la storia dell’edificio. Non si tratta di un titolo, non è una verifica di conformità e non può essere letto come una scorciatoia rispetto ai rigorosi presupposti della sanatoria. Il privato che abbia ottenuto una fiscalizzazione rimane, sotto il profilo urbanistico, proprietario di un manufatto nato e rimasto abusivo, conservato unicamente perché la sua eliminazione non è concretamente praticabile.
La lettura dei giudici di secondo grado ha effetti rilevanti sul lavoro dei tecnici che, quando valutano interventi su immobili fiscalizzati, devono muoversi con particolare cautela: l’opera non diventa conforme solo perché è stata pagata una sanzione decenni prima (o anche se non è stata pagata). Gli interventi successivi richiedono uno specifico titolo edilizio e devono essere compatibili con la disciplina urbanistica vigente. Allo stesso modo, per le amministrazioni comunali, la fiscalizzazione non può essere utilizzata come fondamento per autorizzare opere ulteriori, né può essere interpretata come un “titolo implicito”. È un istituto di chiusura del procedimento repressivo, non un meccanismo di regolarizzazione edilizia.
In questo senso la sentenza restituisce un quadro in cui ogni istituto torna al suo ruolo originario:
- la sanatoria si fonda sulla conformità;
- la fiscalizzazione sulla impossibilità della demolizione;
- lo stato legittimo sulla ricostruzione coordinata della vicenda amministrativa attraverso i titoli e gli atti rilevanti.
La chiarezza del Consiglio di Stato evita letture estensive e conferma che il Salva Casa non ha scardinato la centralità della conformità urbanistica come presupposto sostanziale di ogni titolo abilitativo.
Conclusioni operative
La decisione del Consiglio di Stato chiude definitivamente la strada a qualsiasi interpretazione che equipari la fiscalizzazione a una sanatoria implicita. L’appello del condominio viene respinto e la posizione assunta dal TAR viene confermata: la sanzione sostitutiva non elimina l’abusività dell’opera, non ne modifica lo status urbanistico e non può essere utilizzata come fondamento per riconoscerne la conformità. L’edificio resta privo di titolo, anche se l’ordinanza di demolizione, per ragioni tecniche, non è mai stata eseguita.
Per i tecnici questo comporta un approccio prudente e rigoroso: un immobile fiscalizzato non può essere trattato come un bene conforme, né la sanzione sostitutiva costituisce una base per interventi edilizi successivi o per attribuire diritti edificatori. Occorre valutare caso per caso la possibilità di procedere con nuovi titoli, avendo ben chiaro che la fiscalizzazione non è mai una forma di regolarizzazione.
Per le amministrazioni, la sentenza conferma la necessità di distinguere correttamente i percorsi:
- la fiscalizzazione chiude il procedimento repressivo ma non incide sulla conformità;
- la sanatoria richiede un accertamento sostanziale;
- lo stato legittimo si ricostruisce combinando titoli, provvedimenti, sanzioni e dichiarazioni, senza che nessun elemento possa essere surrettiziamente trasformato in un titolo edilizio inesistente.
È un assetto che restituisce coerenza all’intero sistema e che riporta la fiscalizzazione al ruolo che le è proprio: uno strumento eccezionale e limitato, incapace di incidere sulla legittimità urbanistica dell’immobile, anche dopo le novità introdotte dal Salva Casa.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 13 novembre 2025, n. 8904