Collegio Consultivo Tecnico facoltativo: il TAR chiarisce ambiti e limiti
La sentenza n. 1999/2025 del TAR Veneto sottolinea la natura negoziale del CCT facoltativo e i limiti della giurisdizione amministrativa nelle controversie sulle concessioni
Quando la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico rientra nell’esercizio di un potere amministrativo e quando, invece, si colloca sul terreno dell’autonomia contrattuale?
Le sue determinazioni possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo oppure, se qualificate come lodo contrattuale, la tutela si sposta necessariamente sul giudice ordinario? E cosa accade quando una delle parti contesta l’imparzialità dei componenti scelti?
Sono gli interrogativi affrontati dal TAR Veneto con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 1999, destinata ad assumere rilievo in tutti i contesti in cui stazioni appaltanti e operatori ricorrono al CCT in forma facoltativa, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.
CCT facoltativo e giurisdizione: il TAR chiarisce la natura dell'accordo
Il caso trae origine da un complesso rapporto concessorio relativo alla realizzazione e gestione di un’infrastruttura stradale. Tra concedente e concessionario era emersa una divergenza significativa sull’aggiornamento del canone di disponibilità, con posizioni tecniche ed economiche non conciliabili.
Dopo mesi di interlocuzioni, le parti hanno deciso di attivare un Collegio Consultivo Tecnico facoltativo ai sensi dell’art. 218 del Codice dei contratti, al quale hanno– per scelta congiunta – attribuito efficacia di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.
Il CCT era stato costituito con accordo e, dopo le audizioni delle parti, si è determinato fissando il canone nella misura proposta dalla Regione.
A questo punto il concessionario ha impugnato dinanzi al TAR:
- l’accordo costitutivo del CCT,
- gli atti regionali presupposti,
- le determinazioni del Collegio.
La censura centrale riguarda l’asserita incompatibilità del Presidente e di un componente designato dalla Regione, oltre alla natura presuntamente amministrativa degli atti costitutivi del Collegio.
Quadro normativo di riferimento
Ricordiamo che Il Codice dei contratti distingue nettamente tra:
- CCT obbligatorio (art. 215 d.lgs. 36/2023), per lavori sopra soglia, anche in concessione. In questo caso il Collegio è obbligatorio e opera tipicamente nella fase esecutiva.
- CCT facoltativo (art.
218 d.lgs. 36/2023), che può essere istituito:
- in ogni fase del rapporto;
- su iniziativa di una o entrambe le parti;
- per risolvere dispute tecniche o giuridiche;
- mediante un accordo negoziale pienamente espressivo dell’autonomia contrattuale.
Le determinazioni del CCT possono assumere valore di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., qualora le parti lo stabiliscano espressamente.
In questo caso, il CCT opera come un vero e proprio arbitro irrituale: non esercita poteri pubblici, non adotta provvedimenti amministrativi, ma emette una decisione di natura negoziale.
Il tema della giurisdizione è regolato dall'art. 11, comma 2, c.p.a.: se il TAR dichiara il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario.
La decisione del TAR
Il Tribunale parte da un principio fondamentale: la natura dell’atto deriva dalla funzione esercitata dalla P.A., non dalla veste soggettiva dell’ente.
Ciò significa che non conta chi è il soggetto che firma l’atto (una pubblica amministrazione), ma quale funzione sta esercitando in quel momento.
In altre parole:
- se la P.A. agisce esercitando un potere autoritativo, l’atto è amministrativo, con giurisdizione del TAR;
- se la P.A. agisce come una parte privata, l’atto è negoziale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso esaminato:
- la Regione non ha esercitato poteri autoritativi;
- non ha adottato provvedimenti amministrativi;
- ha agito come parte contrattuale in un rapporto di autonomia negoziale.
L’accordo realizzato tra le parti non un accordo ex art. 11 l. 241/1990, ma un vero e proprio contratto con cui le parti hanno scelto volontariamente di deferire la controversia a un organismo arbitrale irrituale.
Il TAR osserva che la volontà del concessionario di attivare il CCT è documentata e inequivoca. L'Amministrazione, nella fase di scelta dei componenti del Collegio, non ha esercitato un potere amministrativo, ma agisce come parte negoziale alla pari dell’altra.
Ne deriva che:
- gli atti di costituzione del CCT non hanno natura amministrativa,
- il CCT facoltativo opera su un piano privatistico;
- la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Conclusioni
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando al concessionario la possibilità di riproporre la domanda al giudice ordinario nei termini dell'art. 11 c.p.a.
La sentenza rafforza un principio che, con il nuovo Codice, assume un rilievo crescente: la linea di confine tra attività autoritativa e attività negoziale della P.A. incide direttamente sulla giurisdizione e sugli strumenti di tutela.
Nel caso del CCT facoltativo, la costituzione non deriva da un potere pubblico, bensì da un accordo contrattuale.
Il TAR aderisce, inoltre, all’orientamento secondo cui la natura privatistica del CCT si estende:
- alla nomina dei componenti;
- allo svolgimento dell’attività;
- alla determinazione finale.
La decisione del CCT, qualificata dalle parti come lodo contrattuale, è dunque equiparabile a un negozio di accertamento vincolante, impugnabile solo con gli strumenti propri dell’arbitrato irrituale.
Documenti Allegati
Sentenza