Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative

Ultimo adempimento per attestare gli investimenti realizzati nel 2025 e accedere all’agevolazione. Cosa devono fare le imprese dal 18 novembre al 2 dicembre

di Redazione tecnica - 20/11/2025

C’è tempo fino al 2 dicembre per l’invio della comunicazione integrativa sul Credito d’imposta ZES unica per le imprese che hanno già presentato la comunicazione originaria.

L’adempimento è necessario per attestare, a pena di decadenza, l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati e sostenuti tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.

In questo modo l’Agenzia delle Entrate potrà verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato a inizio anno dalle imprese e quanto effettivamente realizzato nelle regioni ammissibili della Zes unica, secondo la Carta degli aiuti 2022-2027.

La comunicazione integrativa: modalità, limiti e certificazione

Il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento del 31 gennaio 2025 e disponibile sul sito dell’Agenzia, insieme alle relative istruzioni.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il software “Zes unica integrativa 2025”, anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Dal punto di vista operativo, l’impresa è chiamata a rispettare alcuni vincoli fondamentali:

  • gli investimenti indicati non possono superare quanto già dichiarato nella comunicazione originaria;
  • vanno riportati gli estremi della certificazione che attesta il sostenimento delle spese ammissibili e la loro coerenza con la documentazione contabile;
  • la certificazione deve essere già disponibile al momento dell’invio.

È considerato “tempestivo” l’invio effettuato tra il 28 novembre e il 2 dicembre che venisse scartato dal sistema, purché ritrasmesso entro il 7 dicembre.

Non sono invece ammessi invii oltre il 2 dicembre in caso di scarto totale del file dovuto a errori tecnici come:

  • codice di autenticazione non riconosciuto;
  • incoerenza tra codice fiscale del fornitore e autenticazione del file
  • file non elaborabile

Ulteriori casistiche sono riportate nel provvedimento del 31 gennaio 2025.

Sostituzione e annullamento comunicazione

Sempre all’interno della finestra 18 novembre – 2 dicembre, l’impresa può:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente la precedente;
  • annullare la comunicazione, determinando la cancellazione di tutte quelle presentate e la conseguente decadenza dal beneficio.

Fa fede l’ultima comunicazione validamente trasmessa.

Cos'è il credito d'imposta ZES Unica

Il credito d’imposta Zes unica – introdotto dal DL 124/2023 e prorogato per il 2025 – sostiene gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alle aree produttive del Mezzogiorno e dell’Abruzzo.

Il valore degli investimenti deve essere compreso tra 200.000 euro e 100 milioni di euro per ciascun progetto.

Terminata la fase di invio, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate comunicherà la percentuale di fruizione del credito, calcolata in base all’ammontare complessivo delle richieste rispetto alla soglia massima di spesa pari a 2,2 miliardi di euro.

Due percorsi differenti per l’utilizzo del credito d’imposta

L’utilizzo del credito dipende dalla tipologia di investimento e dalla relativa documentazione.

  • Investimenti documentati da fatture elettroniche (SdI): per la parte di credito riferita a spese certificate e documentate da fattura elettronica:
    • il credito diventa utilizzabile dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di fruizione;
    • è necessario attendere una seconda ricevuta dell’Agenzia – successiva alla presa in carico della comunicazione integrativa – che conferma il riconoscimento del credito.​
  • Investimenti non documentabili tramite fatture elettroniche o acquisiti in leasing.

Per questi investimenti, l’utilizzo è subordinato alla verifica documentale svolta dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

In questo caso:

  • il credito è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla ricevuta che ne attesta il riconoscimento;
  • il beneficiario deve trasmettere via PEC la certificazione all’indirizzo PEC dedicato entro 30 giorni dal provvedimento sulla percentuale di fruizione.

Il credito d’imposta Zes unica va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 7034

Il modello deve essere trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Acconti 2023–2024 riferiti a investimenti 2025

Infine, per gli acconti fatturati tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, relativi a investimenti realizzati nel 2025, la certificazione deve attestare che tali spese rappresentano effettivi acconti per investimenti rientranti nel perimetro dell’agevolazione.

Le fatture devono essere inviate insieme alla certificazione.

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