Modifiche contrattuali e ristrutturazioni societarie: quando è possibile sostituire l’esecutore
Il MIT chiarisce quando la trasformazione da impresa individuale a s.r.l. può legittimare il subentro dell’esecutore senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 120 del Codice dei contratti.
Non è raro che un operatore economico scelga di evolvere la propria struttura: crescere, cambiare veste legale, assumere una forma societaria più idonea a sostenere nuovi lavori. Ma cosa accade quando questa trasformazione avviene mentre è in corso un contratto d’appalto affidato tramite affidamento diretto? La stazione appaltante può autorizzare la sostituzione dell’esecutore o deve avviare da zero una nuova procedura?
Modifiche contrattuali e ristrutturazioni societarie: il parere del MIT
Ha risposto a questi interrogativi il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3834 del 19 novembre 2025, ha affrontato una casistica ricorrente: la trasformazione societaria di una ditta individuale in società a responsabilità limitata, nel corso dell’esecuzione di un contratto affidato tramite procedura semplificata di cui all’art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Entrando nel dettaglio, una stazione appaltante aveva affidato lavori di importo inferiore a 150.000 euro a un’impresa individuale. A distanza di pochi mesi, il titolare aveva costituito una nuova società a responsabilità limitata, con un diverso nome e una nuova partita IVA, conferendo alla s.r.l. l’intera azienda individuale e prevedendo nel relativo atto notarile che tutti i rapporti pendenti – contrattuali, lavorativi, patrimoniali – passassero automaticamente alla nuova società. L'impresa individuale era prossima alla chiusura.
Da qui il dubbio operativo posto tramite quesito al MIT: la stazione appaltante può modificare il contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), del Codice dei contratti, consentendo alla s.r.l. di subentrare senza procedere a un nuovo affidamento?
Cosa ha chiarito il MIT
Il MIT ha adottato un’impostazione molto pragmatica, che guarda soprattutto alla continuità dell’operatore economico e alla tutela della correttezza del procedimento.
In articolare, il Ministero ha chiarito che una trasformazione come quella descritta – da impresa individuale a s.r.l. con conferimento dell’intera azienda – rientra tra le ristrutturazioni societarie ammesse dall’art. 120 del Codice. Questo tipo di passaggio, se correttamente strutturato, consente alla nuova società di subentrare nell’esecuzione del contratto, purché siano rispettate alcune condizioni essenziali: la continuità dei requisiti, l’assenza di modifiche sostanziali e la certezza che non si stia utilizzando la trasformazione per aggirare le regole del Codice, soprattutto nei contratti sotto soglia dove il principio di rotazione svolge un ruolo fondamentale.
Il MIT, quindi, non chiude la porta e ammette che con le verifiche giuste, la modifica soggettiva è ammissibile. La valutazione finale, però, spetta sempre alla stazione appaltante, che deve analizzare caso per caso la reale portata della riorganizzazione societaria.
Quadro normativo di riferimento
L’intera questione ruota attorno all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione. La norma, pienamente coerente con le direttive europee, punta a un equilibrio non semplice: garantire flessibilità operativa alle stazioni appaltanti senza compromettere la concorrenza.
Tra i casi in cui è possibile sostituire l’aggiudicatario originario, il comma 1, lettera d), n. 2) ricomprende proprio le ristrutturazioni societarie che comportano successione nei rapporti pendenti. È il cuore della questione: quando la trasformazione giuridica non altera la sostanza dell’operatore economico – requisiti, mezzi, personale, capacità – il subentro può essere autorizzato, a condizione che l’assetto contrattuale resti invariato.
A fare da contrappeso vi è il divieto di elusione, che include anche la necessità di preservare il principio di rotazione, elemento chiave negli affidamenti diretti. La modifica soggettiva può essere ammessa, sì, ma non deve diventare un modo per “bypassare” le regole.
Analisi tecnica
Il punto più interessante del parere sta proprio nell’analisi delle condizioni che devono essere presenti affinché il subentro sia legittimo. Il MIT non si limita a dire “si può fare” ma chiarisce come va valutato il caso concreto.
In particolare, il MIT evidenzia i seguenti aspetti:
- Continuità dei requisiti
La nuova società deve dimostrare di avere gli stessi requisiti che l’impresa individuale possedeva al momento dell’affidamento: professionalità, capacità economico-finanziarie, competenze tecniche.
Un semplice conferimento notarile non basta: la stazione appaltante deve ricostruire la reale continuità dell’operatore, soprattutto in termini di mezzi, personale e organizzazione. - Nessuna modifica sostanziale del contratto
La trasformazione non può diventare il pretesto per modificare prestazioni, prezzi, tempi di esecuzione o condizioni contrattuali.
Se cambia qualcosa nella struttura economica del contratto, si entra in una nuova procedura. - Assenza di finalità elusive
È un passaggio decisivo. La stazione appaltante deve accertare che la trasformazione non sia stata costruita per “ottenere” un nuovo affidamento sotto diversa veste, aggirare la concorrenza o consolidare posizioni dominanti.
Nel sotto soglia questo controllo è ancora più importante, perché la rotazione resta uno dei cardini della disciplina.
Letto in chiave operativa, il messaggio del MIT è chiaro: la modifica soggettiva è possibile, ma deve essere la fotografia di un cambiamento reale, non lo strumento per evitare la gara o per riproporre lo stesso operatore sotto altro nome.
Conclusioni operative
In definitiva, il MIT ha ritenuto che la trasformazione da impresa individuale a s.r.l. con conferimento dell’azienda possa rientrare nell’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), del Codice, ma anche che non è un “sì” automatico. La strada rimane aperta ma le condizioni vanno valutate caso per caso.
La modifica contrattuale è ammissibile, a condizione che la stazione appaltante verifichi la continuità dei requisiti, l’assenza di modifiche sostanziali e l’assenza di finalità elusive. Il contratto può quindi proseguire con la nuova società, senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento.
In pratica, per le stazioni appaltanti significa:
- verificare documenti, atti di conferimento e effettiva successione nei rapporti pendenti;
- controllare che la s.r.l. possieda integralmente i requisiti dell’impresa uscente;
- accertare che non cambi nulla nel contenuto del contratto;
- valutare la trasformazione alla luce del principio di rotazione;
- formalizzare il subentro con un atto motivato del RUP, nel rispetto delle modalità previste dall’Allegato II.14.
Per gli operatori economici:
- pianificare le trasformazioni societarie con trasparenza e coerenza;
- mantenere continuità tecnica e organizzativa;
- evitare assetti che possano apparire artificiosi o strumentali.
La linea interpretativa del MIT, dunque, offre una soluzione equilibrata: tutela la fisiologia delle imprese che si riorganizzano, ma impone rigore nella verifica, evitando scorciatoie in contrasto con le logiche del Codice.