Sicurezza cantieri: tutte le novità su patente a crediti, badge digitali e nuovi obblighi DPI

Analisi tecnica delle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025: tracciabilità, sistemi anticaduta, obblighi per i DPI e il rischio di una deriva burocratico-sanzionatoria

di Francesco Quartana - 21/11/2025

Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 ed entrato in vigore lo stesso giorno, introduce novità significative e modifiche importanti al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Tra le principali misure (artt. 14, 15, 17), in sintesi, figurano:

  • il rafforzamento della patente a crediti;
  • l’adozione di badge digitali per i cantieri;
  • l’aggiornamento dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;
  • la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.

Un punto centrale e ampiamente dibattuto resta la tensione tra l'implementazione di questi nuovi strumenti e la loro reale capacità di incidere sulla riduzione degli infortuni, specialmente quelli mortali. Analizziamo, con la pragmaticità che il caso richiede, gli obiettivi dichiarati della norma e la critica sulla loro potenziale deriva sanzionatoria.

Obiettivi dichiarati vs. Rischio burocratico

Le misure previste dal DL 159/2025 sono primariamente strumenti di tracciabilità, verifica e selezione all'ingresso.

  • Patente a crediti: L'obiettivo è premiare le imprese virtuose e penalizzare quelle inadempienti, idealmente escludendo dal mercato chi opera in modo insicuro. È un sistema pensato per "qualificare" l'impresa.
  • Badge digitali e Fascicolo formativo digitale: Lo scopo è la verifica immediata. Consentono a un ispettore (ma anche a DDL o committente) di controllare in tempo reale chi è in cantiere e se possiede la formazione e l'idoneità sanitaria. Riducono la possibilità di frodi (es. attestati falsi) e semplificano i controlli.
  • Sistemi anticaduta: Questo è l'unico punto che tocca direttamente la prevenzione tecnica, aggiornando gli standard di DPI e DPC a fronte, anche, di nuove tecnologie.

1. Mantenimento dell'efficienza dei DPI e degli indumenti da lavoro (Art. 77)

Il nuovo Articolo 77 rafforza l'obbligo del Datore di Lavoro (DL) di garantire l'efficienza e l'idoneità igienico-sanitaria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

  • Manutenzione Obbligatoria: Il DL è tenuto a provvedere sistematicamente alla manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione dei DPI, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal fabbricante.
  • Estensione dell'Obbligo: La norma specifica che il medesimo obbligo si applica agli indumenti di lavoro che, a seguito della Valutazione dei Rischi, risultino svolgere una funzione esplicita di dispositivo di protezione individuale.

2. Aggiornamento dei requisiti di sicurezza per le scale verticali (Art. 113)

Il D.L. interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti, modificando le misure di prevenzione contro le cadute dall'alto e aggiornando le soluzioni tecniche ammesse.

  • Abbassamento della Soglia: L'obbligo di adozione di misure di protezione contro le cadute, precedentemente limitato alle scale superiori a 5 metri, viene esteso a tutte le scale con altezza superiore a 2 metri (mantenendo il riferimento a inclinazioni superiori a 75°).
  • Sistemi Alternativi: Viene introdotta la possibilità di utilizzare idonei sistemi di protezione individuale (selezionati in base alla valutazione dei rischi) in alternativa alla tradizionale gabbia di protezione.
  • Conferma Requisiti Tecnici: Restano confermate le distanze minime di 15 cm dei pioli dalla parete. In caso di adozione della gabbia, i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm) restano invariati, al fine di prevenire la caduta dell'utilizzatore verso l'esterno.

3. Revisione delle norme sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto (Art. 115)

L'Articolo 115 viene modificato per riorganizzare e definire con maggiore chiarezza l'impiego dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.

  • Gerarchia delle Misure: Si stabilisce la priorità assoluta nell'adozione delle misure di protezione collettive (es. parapetti e reti di sicurezza).
  • Classificazione dei Sistemi Individuali: La norma definisce in modo più chiaro le tipologie di sistemi di protezione individuale (DPI anticaduta), indicando un ordine di utilizzo preferenziale:
    1. Sistema di Trattenuta
    2. Sistema di Posizionamento sul Lavoro
    3. Sistema di Accesso Mediante Funi
    4. Sistema di Arresto Caduta (da utilizzare come ultima risorsa).
  • Requisiti di Ancoraggio: Viene esplicitato l'obbligo che tutti i sistemi individuali siano collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettino le disposizioni vigenti di cui agli articoli 111 e 116 del D.Lgs. 81/08.

Prevenzione sostanziale vs. Conformità formale

Il rischio concreto è che questi strumenti si trasformino da mezzi di prevenzione a fini burocratici.

Aumento dell'Azione Sanzionatoria

È verosimile che questi strumenti faciliteranno l'azione sanzionatoria. Un sistema digitale rende la non conformità immediatamente evidente. Se il badge non viene letto o il fascicolo formativo digitale risulta incompleto, la sanzione è automatica.

Questo sposta il focus dell'ispezione dalla valutazione delle condizioni di rischio reali (es. "il ponteggio è montato male?") alla verifica della conformità documentale (es. "il certificato del montatore è caricato sul portale?").

La Forma non è Sostanza

Il problema fondamentale della sicurezza in Italia spesso non è la mancanza di leggi, ma la loro applicazione sostanziale.

  • Un fascicolo formativo digitalizzato e perfetto non garantisce che il lavoratore abbia effettivamente compreso la formazione o che il datore di lavoro la applichi (es. fornendo DPI o tempi di lavoro adeguati).
  • La patente a crediti può essere aggirata o può incentivare a "nascondere" gli infortuni (specie quelli lievi) per non perdere punti, peggiorando la raccolta dati.
  • badge digitali tracciano l'ingresso, ma non impediscono a un preposto di dare un ordine palesemente insicuro per finire il lavoro in fretta.

Il Problema storico: le cause reali degli incidenti

Le continue modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 non hanno sradicato le morti in cantiere: un dato statisticamente incontrovertibile - cfr. fonte INAIL per la Siclia - E, a fronte di tutti questi dati, tra depenalizzazioni, amministrativizzazione sanzionatoria a sola componente pecuniaria, prescrizione e improcedibilità dei reati, si è consumato il fallimento della prevenzione, dell’accertamento e della repressione: la strage impunita.

Questo suggerisce che le cause degli incidenti risiedono spesso altrove rispetto alla singola norma tecnica. Gli esperti indicano fattori strutturali che le leggi faticano a scalfire:

  • Frammentazione degli Appalti: Il sistema dei subappalti a cascata polverizza le responsabilità, riduce i margini di guadagno (spesso tagliando sulla sicurezza) e porta in cantiere personale meno formato e controllato.
  • Cultura della Fretta: La pressione per rispettare le scadenze (spesso irrealistiche) è una delle principali cause di errore umano e di "scorciatoie" procedurali.
  • Percezione della Sicurezza come Costo: Finché la sicurezza è vista come un onere burocratico e un costo da comprimere, anziché un investimento, la prevenzione sostanziale fallirà.
  • Carenza di Controlli: Nonostante l'aumento degli strumenti, il numero di ispettori sul territorio (ASL, INL) è spesso insufficiente a garantire una vigilanza capillare.

In sintesi, misure come la digitalizzazione e la patente a crediti sono strumenti neutri: possono essere un supporto formidabile se usati per mappare i rischi e qualificare le imprese, ma possono anche ridursi a un mero sistema di "polizia digitale" focalizzato sulla sanzione formale.

Senza un intervento deciso sulle cause profonde (appalti, formazione effettiva, cultura della sicurezza), il rischio è che questi nuovi strumenti aumentino gli oneri burocratici e l'efficienza sanzionatoria, senza però salvare vite umane.

La svolta: la vigilanza umana come asse portante

L’investimento su figure operative fisicamente presenti e con autorità specifica è ciò che può realmente cambiare l'asse della normativa. Sposta il focus dagli strumenti amministrativi e digitali (badge, patente a crediti) all'elemento umano e operativoil vero motore della prevenzione in cantiere.

Le misure digitali rispondono alla domanda: "Chi è in cantiere e ha le carte in regola?"

Potenziare il Preposto e istituire un Direttore Operativo per la Sicurezza risponde a una domanda molto più importante: "Chi sta controllando ADESSO che le persone lavorino in sicurezza?"

1. Il Potenziamento del Preposto (Art. 19 TUSL)

Il preposto è, per definizione (art. 2 c.1 lett. e) D.lgs 81/2008), colui che "sovrintende" e "garantisce l'attuazione delle direttive". È la prima linea di difesa.

  • Criticità attuale:
    • Spesso è una figura "di fatto” in quanto affidatario anche di compiti operativi, senza direttive chiare sulla priorità della funzione di vigilanza, che equivale - secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 8289/2025 - a disattendere questo obbligo. Non è la doppia mansione in sé a essere vietata, ma la mancanza di un’organizzazione che privilegi il controllo nelle situazioni critiche;
    • Il costo del preposto è "annegato" nei costi generali.
  • Sviluppo proposto:
    • Renderlo una figura con autorità effettiva con soli compiti di vigilanza e la cui presenza è costante.
    • Qualificarlo come "Costo della Sicurezza": questo è il punto chiave. Se il costo del preposto (formazione, tempo dedicato alla vigilanza) viene inserito tra i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, le imprese non possono più "risparmiare" su questa figura nella evoluzione dell’appalto. Si garantisce che la vigilanza ci sia sempre.

2. Il Direttore Operativo per la Sicurezza

Questa nuova figura (o un potenziamento del Direttore Tecnico di Cantiere) agirebbe come un manager della sicurezza sul campo. Mentre il CSE ha un ruolo di alta progettazione e coordinamento, il Direttore Operativo avrebbe il compito di implementare e far rispettare quotidianamente le misure del POS e le indicazioni del CSE, gestendo i preposti e assicurando che le risorse siano disponibili e usate correttamente.

Conclusione: lo spostamento dell'asse

Si deve passare da un sistema puramente reattivo a uno proattivo, cambiando la natura stessa della vigilanza.

Asse repressivo/sanzionatorio (stato attuale + misure digitali):

La prevenzione si basa sulla paura della sanzione. L'ispettore arriva, controlla il badge, vede il fascicolo incompleto e sanziona. È un'azione reattiva che punisce una non conformità formale.

Asse preventivo/sanzionatorio (con preposti e direttori operativi):

La prevenzione si basa sulla vigilanza attiva e costante.

  1. Prevenzione (Proattiva): Il preposto e il direttore operativo sono in cantiere tutto il giorno. Il loro compito è intercettare il rischio prima che diventi infortunio. Vedono il lavoratore che si sporge senza imbracatura e lo fermano immediatamente.
  2. Sanzione (Come Supporto): La sanzione rimane, ma cambia natura. L'ispettore non sanziona (solo) il documento mancante, ma sanziona il fallimento del processo di vigilanza. Punisce il preposto che non ha vigilato o il datore di lavoro che non gli ha fornito l'autorità o i mezzi per farlo.

In sintesi, gli strumenti digitali da soli rischiano di aumentare la burocrazia e l'efficacia repressiva. Solo l'investimento (a parere dello scrivente) sulla presenza umana, qualificata, costante e dotata di autorità (come Preposti e Direttori Operativi), e sganciata dalle logiche del ribasso d'asta, può trasformare la sanzione da "multa" a strumento per rafforzare la prevenzione attiva e quotidiana.

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