Convenzione Consip e affidamento diretto: il Consiglio di Stato definisce la regola generale

La sentenza n. 9052/2025 chiarisce che l’adesione alla convenzione Consip non è un affidamento diretto ma la modalità ordinaria di approvvigionamento prevista dalla legge.

di Redazione tecnica - 21/11/2025

Quando un’amministrazione decide di aderire a una convenzione Consip, deve davvero giustificarne la scelta?

È corretto qualificare l’adesione come un affidamento diretto? E cosa accade quando esiste anche una convenzione pregressa che copre solo una parte del fabbisogno?

Consip e centrali di committenza: la regola generale secondo il Consiglio di Stato

Sono i quesiti affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 19 novembre 2025, n. 9052, chiarendo l'obbligo di utilizzo dei soggetti aggregatori per le Amministrazioni e la misura della motivazione richiesta.

La controversia nasce dal ricorso di un operatore che gestiva il servizio di portierato per un ente locale.

Quando l'Amministrazione ha deciso di aderire all’Accordo Quadro Consip “Servizi di Facility Management Grandi Immobili”, l’operatore ha impugnato gli atti, sostenendo che la scelta fosse immotivata e in contrasto con una convenzione regionale già disponibile per il solo servizio di portierato.

Il TAR, in primo grado aveva respinto il ricorso, motivo per cui l’OE ha proposto appello, insistendo sul fatto che l’ente avrebbe dovuto motivare puntualmente le ragioni della scelta.

Quadro normativo di riferimento

Il Consiglio di Stato ripercorre con ordine la normativa che disciplina la centralizzazione degli acquisti.

Il punto centrale è che il legislatore, con l’art. 9 del D.L. n. 66/2014, ha stabilito un sistema in cui le amministrazioni sono tenute, oltre determinate soglie e per determinate categorie merceologiche, a rivolgersi a Consip o agli altri soggetti aggregatori individuati dal DPCM attuativo.

Ne deriva che l’adesione alle convenzioni Consip non è una libera opzione fra le tante, ma la modalità ordinaria di approvvigionamento.

Da ciò deriva un aspetto complementare: la scelta di non aderire e quindi la decisione di espletare una procedura autonoma costituisce l’eccezione e richiede una motivazione rafforzata, come stabilito dall’art. 1, comma 510, della legge 208/2015.

La normativa dunque non attribuisce soltanto una preferenza astratta per i soggetti aggregatori: costruisce un vero e proprio modello in cui il ricorso a Consip rappresenta la soluzione naturale, mentre l’uscita da quel modello deve essere puntualizzata e autorizzata.

La decisione del Consiglio di Stato

Nel valutare la questione, Palazzo Spada ha quindi ricordato che l’aggiudicatario Consip è un soggetto selezionato tramite una procedura ad evidenza pubblica svolta a monte, quindi non assimilabile in alcun modo alla logica dell’affidamento diretto.

L’ente che aderisce alla convenzione non sceglie il contraente, ma beneficia di una gara già celebrata nel rispetto dei principi comunitari.

Non solo: l’adesione ai modelli Consip non richiede una motivazione specifica, perché l’economia di scala e il risparmio insiti nel modello sono già considerati dal legislatore.

Altro principio chiarito nella sentenza riguarda la regola generale: il modulo dell’approvvigionamento tramite soggetti aggregatori è la modalità ordinaria, mentre la procedura autonoma costituisce un’eccezione che necessita di una motivazione espressa e tecnica.

Il ragionamento del Consiglio di Stato assume un particolare rilievo se si considera l’oggetto dell’Accordo Quadro Consip utilizzato dall’ente: non si trattava di un affidamento limitato al portierato, ma di un insieme strutturato di servizi di facility management per una gamma di prestazioni che andava ben oltre quelle coperte dalla convenzione regionale richiamata dall’appellante.

Questa differenza di ampiezza giustifica da sola la scelta dell’amministrazione: non si trattava di sostituire un fornitore con un altro, ma di razionalizzare un’intera costellazione di servizi.

Proprio per questo, il Consiglio di Stato sottolinea che l’ente aveva comunque motivato la decisione, richiamando il beneficio gestionale, la riduzione degli operatori coinvolti e una semplificazione complessiva dei processi.

Benché la motivazione non fosse necessaria, era certamente utile a dimostrare l’ampiezza e la coerenza della valutazione effettuata.

Da questa ricostruzione deriva un punto operativo importante: la motivazione rafforzata scatta solo quando l’amministrazione decide di non ricorrere alla centralizzazione, non quando vi aderisce.

L’aggiudicatario Consip, essendo frutto di gara, garantisce già un livello di tutela della concorrenza più elevato di quello che l’ente potrebbe ottenere tramite una procedura autonoma, salvo esigenze particolari.

Conclusioni

L’appello è stato respinto, confermando la piena legittimità dell’adesione dell’Amministrazione all’Accordo Quadro Consip.

La sentenza ribadisce che la centralizzazione degli acquisti non è soltanto una scelta possibile, ma la cornice naturale entro cui le amministrazioni devono operare, salvo dimostrare l’esistenza di esigenze concrete e specifiche che richiedano un percorso alternativo in quanto:

  • l’adesione a Consip non richiede una motivazione specifica, perché è la modalità ordinaria di approvvigionamento prevista dal legislatore;
  • la gara autonoma deve essere invece attentamente motivata, con valutazioni puntuali sul fabbisogno e autorizzazione dell’organo competente;
  • le convenzioni regionali possono coesistere con il sistema Consip, ma non prevalgono se non coprono l’intero fabbisogno dell’ente;
  • nei servizi integrati o complessi, la centralizzazione offre un vantaggio strutturale che risulta conforme alla logica del sistema.
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