Appalti pubblici e regolarità fiscale: il Consiglio di Stato ribadisce la continuità dei requisiti

In una recente sentenza, Palazzo Spada conferma che se la regolarità fiscale viene meno durante la gara, la causa di esclusione è automatica e non sanabile

di Redazione tecnica - 21/11/2025

Cosa accade quando, nel corso di una procedura di gara, un debito tributario diventa definitivamente accertato?

È possibile ricostruire la regolarità fiscale attraverso una rateizzazione presentata successivamente?

E quali responsabilità gravano sulla stazione appaltante quando le verifiche fiscali avvengono in più fasi e con esiti non perfettamente allineati?

A ribadire che il requisito della regolarità fiscale deve permanere senza interruzioni, dalla partecipazione alla gara fino alla stipula del contratto è il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 ottobre 2025, n. 8187, annullando l'aggiudicazione di un appalto per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate.

Regolarità fiscale e continuità dei requisiti: il Consiglio di Stato annulla l’aggiudicazione dell’appalto

Il caso riguarda una procedura per l’affidamento di un appalto integrato. L’aggiudicazione era stata attribuita a un raggruppamento temporaneo, ma il secondo classificato aveva sollevato una contestazione incentrata sulla presenza di un rilevante debito tributario, di oltre 600mila euro, in capo a una delle imprese del raggruppamento.

Il TAR, in una prima fase, aveva respinto le censure, invitando però la stazione appaltante a riesaminare la situazione fiscale e a verificare se le violazioni tributarie potessero incidere sul requisito di partecipazione.

All’esito della nuova istruttoria era stata confermata l’efficacia dell’aggiudicazione, e il TAR aveva respinto il nuovo ricorso presentato dall’OE secondo classificato.

Ne è derivato l’appello a Palazzo Spada, che ha riformato la decisione del giudice di primo grado. Vediamo il perché.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina applicabile ruota attorno a tre nuclei normativi:

  • l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (cause di esclusione per violazioni fiscali definitivamente accertate), che qualifica la regolarità fiscale come requisito essenziale e non sanabile;
  • l’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 (soglia di rilevanza delle pendenze tributarie), che stabilisce il limite economico oltre il quale la violazione diventa ostativa alla partecipazione; e
  • l’art. 19 d.P.R. n. 602/1973 (rateazione dei debiti tributari), norma che consente di dilazionare il pagamento dopo l’iscrizione a ruolo ma non incide né sulla definitività del debito né sulla continuità del requisito.

Su questo impianto normativo si innesta il principio di continuità del possesso dei requisiti, elaborato dalla giurisprudenza e ribadito dall’Adunanza Plenaria (tra cui Plenaria n. 7/2024), secondo cui i requisiti devono sussistere senza interruzioni dalla domanda di partecipazione alla stipula del contratto.

L’intero quadro converge su un punto: una volta che la violazione fiscale diventa definitiva, la perdita del requisito si produce automaticamente e non può essere recuperata attraverso atti successivi, neppure mediante rateizzazione.

La decisione del Consiglio

Il Collegio ha rilevato che il debito tributario dell’impresa era divenuto definitivo allo spirare del termine utile per impugnare la parte principale dell’atto impositivo. Da quel momento il requisito della regolarità fiscale non era più presente.

La rateizzazione, avviata successivamente, non poteva ricostruire retroattivamente il requisito. Allo stesso modo, le certificazioni fiscali rilasciate in momenti diversi non erano idonee a colmare la discontinuità, poiché una certificazione successiva non è in grado di attestare la regolarità in un periodo antecedente.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la causa di esclusione era quindi già maturata durante la gara e che nulla, negli atti successivi, avesse potuto rimuovere la perdita del requisito.

Il raggruppamento, quindi, era privo dei requisiti essenziali già durante la procedura e non avrebbe potuto essere né aggiudicatario né confermato in sede di verifica.

Conclusioni

L’appello è stato accolto, determinando l’annullamento dell’aggiudicazione e imponendo alla SA di riconsiderare l’affidamento, tenendo conto della sopravvenuta e definitiva perdita del requisito di regolarità fiscale.

Il debito tributario era infatti divenuto definitivo nel momento in cui l’impresa non aveva contestato la parte principale dell’atto impositivo.

Si conferma così che:

  • la rateizzazione, presentata dopo la definitività del debito, non può sanare la perdita del requisito, poiché interviene quando la causa di esclusione si è già prodotta;
  • le certificazioni fiscali non costituiscono un vincolo assoluto per il giudice amministrativo, che può verificarne idoneità e completezza anche in via incidentale;
  • la permanenza dei requisiti deve essere continua, comportando l’esclusione anche in caso di mancanza solo temporanea.
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