Collaudatore statico e CSE: il CNI ribadisce l'incompatibilità tra gli incarichi
Il CNI richiama Ordini e professionisti a valutare con attenzione le incompatibilità tra vigilanza, controllo e collaudo statico, alla luce delle indicazioni del MIT
L’incarico di collaudatore statico è incompatibile con le funzioni che comportano attività di vigilanza o controllo sull’opera.
A ribadirlo è la circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 12 novembre 2025 che, riprendendo il parere del MIT del 2 ottobre 2025, n. 3687, richiama l’attenzione degli Ordini territoriali su un tema che merita particolare attenzione nella pratica professionale.
Incompatibilità incarichi: il CNI riprende il parere del MIT
Pur avendo valore non vincolante, il parere del supporto giuridico rappresenta il presupposto tecnico che ha spinto il CNI a intervenire.
Nel dettaglio, il MIT ha ricostruito la continuità normativa tra l’art. 7 della legge n. 1086/1971 e l’art. 116, comma 6, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, concludendo che l’attività del CSE rientra tra le funzioni di vigilanza e controllo che rendono normalmente incompatibile la successiva assunzione del collaudo statico sulla stessa opera.
L’incompatibilità diventa assoluta quando CSE e Direttore dei lavori coincidono.
Per gli altri casi, il MIT ha rinviato alla valutazione concreta della stazione appaltante, richiamando l’art. 16 del Codice dei contratti, che impone l’obbligo di prevenire ogni conflitto di interesse.
Le indicazioni del CNI
Riprendendo queste indicazioni, il CNI ha evidenziato come l’incompatibilità tra CSE e collaudatore statico non si esaurisca nella formulazione normativa.
Anche nei casi in cui non vi sia una previsione esplicita, è necessario verificare se le funzioni svolte dal professionista incidano sulla terzietà richiesta al collaudatore.
La circolare ribadisce infatti che:
- l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione comporta un’attività di alta vigilanza, e per questo può integrare un elemento di incompatibilità anche quando il CSE non svolge altri ruoli sul contratto;
- la valutazione va effettuata caso per caso, soprattutto quando il CSE è soggetto distinto dal Direttore dei lavori, poiché la linea tra controllo operativo e vigilanza tecnica può essere sottile;
- l’indipendenza del collaudatore deve essere preservata anche rispetto a incarichi tecnici ulteriori che comportano un controllo sull’opera.
La funzione del collaudatore impone un livello di indipendenza particolarmente elevato. Per questo motivo, la valutazione dell’incompatibilità non può essere limitata all’elenco delle casistiche normative, ma deve considerare il contenuto concreto degli incarichi svolti.
Un passaggio particolarmente significativo riguarda gli incarichi tecnici non espressamente menzionati dalla norma.
Proprio in riferimento alle situazioni non tipizzate, il CNI segnala che anche incarichi come la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), anche se non richiamati dalle norme sulle incompatibilità, possono interferire con il ruolo di collaudatore statico quando comportano una verifica diretta dell’opera.
Obiettivo è prevenire situazioni in cui la posizione del collaudatore risulti esposta a forme, anche indirette, di condizionamento.
Conclusioni operative
L’invito rivolto dal CNI agli Ordini e ai professionisti può essere sintetizzato in quattro direttrici operative:
- verificare puntualmente le funzioni svolte dal CSE, anche quando non coincidono con quelle del Direttore dei lavori;
- adottare un criterio prudenziale per gli incarichi che comportano verifiche dirette sull’opera;
- evitare cumuli di ruoli che possano compromettere la terzietà del collaudatore statico;
- garantire che la stazione appaltante effettui la verifica del conflitto di interessi prevista dal Codice dei contratti.
Indirizzi che, integrati con il percorso interpretativo del MIT, delineano un quadro tecnico chiaro per la gestione degli incarichi più delicati in materia di sicurezza e collaudo.
Documenti Allegati
Circolare