Cauzione per la rata di saldo: il MIT esclude l’esonero previsto dal Codice Appalti

Analisi tecnica del parere MIT n. 3827/2025: perché l’esenzione della garanzia definitiva non si estende alla garanzia per la rata di saldo nei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 24/11/2025

La stazione appaltante può applicare l’esonero dalla garanzia, previsto dal comma 14 dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), anche alla cauzione che l’esecutore deve prestare per ottenere il pagamento della rata di saldo? La solidità tecnico-economica dell’operatore, che consente di evitare la garanzia definitiva, può giustificare un’esenzione anche nella fase conclusiva del rapporto, quando l’opera è ormai ultimata e resta soltanto da verificare la sua piena regolarità?

Cauzione per la rata di saldo e art. 117 del Codice: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3827 del 19 novembre 2025, ha offerto una lettura puntuale della disposizione di cui al citato art. 117 del Codice, mettendo ordine tra funzioni, tempistiche e ratio delle diverse garanzie previste.

Entrando nel dettaglio, una stazione appaltante ha chiesto se l’esenzione prevista dal comma 14 dell’art. 117 del Codice – riferita alla garanzia definitiva per operatori economici di comprovata solidità o per particolari tipologie di beni – possa estendersi anche alla cauzione da costituire ai sensi del comma 9 per ottenere il pagamento della rata di saldo.

Il dubbio nasceva dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta pur sempre di garanzie riconducibili al medesimo articolo e alla medesima logica di tutela della stazione appaltante.

La risposta del MIT fornisce una analisi dei citati commi 9 e 14, art. 117, del Codice dei contratti.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l’intero regime delle garanzie definitive, contenendo al suo interno prescrizioni di natura, finalità e tempistiche molto differenti.

Per comprendere la risposta del MIT occorre distinguere chiaramente tre livelli:

  • la garanzia definitiva (comma 1), pari al 10% dell’importo contrattuale, destinata a coprire tutte le obbligazioni dell’esecutore e operativa dall’inizio fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione;
  • la garanzia per la rata di saldo (comma 9), pari all’importo della rata stessa maggiorato degli interessi legali, necessaria per liquidare l’ultima tranche del prezzo nel periodo tra collaudo provvisorio e definitività dello stesso;
  • l’esonero previsto dal comma 14, applicabile solo alla garanzia definitiva e solo al ricorrere di specifiche condizioni (comprovata solidità dell’operatore, particolari forniture o beni di precisione), con obbligo di motivazione e miglioramento delle condizioni economiche dell’appalto.

Questi tre elementi non sono intercambiabili, né fungono da misure alternative, ma rispondono a logiche differenti e presidiano fasi differenti della vita dell’appalto.

Il parere del MIT

Secondo il MIT, l’esonero del comma 14 non può essere applicato alla garanzia prevista dal comma 9 per il pagamento della rata di saldo.

Una conclusione che deriva dall’analisi congiunta della funzione delle due garanzie:

  • la garanzia definitiva ha un carattere ampio e generale, tutela la stazione appaltante lungo tutto l’arco dell’esecuzione e copre l’intero spettro delle obbligazioni contrattuali;
  • la garanzia a saldo, invece, opera solo nella fase che si apre con il collaudo provvisorio e si chiude con l’acquisizione della definitività, ed è commisurata non al valore dell’appalto ma all’importo della sola rata finale.

Questa distinzione di funzione e struttura porta il MIT a escludere qualsiasi estensione dell’esonero.

Il comma 14, infatti, nasce per consentire – in casi eccezionali e motivati – l’esenzione solo dalla garanzia definitiva. Non vi è alcun rinvio, né testuale né sistematico, che consenta di applicarlo alla diversa garanzia prevista dal comma 9.

Analisi tecnica: perché l’esonero non può estendersi alla rata di saldo

La risposta del MIT si fonda su un ragionamento tecnico che merita di essere evidenziato, perché utile anche per la futura prassi delle stazioni appaltanti.

1. Differenza strutturale delle garanzie
La garanzia definitiva è collegata alla corretta esecuzione dell’intero contratto.
La garanzia per la rata di saldo protegge invece la stazione appaltante in una fase molto ristretta e delicata, quando il collaudo non è ancora definitivo e potrebbero emergere difetti, errori o vizi.

2. Differenza di importo e proporzionalità
La garanzia definitiva è parametrata al valore complessivo del contratto.
La garanzia a saldo copre solo la rata finale più gli interessi legali: è quindi una garanzia mirata, circoscritta, calibrata sul rischio specifico del post-collaudo.

3. Diversità di ratio
L’esonero del comma 14 è motivato dall’affidabilità dell’operatore economico o dalla particolare natura delle forniture.
La garanzia a saldo, invece, non riguarda l’affidabilità finanziaria dell’operatore, ma il rischio tecnico dell’opera nella fase successiva al collaudo provvisorio, quando un difetto non ancora emerso potrebbe generare un danno all’amministrazione.

4. Assenza di qualsiasi rinvio normativo
Il Codice non prevede alcun aggancio tra comma 14 e comma 9.
L’esonero è espressamente riferito alla garanzia definitiva “di cui al comma 1”, e la norma non può essere estesa analogicamente in presenza di discipline così differenziate.

Conclusioni operative

Il MIT conclude che l’esonero previsto dal comma 14 dell’art. 117 non si applica alla garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

In termini pratici:

  • la garanzia per la rata di saldo va sempre richiesta, senza eccezioni;
  • non rileva la comprovata solidità dell’operatore, elemento che incide solo sulla garanzia definitiva;
  • la stazione appaltante non può motivare un eventuale esonero, perché manca un fondamento normativo che lo consenta;
  • l’obbligo di garanzia resta un presidio essenziale nella fase post-collaudo, destinato a coprire il rischio di vizi o difetti che potrebbero emergere prima dell’acquisizione della definitività del collaudo o della verifica di conformità.

La posizione del MIT, chiara e lineare, rafforza un principio già implicito nel Codice: nelle fasi finali dell’appalto, la tutela dell’amministrazione non può essere sacrificata, neppure in presenza di operatori affidabili o di forniture particolari. La garanzia a saldo, proprio perché limitata e strettamente connessa alla verifica tecnica dell’opera, deve essere sempre prestata.

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