Interesse del terzo, scorrimento della graduatoria ed equivalenza delle certificazioni: la nuova lettura del TAR
Revoca dell’aggiudicazione, utilità sopravvenuta e verifica tecnica delle certificazioni ISO: cosa cambia per stazioni appaltanti e operatori economici
In una gara pubblica, il terzo classificato può impugnare l’aggiudicazione? La revoca di un precedente provvedimento può riaprire scenari che fino a quel momento sembravano chiusi? E cosa accade quando, nel mezzo di questa dinamica, emergono questioni tecniche legate alle certificazioni di qualità e al principio di equivalenza?
Interesse del terzo, scorrimento della graduatoria ed equivalenza delle certificazioni: la sentenza del TAR
Ha risposto a queste interessanti domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 1717 del 24 ottobre 2025, ha affrontato in modo particolarmente chiaro, ricostruendone i limiti e le condizioni, il tema legato all’interesse a ricorrere del terzo, correggendo allo stesso tempo le modalità istruttorie non adeguatamente approfondite dalla commissione di gara.
La vicenda trae le sue origini da una gara per la realizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito del Piano Energetico di un comprensorio di bonifica. Una prima aggiudicazione era stata disposta in favore del primo classificato, ma successivamente revocata perché l’operatore non aveva presentato la garanzia definitiva né sottoscritto il contratto nei termini dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
La stazione appaltante aveva, quindi, avviato una nuova fase istruttoria, che aveva portato all’aggiudicazione in favore della seconda classificata.
La terza classificata ha impugnato questo secondo provvedimento, contestando:
- la mancata esclusione della nuova aggiudicataria per presunte violazioni tributarie;
- la mancata attribuzione del punteggio tecnico massimo sulle certificazioni ISO, sostenendo l’equivalenza tra la ISO 45001 da essa posseduta e la ISO 45004 prevista dal disciplinare.
Le parti resistenti hanno sollevato un’eccezione di inammissibilità, sostenendo che la terza avrebbe dovuto impugnare la graduatoria originaria sin da subito. Quindi il ricorso al TAR Campania che ha risposto sulla base del quadro normativo di riferimento che andremo a circoscrivere nel prossimo paragrafo.
Quadro normativo di riferimento
Il ragionamento del TAR si muove tra principi processuali e regole del Codice dei contratti.
Il riferimento principale è l’Adunanza Plenaria n. 8/2014, che impone che l’interesse a ricorrere sia attuale, concreto e direttamente collegato all’utilità ottenibile dall’annullamento dell’atto. Non basta un vantaggio ipotetico, è necessario dimostrare che l’esito del ricorso possa produrre un beneficio immediato.
Sul fronte delle cause di esclusione, gli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 distinguono tra violazioni fiscali definitivamente accertate e violazioni non definitive ma comunque gravi, con rinvio all’Allegato II.10 per la soglia di gravità, fissata nel 10% del valore dell’appalto.
Per quanto riguarda il principio di equivalenza, gli articoli 79 e 105 del Codice, insieme agli allegati tecnici richiamati (allegato II.5 e allegato II.8), impongono alla stazione appaltante di verificare se standard diversi da quelli menzionati dalla lex specialis possano comunque soddisfare gli stessi requisiti. È un passaggio essenziale per evitare che formulazioni eccessivamente rigide comprimano la concorrenza o precludano la valutazione di soluzioni tecniche valide.
Cosa ha chiarito il TAR
Sulla base del quadro normativo appena descritto, il TAR ha escluso l’inammissibilità del ricorso. In particolare, nella fase della prima aggiudicazione, la terza classificata non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall’impugnazione, poiché il divario di punteggio non sarebbe stato colmabile neppure con l’attribuzione dei punti contestati. L’interesse è sorto solo dopo la revoca del primo provvedimento e la nuova aggiudicazione alla seconda classificata, rendendo attuale la possibilità per la terza di scalare la graduatoria.
Nel merito, le doglianze sulle violazioni tributarie risultano infondate: l’importo del debito dichiarato dall’aggiudicataria era nettamente inferiore alla soglia del 10% del valore dell’appalto, escludendo dunque la gravità della violazione.
Diverso l’esito della questione relativa alle certificazioni. In questo caso, il disciplinare considerava premiale la ISO 45004, che però non costituisce una certificazione, bensì una norma contenente linee guida. La ricorrente aveva presentato la ISO 45001, che riguarda il sistema di gestione della sicurezza. La commissione aveva attribuito solo sei punti senza approfondire l’equivalenza tra i due standard, omettendo un’istruttoria conforme al principio di equivalenza e non motivando l’eventuale non sovrapponibilità.
Analisi tecnica: perché l’interesse del terzo è “sopravvenuto”
Il passaggio relativo all’interesse “sopravvenuto” rappresenta il cuore della decisione dei giudici di primo grado.
Nella fase della prima aggiudicazione, la terza classificata non avrebbe mai potuto aspirare al contratto perché anche attribuendole il punteggio aggiuntivo invocato, la distanza dal primo operatore sarebbe rimasta significativa. In questa situazione, mancava del tutto il requisito dell’utilità concreta.
La revoca dell’aggiudicazione ha cambiato completamente la prospettiva. La seconda classificata diventa aggiudicataria e la terza si trova per la prima volta nella condizione di poter aspirare allo scorrimento. È qui che l’interesse diventa attuale.
Il TAR ha precisato che non riconoscere questo interesse significherebbe negare tutela alla terza classificata. Mentre prima non avrebbe avuto legittimazione, dopo sarebbe considerata tardiva. Un risultato incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Conclusioni operative
In definitiva, il TAR ha:
- accolto le censure relative al principio di equivalenza e alla valutazione delle certificazioni;
- respinto le doglianze sulle violazioni tributarie;
- annullato la parte della graduatoria relativa al punteggio tecnico, imponendo una nuova valutazione alla stazione appaltante;
- fornito alcune indicazioni pratiche, utili per la gestione delle gare pubbliche.
Per quanto riguarda l’interesse a ricorrere, la posizione del terzo classificato non può essere liquidata in astratto ma va verificata alla luce dell’evoluzione concreta della procedura. La revoca dell’aggiudicazione o la modifica della graduatoria possono generare un interesse sopravvenuto pienamente tutelabile.
Sul versante tecnico, la decisione ribadisce che la lex specialis deve essere coerente e inserire come “certificazione” una norma che non lo è può generare incertezza e contenzioso. La commissione, inoltre, deve sempre verificare l’equivalenza tra standard diversi quando il criterio è tabellare e richiede un accertamento puntuale, non discrezionale.
Per le stazioni appaltanti, ciò significa predisporre un'istruttoria completa e adeguatamente motivata. Per gli operatori economici, la sentenza rappresenta un invito a valorizzare documentazione tecnica e certificazioni idonee a dimostrare la rispondenza ai requisiti, anche quando la formulazione della lex specialis non sia perfettamente allineata agli standard certificabili.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 24 ottobre 2025, n. 1717